CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 marzo 2025
Cassazione n. 29597/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] GIURO Sent. n.sez. 1969/2025 CC - 04/06/2025 R.G.N. 12798/2025 Sentenza oscurata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] na to a Catania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Messina, sezione minorenni udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29597/2025 Roma, lì, 19/08/2025 In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 e ss.mm. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 20 marzo 2025 la Corte di appello di Messina, sezione minori, ha dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la revisione della condanna emessa in data 21 dicembre 2011 dalla Corte di appello di Catania, sezione minori, divenuta irrevocabile in data 12 novembre 2012, con la quale egli è stato condannato alla pena di otto anni di reclusione per l'omicidio preterintenzionale di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha ritenuto che le “nuove prove” indicate dall'istante siano manifestamente inaffidabili, in quanto consistenti in due interviste rilasciate nel novembre 2020 ad una trasmissione televisiva, nelle quali gli intervistati avevano riferito di avere sentito dire da terze persone che il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe deceduto perché investito da un veicolo della polizia, senza che risultasse possibile identificare le persone che avrebbero fatto tale confidenza e valutare l'attendibilità della fonte da cui costoro avrebbero appreso tale notizia. La Corte ha ritenuto, pertanto, tali dichiarazioni del tutto inaffidabili anche in astratto, tenuto conto altresì del fatto che il padre della vittima, che secondo uno dei due soggetti intervistati avrebbe fatto tale rivelazione, appositamente sentito nella medesima trasmissione, avrebbe negato di avere mai appreso una simile notizia. La Corte ha anche rilevato che la tesi difensiva dell'essere stata la vittima investita da un veicolo della polizia fu esaminata dall'autorità giudicante e respinta sulla base di molteplici e inequivoche emergenze, e che le due interviste proposte quali “nuove prove” sono prive di una pregnanza dimostrativa tale da sovvertire il giudizio posto a base della decisione ormai passata in giudicato, e risultano perciò, all'evidenza, inidonee a consentire una rivisitazione di tale decisione, capace di portare ad un proscioglimento. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt.630 e 631 cod. proc. pen. La Corte ha omesso di esaminare integralmente gli elementi offerti nella richiesta di revisione, errando così nella valutazione della loro idoneità a portare al proscioglimento dell'istante. Nella richiesta di revisione si sono in primo luogo indicate le prove già presenti all'epoca del giudizio, ma mai valutate. Nella sentenza di condanna non sono state valutate, infatti, le dichiarazioni di alcuni testimoni che negarono di avere visto lanciare il sottolavello contro la vittima o contro altre persone, o comunque di averlo visto colpire qualcuno, quella del dirigente della Polizia che avrebbe visto la vittima serena e sorridente dopo il presunto impatto con il sottolavello, la perizia del R.I.S. di Parma che escluse l'idoneità di quell'oggetto a provocare le lesioni riscontrate sulla vittima e che rilevò sul giubbotto indossato dalla vittima tracce di vernice azzurra, cioè quella delle auto della polizia, la lacune dell'autopsia, il parere del consulente della difesa circa la compatibilità delle lesioni della vittima con un incidente stradale, nonché infine le dichiarazioni del poliziotto che, guidando un veicolo della polizia, avrebbe urtato la vittima con una manovra in retromarcia. L'ordinanza non prende in esame queste prove, limitandosi a descriverle con un sommario riassunto dell'iter giudiziario. Nel valutare l'affidabilità delle “prove nuove”, poi, la Corte non ha tenuto conto del fatto che i due soggetti intervistati sono stati assolti dall'accusa di diffamazione, che le loro dichiarazioni costituiscono una “prova piena”, e non le ha soppesate insieme a quelle già acquisite ma mai valutate, omettendo di verificare la loro complessiva idoneità a sovvertire il giudizio di condanna a carico del ricorrente. 3. Il procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Il ricorrente ha depositato, in data 16 maggio 2025, una memoria contenente un motivo nuovo di ricorso, con il quale lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 11 cod. proc. pen., per essere stata l’ordinanza emessa da un collegio di cui faceva parte la dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], precedentemente appartenente alla Corte di appello di Catania, cioè il medesimo ufficio che, come sezione penale minorenni, ha emesso la sentenza oggetto della richiesta di revisione, circostanza che genera il rischio di condizionamenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, nel suo complesso, e deve essere rigettato. 2. In primo luogo deve essere dichiarato manifestamente infondato, e perciò inammissibile, il motivo nuovo, di natura processuale, proposto con la memoria depositata in data 16 maggio 2025. Non sussiste alcuna preclusione al comporre un collegio giudicante con un magistrato che abbia in precedenza fatto parte del medesimo ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento sottoposto al suo esame: la mera appartenenza al medesimo ufficio, composto da molti magistrati, non comporta infatti, di per sé, alcuna colleganza tra questi ultimi, né alcun condizionamento, dovendo escludersi che, in virtù di tale unica circostanza, tutti gli appartenenti a quell'ufficio siano stati in qualche modo coinvolti nel precedente giudizio, o abbiano espresso un parere in relazione ad esso. Il ricorrente non spiega, poi, quale forma di condizionamento potrebbe derivare dal fatto di prendere in esame un provvedimento emesso dai precedenti colleghi, non avendo egli neppure indicato se il giudice già appartenente alla Corte di appello di Catania facesse parte, quanto meno, della sezione penale minorile di detto ufficio, né se ella fosse in servizio ivi quando il citato provvedimento è stato emesso, oltre dieci anni prima della emissione del provvedimento qui impugnato, ovvero se avesse una effettiva colleganza di lavoro con i magistrati che hanno emesso la sentenza di cui egli chiede la revisione. Il richiamo all'art. 11 cod. proc. pen. effettuato dall'art. 633 cod. proc. pen., infatti, è finalizzato a scongiurare il pericolo che la contiguità del giudice della revisione a quello del merito possa incidere sulla imparzialità del suo giudizio, ma tale contiguità è relativa all'intero collegio giudicante, così da far ritenere necessario attribuire la competenza ad altro ufficio, individuato ai sensi dell'art.11 cod. proc. pen., e non al singolo magistrato, in relazione al quale devono applicarsi i criteri di incompatibilità di cui agli artt. 34 e 36 cod. proc. pen., che l'interessato può evidenziare mediante il ricorso alla procedura di ricusazione. 3. La richiesta di revisione di una sentenza di condanna deve fondarsi su una delle ipotesi previste dall'art. 630 cod. proc. pen. Quando il richiedente prospetti, come nel presente caso, la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., cioè l'esistenza di nuove prove idonee per determinare il proprio proscioglimento, la giurisprudenza ha chiarito che devono essere ritenute tali «non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario» (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443). Il richiedente, in questo caso, ha prospettato sia la sopravvenienza di nuove prove, sia l'esistenza di prove preesistenti, che non sarebbero state valutate nel giudizio di merito. L'istituto della revisione prevede peraltro, come ribadito nell'ordinanza impugnata, una previa delibazione della idoneità degli elementi su cui è fondata la richiesta a sovvertire il precedente giudicato, secondo quanto stabilito dall'art.631 cod. proc. pen. Questa Corte ha sempre affermato, infatti, che «ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio» (Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Rv. 281772). Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha previamente effettuato il giudizio rescindente, nel quale ha verificato la rilevanza delle prove nuove indicate e l'effettiva omessa valutazione di prove preesistenti, la cui valutazione possa portare, unitamente alle prove nuove, al sovvertimento del giudicato richiesto dalla norma. 4. La Corte di appello ha escluso del tutto la rilevanza e l'idoneità a scardinare il giudizio di condanna delle “nuove prove”, costituite dalle dichiarazioni rese da due soggetti intervistati in una trasmissione televisiva, ritenendole inaffidabili. Tale valutazione è logica e corretta. I due soggetti intervistati, secondo quanto riportato nell'ordinanza impugnata, che sul punto non è smentita dal ricorrente, hanno riferito non circostanze a loro direttamente note circa lo svolgimento dei fatti, né affermazioni rese da persone identificate o identificabili: uno dei due avrebbe sentito un poliziotto dichiarare al padre della vittima che la morte era dovuta ad una manovra errata di un altro poliziotto, e l'altro avrebbe ricevuto un'analoga dichiarazione da parte del padre della vittima. La prima persona intervistata non ha indicato l'autore di quella dichiarazione da lei udita, ed è perciò rimasto del tutto non identificato il poliziotto che avrebbe fatto l'affermazione riportata, mentre il secondo intervistato ha indicato quale fonte il proprio padre, mai ascoltato. Tali dichiarazioni, pertanto, costituirebbero, se formalmente assunte nel processo, delle testimonianze solo indirette, ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen., una delle quali addirittura inutilizzabile ai sensi del settimo comma, non essendo stata indicata la persona che avrebbe parlato con il padre della vittima. Esse, perciò, anche se ritenute attendibili e veritiere, dovrebbero in ogni caso essere valutate «con speciale cautela, particolarmente penetrante quando il testimone diretto non sia stato ascoltato … reperendo, all'occorrenza, ulteriori elementi esterni di conferma» (Sez. 5, n. 23293 del 10/05/2024, Rv. 286562). Questa Corte inoltre, in relazione ad una richiesta di revisione fondata anche su dichiarazioni raccolte mediante interviste televisive, ha affermato che «Nella valutazione di ammissibilità della richiesta di revisione, qualora i nuovi mezzi di prova siano rappresentati da dichiarazioni, è necessario che le stesse siano state raccolte e presentate al giudice della revisione secondo le prescrizioni fissate per le indagini difensive che assicurano, quanto meno, l'assunzione da parte del dichiarante dell'obbligo di dire la verità, giuridicamente assistito da sanzione in caso di violazione» (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, Rv. 288137-05). Nella vicenda presente non solo mancherebbero, in caso di ammissione di tali prove nel procedimento di revisione, l'esame del teste diretto ed ogni elemento esterno di conferma, ma addirittura, allo stato, tali testimonianze risulterebbero smentite da una fonte diretta, quale il padre del deceduto, che in un'intervista alla medesima trasmissione televisiva avrebbe negato, secondo quanto riportato nell'ordinanza, di avere mai ricevuto informazioni che attribuissero la morte del figlio ad un'azione compiuta da un altro poliziotto. La valutazione di inidoneità di tali “prove nuove” a sovvertire il giudizio di merito, espressa dalla Corte di appello, è logica e non contraddittoria anche sotto un altro profilo. Anche ritenendo le due testimonianze una “prova piena” e affidabile, così come sostenuto dal ricorrente, esse consentirebbero solo di ritenere dimostrato che all'epoca del fatto alcune ignote persone, presumibilmente appartenenti alla polizia, affermavano o ipotizzavano che la morte dell'ispettore fosse dovuta ad una manovra errata da parte di un'auto della polizia, ma non consentirebbero di valutare la fondatezza di tali affermazioni o ipotesi, ignorandosi quale conoscenza dei fatti avessero le persone che avrebbero fatto tali dichiarazioni, e se esse riferivano fatti a loro conoscenza oppure mere supposizioni, formulate da loro stessi o da terzi ignoti. Quelle testimonianze potrebbero, in definitiva, dimostrare solo che, all'epoca del fatto, alcuni appartenenti alla polizia, mai individuati, sostenevano che l'ispettore era stato investito da un veicolo guidato da un altro poliziotto, ma non potrebbero mai dimostrare che tale affermazione fosse veritiera o comunque fondata su una diretta conoscenza dell'accaduto. L'ordinanza impugnata, pertanto, ha valutato approfonditamente la valenza probatoria delle “prove nuove” fornite dal ricorrente, e l'ha esclusa con una motivazione completa, logica e non contraddittoria, che si conforma alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «In tema di revisione, la valutazione preliminare del giudice circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova non può essere confinata nell'astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale e svilupparsi in termini realistici, senza ignorare segni evidenti d'inconferenza e/o inaffidabilità della stessa» (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, Rv. 288137-03). La Corte di appello, infatti, ha precisato che l'ipotesi di una diversa causa di morte dell'ispettore, e in particolare quella dell'investimento da parte di un'auto della polizia, è stata esaminata dai giudici di merito, in quanto avanzata dalla difesa, «ed esclusa sulla base di molteplici ed inequivoche emergenze», cosicché correttamente l'idoneità delle “prove nuove” a scardinare la decisione di condanna è stata verificata, ed esclusa, anche con riferimento alla valutazione già espressa dai giudici di merito, circa l'infondatezza di tale ipotesi: le due testimonianze, infatti, nulla apportano in termini di certezza nella ricostruzione del fatto, continuando a prospettare detta ipotesi come una mera congettura espressa, come detto, da persone mai identificate. Pertanto deve ribadirsi che, come precisato nella sentenza Sez. 5, n. 18064/2025 sopra citata, pur dovendo le prove nuove essere valutate comparandole al materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito e unitamente ad esso, al fine di verificare la loro capacità di modificare le valutazioni effettuate in precedenza, il giudice della revisione è tenuto a verificare anche l'idoneità di ciascuna prova nuova ad incidere in qualche modo sui fatti già accertati, perché «se, invece, i singoli nuovi elementi di prova risultassero del tutto privi di idoneità dimostrativa, … sì da rimanere confinati nell'ambito della totale irrilevanza, sarà superfluo procedere a una loro valutazione globale». 5. L'ordinanza, peraltro, pur non valutando in modo dettagliato l'asserita sussistenza di prove preesistenti ma non esaminate dai giudici di merito, di fatto ha respinto tale affermazione contenuta nell'istanza di revisione, in quanto ha precisato, come detto nel paragrafo precedente, che l'ipotesi difensiva di un investimento della vittima da parte di un veicolo della polizia è stata esaminata dai giudici di merito, e respinta con una motivazione esplicita ed approfondita, valutando tutte le prove che potevano sostenerla. Ha perciò concluso che le “prove nuove” addotte potrebbero essere ritenute sufficienti per procedere al giudizio di revisione solo se fossero, almeno in astratto, idonee a scardinare tale giudizio, fondato sulle prove già acquisite nel processo. La censura del ricorrente, secondo cui la Corte di appello non avrebbe valutato l'esistenza di prove mai esaminate che, se esaminate unitamente alle predette prove nuove, potrebbero sovvertire il giudizio di condanna, è pertanto infondata, avendo la Corte di appello effettuato tale valutazione, con motivazione sintetica, ma completa. L'omessa valutazione, da parte dei giudici di merito, dei testi che hanno asserito di non avere visto il sottolavello colpire qualcuno, è irrilevante: tali soggetti, secondo quanto riportato nel ricorso stesso, non hanno escluso con certezza che tale pezzo di lamiera sia stato usato per colpire l'ispettore di polizia deceduto, ma hanno solo affermato di non avere visto un simile colpo, senza neppure precisare a quale parte della vicenda avessero assistito e se la vittima fosse presente in quel momento. Il nuovo esame di tali dichiarazioni, pertanto, non potrebbe sovvertire il giudizio di condanna, perché esse non escludono, e non hanno mai escluso, la possibilità che il fatto si sia svolto come ricostruito dai giudici di merito. L'omessa valutazione della testimonianza del funzionario che, intorno alle ore 20, parlò con la vittima rilevando che era serena e insisteva per rimanere sul posto è irrilevante, dal momento che, secondo le sentenze di merito, la morte è sopraggiunta per un lento dissanguamento dovuto alla lesione al fegato causata all'ispettore dal sottolavello lanciato contro di lui, lesione di cui questi non era consapevole e che determinò in lui la perdita di coscienza solo un'ora dopo l'aggressione. Quanto alle perizie e consulenze del R.I.S. di Parma, del consulente autoptico del pubblico ministero e del consulente della difesa, il ricorso stesso afferma che vi è stata un'ampia trattazione, in udienza e nelle sentenze di merito, circa la compatibilità tra le lesioni riportate dalla vittima e il sottolavello lanciato dal ricorrente: tali prove, pertanto, sono state ampiamente valutate, e l'affermazione che tale valutazione sia errata non è sufficiente per equipararle ad una prova preesistente ma mai esaminata. Infine, non è rilevante l'omessa valutazione esplicita del teste che avrebbe compiuto la manovra di investimento, perché egli non ha mai affermato di avere investito il collega, secondo la sua dichiarazione riportata nel ricorso stesso, e l'ipotesi difensiva che egli abbia investito la vittima cagionandone la morte è stata presa in esame dai giudici di merito e approfonditamente valutata, come evidenziato nell'ordinanza impugnata, escludendone la fondatezza sulla base, come già riportato, «di molteplici ed inequivoche emergenze». La sentenza di appello, infatti, sul punto afferma che «solo suggestiva e senza fondamento d’indizio alcuno deve reputarsi poi l’ipotesi che il [OSCURATO:PERSONA] sia stato vittima di un impatto con uno dei mezzi in uso alle stesse forze dell’ordine», prendendo esplicita posizione contraria alla consulenza del R.I.S. di Parma sulla asserita non compatibilità tra l'urto del sottolavello e la lesione riportata, nonché sulla presenza, sul giubbotto della vittima, di particelle che potrebbero provenire dall’auto della polizia, ed esclude che, in sede autoptica, sia emersa la prova di un urto contro una superficie ampia e rigida, quale la carrozzeria di un veicolo. Le prove asseritamente mai valutate dai giudici di merito, pertanto, sono o del tutto irrilevanti o manifestamente inesistenti, in quanto quelle che potrebbero condurre a sovvertire il giudicato, individuando una diversa causa di morte della vittima, sono state approfonditamente valutate. Deve ribadirsi, pertanto, il principio dettato da questa Corte, secondo cui «Ai fini della revisione della sentenza di condanna ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la "prova nuova" non può consistere in una diversa valutazione del dedotto o in un'inedita disamina del deducibile» (Sez. 4, n. 11268 del 26/02/2025, Rv. 287728), né la revisione può essere richiesta sollecitando la rivalutazione di una sentenza definitiva basata su una valutazione delle prove in realtà effettuata, anche se, eventualmente, in modo errato, e che risulta perciò coperta dal giudicato, perché «nella nozione di nuove prove rilevanti a norma dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, non rientrano quelle esplicitamente valutate dal giudice di merito, anche se erroneamente per effetto di travisamento» (Sez. 3, n. 34970 del 03/11/2020, Rv. 280046; vedi anche Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, Rv. 271071). 6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, ma non deve pronunciarsi, stante la minore età del ricorrente all'epoca del fatto, alcuna condanna al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio di questa Corte, secondo cui «Il minorenne che abbia proposto ricorso per cassazione non può essere condannato, in caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende» (Sez. U, n. 15 del 31/05/2000, Rv. 216704); Stante la minore età del ricorrente all'epoca del fatto, deve disporsi l’oscuramento dei suoi dati identificativi, per la tutela del suo diritto alla riservatezza. P.Q.M Rigetta il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 04 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]