CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 maggio 2024
Cassazione n. 13366/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 14271/2023Numero sezionale 1369/2024Numero di raccolta generale 13366/2024Data pubblicazione 15/05/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA] tra* * Consigliere coniugi –** * Consigliereper i figliUd 21/03/2023* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]** * Consigliere R G N14271/2023ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 14271/2023 proposto da[OSCURATO:PERSONA] * * elett te domic in Roma via * 43 pressol avv * * dal quale è rappres e difeso per procura specialein atti ricorrente – contro* * * elett te domic presso l avv * ** dalla quale è rappres e difesa per procura speciale in atti controricorrenteavverso la sentenza n 18946/2022 del Tribunale di Roma pubblicatail 23 06 2023udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/03/2024 dal Cons rel dott * ** disposto d ufficio Numero registro generale 14271/2023Numero sezionale 1369/2024Numero di raccolta generale 13366/2024Data pubblicazione 15/05/2024RILEVATO CHECon sentenza del 2020 il giudice di pace di Roma rigettava la domandaproposta da * Lo * nei confronti di * * *per il pagamento della somma di euro 2 557 87 a titolo di rimborsodella quota delle spese sostenute nell interesse della famiglia sulpresupposto che dovesse essere riconosciuta piena validità giuridicaall accordo di ripartizione di esse concluso tra i coniugi ancheanteriormente alla separazioneAl riguardo il giudice riteneva che le spese di cui ciascun coniuge siera fatto carico nel periodo di convivenza coniugale rientrassero traquelle effettuate per i bisogni della famigliaIl Tribunale con sentenza del 2022 rigettava l appello del Lo *osservando che le spese in questione — relative alla gestione dellacasa familiare di sua esclusiva proprietà nella quale aveva abitato finoalla separazione — erano state sostenute prima della separazione tra iconiugi nell ambito della convivenza coniugale per i bisogni dellafamiglia ex art 143 c c per cui esse non erano ripartibili pro quotaanche considerando che si trattava di obbligazione assimilabile a quellanaturale a tal fine erano irrilevanti gli accordi tra coniugi in sede diseparazione* Lo * ricorre in cassazione con un unico motivo illustratoda memoria * * * resiste con controricorsoillustrato da memoriaRITENUTO CHEL unico motivo denunzia violazione degli artt 143 1218 1322 13721375 2034 c c per aver il Tribunale ritenuto che lo scambio di e mailtra le parti fosse funzionale a realizzare l accordo direttoall organizzazione delle spese quotidiane non qualificandolo invece* disposto d ufficio Numero registro generale 14271/2023Numero sezionale 1369/2024Numero di raccolta generale 13366/2024Data pubblicazione 15/05/2024quale accordo vincolante sulla suddivisione delle spese come sarebbestato desumibile dal tenore delle dichiarazioni adottate dalle parti la* era gravata dal 40% di tali spese ma aveva ricevuto ladisponibilità della casa coniugale e dell automobile di famigliaentrambe di proprietà del ricorrenteIl ricorrente assume che tale accordo tra coniugi era del tutto legittimoe vincolante in conformità della giurisprudenza di questa CorteIl ricorso è fondatoIn caso di separazione consensuale o divorzio congiunto o suconclusioni conformi la sentenza incide sul vincolo matrimoniale masull accordo tra i coniugi realizza — in funzione di tutela dei dirittiindisponibili del soggetto più debole e dei figli — un controllo soloesterno attesa la natura negoziale dello stesso da affermarsi in ragionedell ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene lapreminenza di un interesse superiore e trascendente della famigliarispetto alla somma di quelli coordinati e collegati dei singolicomponenti Ne consegue che i coniugi possono concordare con illimite del rispetto dei diritti indisponibili non solo gli aspettipatrimoniali ma anche quelli personali della vita familiare quali inparticolare l affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori Cass n 18066/14* specie il Tribunale ha errato nel ritenere che l accordo raggiuntotra i coniugi finalizzato alla suddivisione delle spese familiari non fossevincolante e che il pagamento integrale da parte del marito dellestesse in quanto effettuate per i bisogni della famiglia ed espressionedella solidarietà familiare in adempimento dell obbligo di contribuzionedi cui all art 143 c p c non fosse ripetibileAl riguardo il Tribunale ha escluso che lo scambio di e mail tra iconiugi potesse configurare un valido accordo negoziale relativo alla* disposto d ufficio Numero registro generale 14271/2023Numero sezionale 1369/2024Numero di raccolta generale 13366/2024Data pubblicazione 15/05/2024separazione poiché mera organizzazione delle spese familiariquotidianeTale interpretazione contrasta con le risultanze documentali cheevidenziano l esistenza dell accordo tra i coniugi raggiunto con le email esaminate dai giudici di merito e riguardante inequivocabilmentela ripartizione delle spese tra i detti coniugi nel periodo da marzo asettembre 2018 anteriormente alla separazione prevedendo inparticolare la suddivisione delle spese dell abitazione e delmantenimento del figlio minore nato nel 2016 nelle proporzioni del60% a carico del marito e del 40% a carico della moglieAl riguardo è vero come ha affermato il Tribunale che durante ilmatrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze dellafamiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze secondo quantoprevisto dagli artt 143 e 316 bis primo comma c c e che a seguitodella separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge neiconfronti dell altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per ibisogni della famiglia durante il matrimonio v in tal senso Cass n10927/18 * costituisce senza dubbio un principio generale in temadi doveri patrimoniali dei coniugi nella conduzione della vita familiareTuttavia il menzionato principio è suscettibile di deroga tramite unaccordo negoziale tra le stesse parti che può meglio rispecchiare lesingole capacità economiche di ciascun coniuge o modulare forme digenerosità spontanea tra i coniugi che è comunque finalizzato alsoddisfacimento delle primarie esigenze familiari e dei figli nel rispettodei doveri solidaristici che trovano la loro fonte nel rapportomatrimonialePer quanto esposto in accoglimento del ricorso la sentenzaimpugnata va casata con rinvio della causa al Tribunale di Romaanche in ordine alle spese del grado di legittimità* disposto d ufficio Numero registro generale 14271/2023Numero sezionale 1369/2024Numero di raccolta generale 13366/2024Data pubblicazione 15/05/2024CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 14271/2023Numero sezionale 1369/2024Numero di raccolta generale 13366/2024Data pubblicazione 15/05/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA] tra* * Consigliere coniugi –** * Consigliereper i figliUd 21/03/2023* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]** * Consigliere R G N14271/2023ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 14271/2023 proposto da[OSCURATO:PERSONA] * * elett te domic in Roma via * 43 pressol avv * * dal quale è rappres e difeso per procura specialein atti ricorrente – contro* * * elett te domic presso l avv * ** dalla quale è rappres e difesa per procura speciale in atti controricorrenteavverso la sentenza n 18946/2022 del Tribunale di Roma pubblicatail 23 06 2023udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/03/2024 dal Cons rel dott * ** disposto d ufficio Numero registro generale 14271/2023Numero sezionale 1369/2024Numero di raccolta generale 13366/2024Data pubblicazione 15/05/2024RILEVATO CHECon sentenza del 2020 il giudice di pace di Roma rigettava la domandaproposta da * Lo * nei confronti di * * *per il pagamento della somma di euro 2 557 87 a titolo di rimborsodella quota delle spese sostenute nell interesse della famiglia sulpresupposto che dovesse essere riconosciuta piena validità giuridicaall accordo di ripartizione di esse concluso tra i coniugi ancheanteriormente alla separazioneAl riguardo il giudice riteneva che le spese di cui ciascun coniuge siera fatto carico nel periodo di convivenza coniugale rientrassero traquelle effettuate per i bisogni della famigliaIl Tribunale con sentenza del 2022 rigettava l appello del Lo *osservando che le spese in questione — relative alla gestione dellacasa familiare di sua esclusiva proprietà nella quale aveva abitato finoalla separazione — erano state sostenute prima della separazione tra iconiugi nell ambito della convivenza coniugale per i bisogni dellafamiglia ex art 143 c c per cui esse non erano ripartibili pro quotaanche considerando che si trattava di obbligazione assimilabile a quellanaturale a tal fine erano irrilevanti gli accordi tra coniugi in sede diseparazione* Lo * ricorre in cassazione con un unico motivo illustratoda memoria * * * resiste con controricorsoillustrato da memoriaRITENUTO CHEL unico motivo denunzia violazione degli artt 143 1218 1322 13721375 2034 c c per aver il Tribunale ritenuto che lo scambio di e mailtra le parti fosse funzionale a realizzare l accordo direttoall organizzazione delle spese quotidiane non qualificandolo invece* disposto d ufficio Numero registro generale 14271/2023Numero sezionale 1369/2024Numero di raccolta generale 13366/2024Data pubblicazione 15/05/2024quale accordo vincolante sulla suddivisione delle spese come sarebbestato desumibile dal tenore delle dichiarazioni adottate dalle parti la* era gravata dal 40% di tali spese ma aveva ricevuto ladisponibilità della casa coniugale e dell automobile di famigliaentrambe di proprietà del ricorrenteIl ricorrente assume che tale accordo tra coniugi era del tutto legittimoe vincolante in conformità della giurisprudenza di questa CorteIl ricorso è fondatoIn caso di separazione consensuale o divorzio congiunto o suconclusioni conformi la sentenza incide sul vincolo matrimoniale masull accordo tra i coniugi realizza — in funzione di tutela dei dirittiindisponibili del soggetto più debole e dei figli — un controllo soloesterno attesa la natura negoziale dello stesso da affermarsi in ragionedell ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene lapreminenza di un interesse superiore e trascendente della famigliarispetto alla somma di quelli coordinati e collegati dei singolicomponenti Ne consegue che i coniugi possono concordare con illimite del rispetto dei diritti indisponibili non solo gli aspettipatrimoniali ma anche quelli personali della vita familiare quali inparticolare l affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori Cass n 18066/14* specie il Tribunale ha errato nel ritenere che l accordo raggiuntotra i coniugi finalizzato alla suddivisione delle spese familiari non fossevincolante e che il pagamento integrale da parte del marito dellestesse in quanto effettuate per i bisogni della famiglia ed espressionedella solidarietà familiare in adempimento dell obbligo di contribuzionedi cui all art 143 c p c non fosse ripetibileAl riguardo il Tribunale ha escluso che lo scambio di e mail tra iconiugi potesse configurare un valido accordo negoziale relativo alla* disposto d ufficio Numero registro generale 14271/2023Numero sezionale 1369/2024Numero di raccolta generale 13366/2024Data pubblicazione 15/05/2024separazione poiché mera organizzazione delle spese familiariquotidianeTale interpretazione contrasta con le risultanze documentali cheevidenziano l esistenza dell accordo tra i coniugi raggiunto con le email esaminate dai giudici di merito e riguardante inequivocabilmentela ripartizione delle spese tra i detti coniugi nel periodo da marzo asettembre 2018 anteriormente alla separazione prevedendo inparticolare la suddivisione delle spese dell abitazione e delmantenimento del figlio minore nato nel 2016 nelle proporzioni del60% a carico del marito e del 40% a carico della moglieAl riguardo è vero come ha affermato il Tribunale che durante ilmatrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze dellafamiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze secondo quantoprevisto dagli artt 143 e 316 bis primo comma c c e che a seguitodella separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge neiconfronti dell altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per ibisogni della famiglia durante il matrimonio v in tal senso Cass n10927/18 * costituisce senza dubbio un principio generale in temadi doveri patrimoniali dei coniugi nella conduzione della vita familiareTuttavia il menzionato principio è suscettibile di deroga tramite unaccordo negoziale tra le stesse parti che può meglio rispecchiare lesingole capacità economiche di ciascun coniuge o modulare forme digenerosità spontanea tra i coniugi che è comunque finalizzato alsoddisfacimento delle primarie esigenze familiari e dei figli nel rispettodei doveri solidaristici che trovano la loro fonte nel rapportomatrimonialePer quanto esposto in accoglimento del ricorso la sentenzaimpugnata va casata con rinvio della causa al Tribunale di Romaanche in ordine alle spese del grado di legittimità* disposto d ufficio Numero registro generale 14271/2023Numero sezionale 1369/2024Numero di raccolta generale 13366/2024Data pubblicazione 15/05/2024 P Q MLa Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa al Tribunale di Roma in diversa composizione anche in ordinealle spese del giudizio di legittimitàDispone che ai sensi dell art 52 del d lgs n 196/03 in caso didiffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altridati identificativi delle partiCosì deciso nella camera di consiglio del 21 marzo 2024Il Presidente* *P Q MLa Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa al Tribunale di Roma in diversa composizione anche in ordinealle spese del giudizio di legittimitàDispone che ai sensi dell art 52 del d lgs n 196/03 in caso didiffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altridati identificativi delle partiCosì deciso nella camera di consiglio del 21 marzo 2024Il Presidente* *