CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 13711/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso 31996-2020 proposto da: A.S.RE.M. - [OSCURATO:PERSONA] del MOLISE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. BELLI 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 72/2020 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 30/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Campobasso ha riformato la sentenza del Tribunale di Isernia che aveva rigettato il ricorso proposto nei confronti dell'A.S.Re.M. - [OSCURATO:PERSONA] del Molise- da [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva domandato l'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti dal 1° aprile 2011 al 30 novembre 2015, formalmente qualificato di collaborazione coordinata e continuativa, e la condanna dell'azienda resistente al risarcimento del danno ed al pagamento delle differenze retributive; 2. la Corte territoriale non ha condiviso la sentenza impugnata che aveva escluso la subordinazione ed ha rilevato, in sintesi, che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa era stato stipulato senza che ricorressero le condizioni richieste dall'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 e che la Bucci era stata utilizzata per far fronte alle esigenze ordinarie dell'ufficio di assegnazione ed era sottoposta al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro, circostanze, queste, desumibili dalle dichiarazioni rese dai testi e dalla documentazione prodotta; 3. il giudice d'appello ha ritenuto fondata anche la domanda di pagamento delle differenze retributive e, richiamata giurisprudenza di questa Corte, ha evidenziato che il rapporto di lavoro subordinato instaurato di fatto da un ente pubblico non economico, affetto da nullità perché stipulato in assenza delle condizioni di legge, rientra nella sfera di applicazione dell'art. 2126 cod. civ. con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione; _20 n. 31996 sez. ML - ud. 21-12-2021 4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'ASREM sulla base di tre motivi, ai quali ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA] con tempestivo controricorso; 5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., l'A.S.Re.M. addebita alla Corte territoriale di avere violato l'art. 2094 cod. civ. nonché gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. svalutando il regolamento contrattuale e fondando la pronuncia su circostanze (utilizzazione di beni aziendali, svolgimento della prestazione nella sede dell'azienda e nel rispetto dell'orario di servizio, insussistenza delle condizioni richieste dall'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001) non decisive ai fini della qualificazione, perché compatibili anche con il rapporto di lavoro autonomo; 2. con la seconda censura, ricondotta al vizio di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente si duole della violazione dell'art. 2126 cod. civ. cod. civ. perché, a suo dire, la Bucci non avrebbe fornito allegazioni e prove circa le modalità qualitative e quantitative della prestazione, necessarie ai fini della quantificazione della retribuzione pretesa; 3 infine con il terzo motivo l'A.S.Re.M. denuncia ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. «omesso esame e valutazione in ordine alla circostanza determinante dell'insussistenza degli indici di subordinazione così come risultante dalle stesse dichiarazioni dei 'cesti, già oggetto di discussione tra le parti» e sostiene, in sintesi, che i testi avevano descritto modalità di svolgimento del rapporto compatibili con la natura autonoma dello stesso; 4. il ricorso è inammissibile in tutte le sue articolazioni; il primo motivo, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge, censura l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale la quale, come evidenziato dello storico di lite, ha Ric. 2020 n. 31996 sez. ML - ud. 21-12-2021 -3- desunto l'instaurazione di fatto del rapporto di impiego non dalla sola ritenuta insussistenza delle condizioni richieste dall'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 per il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa, bensì da una pluralità di indici, singolarmente analizzati e poi valutati nel loro complesso, giungendo alla conclusione che la Bucci fosse stata inserita nell'ordinaria attività del servizio di assegnazione e fosse stata sottoposta al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro pubblico; 5.1. in particolare il giudice d'appello ha richiamato le dichiarazioni rese dai testi, le ha valutate alla luce della documentazione prodotta ed è giunto a ritenere provati: lo stabile inserimento nella struttura organizzativa della P.A., lo svolgimento di un'attività che prevedeva l'osservanza di un orario di lavoro, la sottoposizione alle direttive, al controllo ed al potere disciplinare dei superiori ( pag. 8-9 della motivazione); 5.2. così ragionando la Corte territoriale non si è discostata dai principi di diritto che devono guidare il giudice del merito nell'accertamento dell'instaurazione di fatto del rapporto di impiego, principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte la quale da tempo ha affermato che «ai fini della qualificabilità come rapporto di pubblico impiego di un rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente pubblico, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni» ( Cass. n. 10551/2003; negli stessi fra le tante Cass. n. 17101/2017 e la giurisprudenza ivi richiamata); 5.3. si è aggiunto che anche in relazione ai contratti che intercorrono con le pubbliche amministrazioni, formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa, la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di ktc. 2020 n. 31996 sez. ML - ud. 21-12-2021 -4- lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità ( ex plurimis Cass. n. 18/2019 e Cass. n. 28459/2018); 5.4. a detti principi di diritto si è correttamente attenuta la Corte territoriale la quale, oltre a valorizzare l'assenza dei presupposti richiesti dall'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 per il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa e la protrazione dell'attività per più anni, è pervenuta ad affermare la natura subordinata del rapporto dopo avere esaminato le modalità di svolgimento dello stesso, desunte dalle risultanze di causa; 5.5. il giudizio di merito compiutamente espresso dalla Corte territoriale non è sindacabile in questa sede né vi è spazio per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., denunciato con il terzo motivo, vizio ravvisabile nella sola ipotesi in cui sia stato omesso l'esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, e denunciabile solo nelle forme e nei casi indicati da Cass. S.U. n. 8053/2014, che ha precisato come l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; 6. per ragioni analoghe a quelle sopra esposte è inammissibile anche il secondo motivo; il giudice d'appello, nel ritenere applicabile l'art. 2126 cod. civ., si è attenuto al principio, da tempo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il rapporto di lavoro subordinato instaurato da un ente pubblico non economico, affetto da nullità perché non assistito da regolare atto di nomina o addirittura vietato Ric. 2020 n. 31996 sez. ML - ud. 21-12-2021 -5- da norma imperativa, rientra nella sfera di applicazione dell'art.2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione (Cass. nn. 9592, 9591, 7491, 7335 del 2018); 6.1. è stato precisato che il trattamento retributivo e previdenziale spettante al lavoratore è quello proprio di un rapporto di impiego pubblico regolare e, quindi, quello previsto ex art. 2 d.lgs. n. 165/2001 dal contratto collettivo di comparto; 6.2. dai richiamati principi non si è discostato il giudice d'appello che, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, ha ritenuto provato lo svolgimento di prestazioni riconducibili «all'incontestato inquadramento di assistente tecnico ( livello C del CCNL di riferimento)», ritenuto corrispondente al profilo indicato nel contratto di collaborazione, ed ha desunto l'orario di lavoro, al quale commisurare il trattamento retributivo, dalla documentazione prodotta (pag. 16 della motivazione), sicché le censure mosse a detto accertamento, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge, finiscono per sollecitare un giudizio di merito non consentito in sede di legittimità; 6.3. d'altro canto la ricorrente non richiama le declaratorie contrattuali né indica le ragioni per le quali il giudice d'appello avrebbe errato nel sussumere le mansioni assegnate alla Bucci nell'Area C; 7. alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, da distrarre in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha reso nelle conclusioni del controricorso la prescritta dichiarazione; 8. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente. Ric. 2020 n. 31996 sez. ML - ud. 21-12-2021 -6- P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo Jnificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit