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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 29526/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato a 1'/ Z M i ict-r avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 22/2/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; letti le conclusioni scritte del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] con le quali ha insistito nei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data 28 febbraio 2022, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano in data 6/5/2021 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, con la recidiva reiterata specifica, alla pena di anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il delitto di truffa.

La Corte di merito rigettava il motivo di appello incentrato sulla sussistenza della circostanza aggravante.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato il quale, con i primi due motivi, tra loro connessi, lamenta violazione di legge in relazione all'art. 99 c.p., per non avere la Corte d'appello disapplicato la recidiva reiterata specifica non essendo il [OSCURATO:PERSONA] mai stato, in precedenza, dichiarato recidivo.

Con il secondo motivo ci si duole della omessa motivazione in punto di recidiva non avendo la Corte d'appello valutato le modalità dell'azione la colpevolezza o maggiore pericolosità dell'imputato, limitandosi a richiamare i suoi precedenti penali.

Deduce, con il terzo motivo, l'illogicità della motivazione poiché la Corte d'appello, nel confermare la sentenza di condanna, avrebbe trascurato la circostanza che la persona offesa era stata contattata da un'utenza telefonica diversa da quella di [OSCURATO:PERSONA] ed a lui non riconducibile.

Il difensore ha depositato conclusioni scritte con le quali si è riportata al ricorso.

Il procedimento chiamato all'udienza del 21 febbraio 2023, è stato rinviato in attesa della decisione delle Sezioni Unite cui è stata rimessa la questione " se ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, sia necessaria una precedente dichiarazione di recidiva semplice contenuta in una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero sia sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che manifestino una sua maggiore pericolosità sociale". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va rigettato .

Le Sezioni Unite con decisione adottata il 30/3/2023 hanno statuito che fini dei riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione.

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il primo motivo di ricorso appare infondato avendo la Corte di merito correttamente motivato il rigetto del relativo motivo di appello poiché ha accertato i presupposti della recidiva reiterata, prevista dall'art. 99, comma 4, cod. pen., che può sussistere anche quando in precedenza non sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice.

Nel caso in esame la recidiva reiterata è stata correttamente riconosciuta poiché dall'esame del certificato penale emerge che nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] ha commesso il reato oggetto del presente procedimento, aveva già riportato più condanne per reati contro della stessa indole.

La Corte d'appello ha dunque adeguatamente motivato sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della recidiva contestata mettendo in evidenza come la reiterazione del reato, tenuto conto dei precedenti penali specifici dell'imputato, della loro esecuzione in un arco tempo temporale ristretto e della sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] alla misura di prevenzione personale con obbligo di soggiorno per anni tre disposta nel 2015, denotasse la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l'applicazione della recidiva in questione.

Si tratta di una motivazione esaustiva che tiene conto dei parametri indicati dalla giurisprudenza di legittimità circa la motivazione in tema di recidiva secondo cui, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, occorre verificare che la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando, appunto, la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, il loro livello di omogeneità, (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv. 256183; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782).

Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

In tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

Anche a seguito delle modifiche dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 la contraddittorietà della motivazione rispetto ad atti del processo, per essere rilevante, deve emergere in modo oggettivo e non controvertibile.

Detta difformità non deve essere confusa con la diversità della valutazione di merito operata dal giudice rispetto a quella auspicata dal ricorrente, valutazione insindacabile quando è sorretta da un ragionamento logico e completo, essendo comunque da escludere che, anche a seguito delle modifiche introdotte con il citato art. 8, alla Cassazione spetti il potere di diversa lettura o valutazione degli elementi di prova (Sez. 3, n. 18785 del 12/04/2006 Rv. 233823; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, Rv. 271636; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370).

In altri termini in sede di legittimità non può trovare ingresso il motivo di ricorso con il quale, attraverso la pretestuosa deduzione di una asserita carenza o illogicità di motivazione della sentenza di merito, si tenti di ottenere, una rivalutazione delle prove, che si risolva in un sostanziale apprezzamento di fatto.

Nel caso di specie la Corte d'appello con motivazione giuridicamente corretta e aderente ai dati processuali, ha ritenuto che il quadro probatorio a carico dell'imputato fosse granitico (pag. 3 della sentenza) prendendo in considerazione la ricostruzione alternativa fornita dalla difesa giudicandola "piuttosto fantasiosa ed inverosimile".

In particolare la Corte d'appello ha escluso che l'utenza telefonica mobile che aveva contatto la p.o. vittima della truffa, fosse in uso a soggetti diversi dall'imputato dal momento che la foto del profilo whatsapp di tale utenza, era del [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva dato indicazioni alla p.o. di versare il denaro sulla carta post pay intestata a [OSCURATO:PERSONA], all'epoca sua convivente.

Per tutte queste considerazioni il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M .

Rigetta il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato a 1'/ Z M i ict-r avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 22/2/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; letti le conclusioni scritte del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] con le quali ha insistito nei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data 28 febbraio 2022, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano in data 6/5/2021 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, con la recidiva reiterata specifica, alla pena di anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il delitto di truffa. La Corte di merito rigettava il motivo di appello incentrato sulla sussistenza della circostanza aggravante. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato il quale, con i primi due motivi, tra loro connessi, lamenta violazione di legge in relazione all'art. 99 c.p., per non avere la Corte d'appello disapplicato la recidiva reiterata specifica non essendo il [OSCURATO:PERSONA] mai stato, in precedenza, dichiarato recidivo. Con il secondo motivo ci si duole della omessa motivazione in punto di recidiva non avendo la Corte d'appello valutato le modalità dell'azione la colpevolezza o maggiore pericolosità dell'imputato, limitandosi a richiamare i suoi precedenti penali. Deduce, con il terzo motivo, l'illogicità della motivazione poiché la Corte d'appello, nel confermare la sentenza di condanna, avrebbe trascurato la circostanza che la persona offesa era stata contattata da un'utenza telefonica diversa da quella di [OSCURATO:PERSONA] ed a lui non riconducibile. Il difensore ha depositato conclusioni scritte con le quali si è riportata al ricorso. Il procedimento chiamato all'udienza del 21 febbraio 2023, è stato rinviato in attesa della decisione delle Sezioni Unite cui è stata rimessa la questione " se ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, sia necessaria una precedente dichiarazione di recidiva semplice contenuta in una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero sia sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che manifestino una sua maggiore pericolosità sociale". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va rigettato . Le Sezioni Unite con decisione adottata il 30/3/2023 hanno statuito che fini dei riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il primo motivo di ricorso appare infondato avendo la Corte di merito correttamente motivato il rigetto del relativo motivo di appello poiché ha accertato i presupposti della recidiva reiterata, prevista dall'art. 99, comma 4, cod. pen., che può sussistere anche quando in precedenza non sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice. Nel caso in esame la recidiva reiterata è stata correttamente riconosciuta poiché dall'esame del certificato penale emerge che nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] ha commesso il reato oggetto del presente procedimento, aveva già riportato più condanne per reati contro della stessa indole. La Corte d'appello ha dunque adeguatamente motivato sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della recidiva contestata mettendo in evidenza come la reiterazione del reato, tenuto conto dei precedenti penali specifici dell'imputato, della loro esecuzione in un arco tempo temporale ristretto e della sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] alla misura di prevenzione personale con obbligo di soggiorno per anni tre disposta nel 2015, denotasse la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l'applicazione della recidiva in questione. Si tratta di una motivazione esaustiva che tiene conto dei parametri indicati dalla giurisprudenza di legittimità circa la motivazione in tema di recidiva secondo cui, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, occorre verificare che la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando, appunto, la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, il loro livello di omogeneità, (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv. 256183; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782). Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. In tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Anche a seguito delle modifiche dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 la contraddittorietà della motivazione rispetto ad atti del processo, per essere rilevante, deve emergere in modo oggettivo e non controvertibile. Detta difformità non deve essere confusa con la diversità della valutazione di merito operata dal giudice rispetto a quella auspicata dal ricorrente, valutazione insindacabile quando è sorretta da un ragionamento logico e completo, essendo comunque da escludere che, anche a seguito delle modifiche introdotte con il citato art. 8, alla Cassazione spetti il potere di diversa lettura o valutazione degli elementi di prova (Sez. 3, n. 18785 del 12/04/2006 Rv. 233823; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, Rv. 271636; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370). In altri termini in sede di legittimità non può trovare ingresso il motivo di ricorso con il quale, attraverso la pretestuosa deduzione di una asserita carenza o illogicità di motivazione della sentenza di merito, si tenti di ottenere, una rivalutazione delle prove, che si risolva in un sostanziale apprezzamento di fatto. Nel caso di specie la Corte d'appello con motivazione giuridicamente corretta e aderente ai dati processuali, ha ritenuto che il quadro probatorio a carico dell'imputato fosse granitico (pag. 3 della sentenza) prendendo in considerazione la ricostruzione alternativa fornita dalla difesa giudicandola "piuttosto fantasiosa ed inverosimile". In particolare la Corte d'appello ha escluso che l'utenza telefonica mobile che aveva contatto la p.o. vittima della truffa, fosse in uso a soggetti diversi dall'imputato dal momento che la foto del profilo whatsapp di tale utenza, era del [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva dato indicazioni alla p.o. di versare il denaro sulla carta post pay intestata a [OSCURATO:PERSONA], all'epoca sua convivente. Per tutte queste considerazioni il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M . Rigetta il ricorso
Sentenza Cassazione n. 29526/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris