CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03163/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge per mancata disapplicazione della recidiva reiterata specifica, oltre che manifestamente infondato, risulta anche aspecifico, perchè riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale, con congrua e lineare motivazione, ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato subiudice (si vedano le pagg. 11 e 12, ove si è sottolineato che, a fronte dei diversi precedenti di cui risulta gravato l'odierno ricorrente, il reato per cui si procede risulta dimostrativo di una escalation criminosa ancora in progressione e di una perdurante inclinazione a delinquere, affinatasi nella realizzazione di condotte fraudolenti di particolare complessità); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di violazione di legge in relazione alla mancata disapplicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n.7, cod. pen., risulta manifestamente infondato, avendo i giudici di appello correttamente indicato le ragioni per cui nel caso di specie debba ravvisarsi un danno patrimoniale di rilevante gravità, tenuto conto che la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'operatività delle circostanze rappresentano una questione di fatto, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e come tale non censurabile in questa sede, se sorretta da una congrua e non illogica motivazione; considerato, infine che, privo di pregio risulta anche il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata determinazione della pena in misura pari al minimo edittale, dovendosi a tal riguardo ribadire che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio dinanzi a questa Corte non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pagg. 13-14 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato -inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,