CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 09189/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11145-2023proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante “pro tempore”, domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dell’amministratore e legale rappresentante “pro tempore”, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dagli A vvocati Mario SANINO, Lorenzo CORAGGIO, Salvatore AntonioNAPOLI; -controricorrenti - Oggetto AFFITTO D’AZIENDA Regolamento di competenza su provvedimento di sospensione R.G.N.11145/2023 Cron. Rep. Ud.28/11/2023 Adunanza camerale Avverso l ’ordinanza del Tribunale di Lecce , depositata il 18/04/2023; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S tefano G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto, sulla base di tre motivi, regolamento di competenza avverso l’ordinanza del 18 aprile 2023, con cui il Tribunale di Lecce ha disposto la sospensione, ex art. 295 cod. proc. civ., del giudizio ex art. 447- bis cod. proc. civ. da essa instaurato nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per il rilascio dell’azienda da quest’ultima condotta in locazione, per scadenza del termine di durata del contratto. 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odiern a ricorrente di aver concluso con [OSCURATO:PERSONA], il 13 maggio 2016, un contratto con il quale disponeva l’affitto di un ramo della propria azienda alberghiera per la durata di sei anni. Essendosi l’affittuaria resa inadempiente ai propri obblighi, compreso quello di pagamento dei canoni, [OSCURATO:SOCIETA], facendo valere apposita clausola risolutiva espressa, radicava innanzi al Tribunale salentino un giudizio per la risoluzione del contratto, a norma dell’art. 1456 cod. civ., nel quale la convenuta, oltre a resistere all’avversaria domanda, agiva in via di riconvenzione per il riconoscimento, anche in compensazione, dei costi sostenuti per l’espletamento di lavori ritenuti di straordinaria manutenzione e, quindi, di pertinenza della proprietà della struttura. Essendo, nel frattempo, tale contratto anche venuto a scadenza, per decorso del suo termine di durata, [OSCURATO:SOCIETA] radicava un secondo giudizio per conseguire –ex art. 447-bis cod.proc. civ. – il rilascio dell’azienda locata, dal momento che [OSCURATO:PERSONA], sebbene avesse comunicato per iscritto la propria volontà di non proseguire il rapporto contrattuale, aveva mantenuto, tuttavia, la disponibilità dell’azienda (senza, oltretutto, versare più alcunché all’affittante). In tale secondo giudizio, [OSCURATO:PERSONA] di avere ancora titolo –nonostante, osserva l’odierna ricorrente, la sopravvenuta cessazione del contratto in ragione dell’operatività della clausola risolutiva espressa e, comunque, della naturale scadenza del rapporto –per poter procedere all’acquisto dell’immobile, in forza di una clausola contenuta nel contratto “de quo”. Essa, inoltre, formulava istanza di sospensione del secondo giudizio per pregiudizialità del primo, eccezione in relazione alla quale l’adito giudicante ravvisava i presupposti per poter provvedere a norma dell’art. 295 cod. proc. civ., in ragione del ritenuto carattere “pregiudicante” – rispetto alla controversia al suo esame – di quella relativa alla risoluzione del contratto. 3. Avverso tale provvedimento di sospensione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA], sulla base –come detto – di tre motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia l’illegittimità del provvedimento per violazione dell’art. 111 Cost., evidenziando come nello stesso non esista “neppure vaga traccia” della motivazione delle ragioni della disposta sospensione, “considerando che il Giudice a quo si è limitato ad affermarne l’esistenza senza neppure individuare, sia pure sul piano meramente fattuale, le ragioni di tale decisione”. 3.2. Il secondo motivo lamenta, invece, che “non esiste alcuna ragione, anche di natura logica, che giustifichi la ritenuta pregiudizialità della definizione del procedimento volto al rilascio dell’immobile e dell’azienda condotto in locazione in ragione di un contratto, nelle more, scaduto”. 3.3. Infine, il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. sotto un ulteriore profilo, ovvero “anche in considerazione della diversa natura dei giudizi ritenuti in rapporto di pregiudizialità”, visto “che il procedimento ex art 447-bis cod. proc. civ. riveste evidentemente natura speciale: si tratta cioè di un procedimento deputato, per sua stessa natura e per scelta del Legislatore, ad una rapida definizione”. 4. La società [OSCURATO:PERSONA] depositato una prima memoria con cui si è, nella sostanza, limitata a costituirsi in giudizio, nonché altra successiva in cui contesta genericamente le ragioni poste a fondamento dell’avversaria impugnazione. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6. [OSCURATO:PERSONA] questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha depositato requisitoria scritta, nel senso dell’accoglimento del regolamento. [OSCURATO:PERSONA] 7.Il regolamento va accolto , dovendosi pertanto dichiarare la prosecuzione del giudizio sospeso. 7.1. Premesso che, come ha osservato esattamente il Procuratore Generale, la pendenza, davanti al medesimo ufficio giudiziario, di due giudizi in rapporto di pregiudizialità comporterebbe, semmai, la riunione degli stessi e non la sospensione di quello “pregiudicato” (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. 6-3, ord. 26 novembre 2021, n. 36916, Rv. 663228-01; Cass. Sez. 6-1, ord. 16 giugno 2020, n. 11634, Rv. 657988-01), il regolamento va accolto non sussistendo i presupposti per la sospensione. Vadato, infatti, seguito al principio già affermato, in passato, da questa Corte, secondo cui non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità in senso logico-giuridico, tale da comportare la sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ.,tra la causa in cui sia in discussione la risoluzione per inadempimento di un contratto di locazione e l’autonoma controversia concernente la dichiarazione di cessazione del rapporto, per intervenuta scadenza contrattuale – peraltro, qui neppure contestat a – e la fissazione della data di rilascio. Difatti, “non è configurabile alcun contrasto di giudicato all’esito delle due cause, ma solo eventualmente, in caso di accoglimento della domanda di risoluzione, l’improduttività di ogni effetto da parte della sentenza sulla finita locazione” (Cass. Sez. 3, sent. 18 aprile 2000, n. 5026, Rv. 535809-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, sent. 6 novembre 2001, n. 13684, Rv. 550018-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-3, ord. 24 novembre 2021, n. 36503, non massimata). 8. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a caricodella società [OSCURATO:PERSONA], avendo essa formulato, nel giudizio di merito, l’istanza di sospensione. Esse vanno liquidate come da dispositivo, in applicazione del principio secondo cui, in caso di regolamento di competenza, “il valore effettivo della causa deve essere considerato indeterminabile, non potendo trovare applicazione alcuno dei criteri previsti dall’art. 5 del d.m. n. 55 del 2014 del Ministero della Giustizia quando la questione oggetto del giudizio abbia rilievo meramente processuale” (Cass. Sez. 6-3, ord. 14 gennaio 2020, n. 504, Rv.656577-01). PQM [OSCURATO:PERSONA] il regolamento e dispone la prosecuzione del giudizio, da riassumersi entro tre mesi dalla comunicazione dell’avvenutodeposito della presente ordinanza, condannando la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a rifondere, alla società [OSCURATO:SOCIETA]., le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 2.200,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed access