CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30474/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVA Ta- i7C1 avviso alle p arti-7A udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di appello di Genova il 2 novembre 2021, in parziale riforma della decisione con cui il G.i.p. del Tribunale di Genova il 16 giugno 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato re- sponsabile di più cessioni di eroina, fatti, qualificati come violazioni del comma 1 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi tra novembre 2019 e novembre 2020, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia, ha rideter- minato, riducendola, la pena; con conferma quanto al resto. 2. Il ricorrente lamenta violazione di legge (art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990) in relazione alla omessa riqualificazione dei fatti nell'ipotesi di lieve entità. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata infatti è stata adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, cioè previo accordo delle parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, che è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e quindi applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa e della correttezza giuridica del concordato in appello (pp. 2-3 della decisione impugnata), mentre gli ulteriori motivi sono stati oggetto di rinunzia. 4.L'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede la decla- ratoria di inammissibilità del ricorso con pronuncia da adottarsi de plano. 5. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pe- cuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.