CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021
Cassazione n. 10778/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di sostituzione di persona, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, risolvendosi nella assertiva insufficienza degli indizi e nella critica dei criteri di valutazione: dalle conformi sentenze di merito emerge, invece, che la responsabilità dell'imputato è stata fondata non solo sulla riconducibilità al medesimo dell'utenza utilizzata per la stipula del contratto di fornitura, a nome dell'ignaro [OSCURATO:PERSONA], ma sulla circostanza che il medesimo conducesse in locazione l'immobile servito; Considerato, pertanto, che le censure del ricorrente sono prive di specificità perché meramente riproduttive di profili di doglienza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nelle conformi sentenze di merito e non contrastate dall'allegazione di elementi decisivi, invece ingiustificatamente ignorati; Rilevato che il secondo motivo, con il quale si contesta il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è assertivamente formulato, non confrontandosi con gli elementi, ritenuti ostativi, rassegnati nella sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio ed il diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore I