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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06840/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA]€1-ate-ao.Li.se-a-l+e-perrtk,- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 25620_2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza sopra indicata che le applicava la pena per il reato di continuato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 ; osserva: il ricorso è inammissibile in quanto è stato proposto dall'imputata personalmente e non a mezzo di difensore abilitato ai sensi dell'art 613 cod. proc. pen.; deve, quindi, essere dichiarata la inammissibilità con procedura de plano ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Roma il 24/1 021 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA]€1-ate-ao.Li.se-a-l+e-perrtk,- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 25620_2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza sopra indicata che le applicava la pena per il reato di continuato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 ; osserva: il ricorso è inammissibile in quanto è stato proposto dall'imputata personalmente e non a mezzo di difensore abilitato ai sensi dell'art 613 cod. proc. pen.; deve, quindi, essere dichiarata la inammissibilità con procedura de plano ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 24/1 021 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 06840/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris