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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29120/2023

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l Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato ad instaurare il presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 13 dicembre 2021, n. 318, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Venezia (presso gli uffici della [OSCURATO:PERSONA]), nonché dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la “[OSCURATO:PERSONA]”, con sede in Venezia, in persona del parroco rettore protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ambrosi, con studio in Padova, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale delVeneto il 9 giugno 2021, n. 772/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 ottobre 2023 d al Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. il Comune di Veneziaha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale del Veneto il 9 giug no 2021, n. 772/07/2021 , la quale, in controversia su impugnazione d egli avvis i di accertamento nn. 30293291/2016 e 30296524/2016 per l’ICI relativa, rispettivamente, a gli anni 2010 e 2011 (il primo in rettifica d’ufficio dell’avviso di accertamento n. 30292986/2015, con riduzione dell’imposta complessiva per il postumo riconoscimento dell’esenzione all’immobile adibito ad attività pastorali), per l’importo complessivo d i € 17.748 ,00, oltre ad interessi moratori e sanzioni amministrative, in relazione a sette i mmobil i ubicat i nel medesimo Comune e censiti in catasto con le particelle 276, 154 sub. 1, 1945 sub. 3, 1945 sub. 4, 1945 sub. 5, 1945 sub. 6 e 1945 sub. 7 del folio 6, ha accolto l’appello proposto dal la “ Parr o cchia [OSCURATO:PERSONA]” nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia il 6 giugno 2018, n. 491/03/2018, con condanna alla rifusione dellespese giudiziali; 2.il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure - che aveva rigettato il ricorso originario - con l’annullamento degli avvisi di accertamento, sul rilievo chei presupposti per il riconoscimento allacontribuente dell’esenzione da ICI , ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (nel testo modificato dall’art. 7, comma 2-bis, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,n. 281, quale sostituito dall’art. 39 del d.l.4 luglio 2006 , n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) ] , sussistessero per tutti gli immobili in relazione agli anni 2010 e 2011;

3. la “[OSCURATO:PERSONA]” ha resistito con controricorso;

4. la causa è stata fissata per la trattazione in camera di consiglio;

5. il ricorrente ha depositato memoria;

6. in prossimità dell’adunanza camerale, la controricorrente ha chiesto di dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, in conseguenza della definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 - 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; [OSCURATO:PERSONA]: 1.il ricorso è affidato a quattro motivi; 1.1 con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la rettifica d’ufficio dell’avviso di accertamento n. 30292986/2015 mediante l’emanazione dell’avviso di accertamento n. 30293291/2016 - con la riduzione dell’imposta complessiva a seguito del riconoscimento dell’esenzione per l’immobile destinato ad attività pastorali (sala polifunzionale), sulla base delle informazioni fornite dalla contribuente in risposta ad un questionario inviato dall’ente impositore - costituisse espressione di una nuova pretesa impositiva, con la conseguenza che iltermine di decadenza per l’impugnazione dinanzi al giudice tributario sarebbe cominciato a decorrere soltanto dalla notifica del secondo avviso di accertamento, che aveva sostituito in totoil primo avviso di accertamento; 1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. i, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504(nel testo modificato dall’art. 7, comma 2-bis, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 281, quale sostituito dall’art. 39 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223,convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente riconosciuta dal giudice di secondo grado alla contribuente l’esenzione da ICI per l’ immobil e destinato a scuola materna paritaria con riguardo agli anni 2010 e 2011, essendosi esclusa la natura commercial e dell’attività didattica in ragione della copertura soltanto parziale dei costi mediante le rette versate dagli utenti, al punto che la gestione del servizio offerto era in costante perdita; 1.3 con il terzo motivo, si denuncia «omessa valutazione di prove decisive», in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,per non essere state tenut e in conto dal giudice di secondo grado le risultanze dei bilanci di esercizio, secondo le quali le rette riscosse ammontavano, rispettivamente, ad € 101.969,59 per l’anno 2010 e ad € 113.600,00 per l’anno 2011, a fronte di costi sopportati, rispettivamente, in misura di € 139.264,00 per l’anno 2010 e di € 132.119,49 per l’anno 2011, dovendosene escludere il carattere meramente simbolico; 1.4 con il quarto motivo, si denuncia violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato exart. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod.proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi –dopo l’accoglimento del primo motivo e del secondo motivo – sui restanti motivi di appello della contribuente, per i quali è stato ritenuto l’assorbimento, circa: (i) la presunta violazione del principio del contraddittorio; (ii) la supposta carenza di motivazione dell’avviso diaccertamento sia per l’omessa allegazione delle sentenze richiamate che l’omessa delle ragioni sottese di fatto e di diritto; (iii) l’asserita illegittimità dell’irrogazione delle sanzioni amministrative;

2. con istanza depositata il 22 settembre 2023, premesso di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 1, comma 195, della legge 29 dicembre2022, n. 197, e di aver provveduto in unica soluzione al pagamento della somma previst a per il perfezionamento della definizione agevolata , la “ [OSCURATO:PERSONA] ” ha chiesto di dichiarare l’estinzione del presente procedimento; 2.1 come è noto, la definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 - 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , concerne le «controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopolipendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge» (cioè, alla data dell’1 gennaio 2023); 2.2secondo l’art. 1, commi 194 - 201, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,nel testo novellato dall’art. 20, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), del d.l. 30 marzo 2023, n. 34,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56: «194.

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superino l’ammontare di mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.A scelta del contribuente, le rate di cui al primo periodo successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza all’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.

É esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

195. Entro il 30 settembre 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento.

Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

196. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio.

La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.

Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

197. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

198. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

199. Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023.

200. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

201. Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione.

Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego.

Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200»; 2.3 peraltro, a norma dell’art. 1, comma 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197: «205.

Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propriatti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale»; 2.4 va rilevato che: a) il contribuente può presentare la domanda di definizione agevolata entro il termine del 30 settembre 2023; b) che, in caso di dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023; c) che l’eventuale diniego della definizione agevolata da parte dell’ente impositore deve essere notificato al contribuente entro il termine del 30 settembre 2024; d) che il contribuente ha facoltà di impugnare tale diniego entro il termine di sessanta giorni dalla relativa notificazione; e) che la dichiarazione di estinzione del procedimento è suscettibile di revocazione entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del diniego della definizione agevolata; f) che, con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 19 settembre 2023, n. 15, l’ente impositore ha approvato il regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data dell’1 gennaio 2023; 2.5 nella specie, non risulta essere stato adottato, sinora, il diniegodella definizione agevolata, che, ai sensi dell’art. 6 del regolamento comunale, può ancora intervenire, ma può essere impugnato dal contribuente, unitamente al presente provvedimento, come previsto dall’art. 1, comma 201, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; 2.6 in sintonia con la recentegiurisprudenza di questa Sezione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 agosto 2023, n. 25018; Cass., Sez. 5^, 13 settembre 2023, n. 26423; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2023, nn. 26649, 26650 e 26653), va, dunque, dichiarata l’estinzione del procedimento, ai sensi dell’art. 1, commi 194 e 198, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (il primo, nel testo novellato dall’art. 20, comma 1, lett. a), del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56), nonché degli artt. 5 e 7 del regolamento comunale, i quali stabiliscono che la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento degli importi dovuti con l’unica rata o, in caso di pagamento rateale, della prima rata entro i termini fissati e che il procedimento è dichiarato estinto con decreto del Presidente della Sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione; 2.7 in particolare, la contribuente ha adempiuto l’onere di depositare entro il 10 ottobre 2023 la domanda e la documentazione attestante l’avvenuto versamento della prima o dell’unica rata;3.l e spese giudiziali restano a carico d i chi le ha anticipate , stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

4. in ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d.

"doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).

P.Q.M.

La Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato ad instaurare il presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 13 dicembre 2021, n. 318, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Venezia (presso gli uffici della [OSCURATO:PERSONA]), nonché dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la “[OSCURATO:PERSONA]”, con sede in Venezia, in persona del parroco rettore protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ambrosi, con studio in Padova, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale delVeneto il 9 giugno 2021, n. 772/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 ottobre 2023 d al Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. il Comune di Veneziaha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale del Veneto il 9 giug no 2021, n. 772/07/2021 , la quale, in controversia su impugnazione d egli avvis i di accertamento nn. 30293291/2016 e 30296524/2016 per l’ICI relativa, rispettivamente, a gli anni 2010 e 2011 (il primo in rettifica d’ufficio dell’avviso di accertamento n. 30292986/2015, con riduzione dell’imposta complessiva per il postumo riconoscimento dell’esenzione all’immobile adibito ad attività pastorali), per l’importo complessivo d i € 17.748 ,00, oltre ad interessi moratori e sanzioni amministrative, in relazione a sette i mmobil i ubicat i nel medesimo Comune e censiti in catasto con le particelle 276, 154 sub. 1, 1945 sub. 3, 1945 sub. 4, 1945 sub. 5, 1945 sub. 6 e 1945 sub. 7 del folio 6, ha accolto l’appello proposto dal la “ Parr o cchia [OSCURATO:PERSONA]” nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia il 6 giugno 2018, n. 491/03/2018, con condanna alla rifusione dellespese giudiziali; 2.il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure - che aveva rigettato il ricorso originario - con l’annullamento degli avvisi di accertamento, sul rilievo chei presupposti per il riconoscimento allacontribuente dell’esenzione da ICI , ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (nel testo modificato dall’art. 7, comma 2-bis, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,n. 281, quale sostituito dall’art. 39 del d.l.4 luglio 2006 , n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) ] , sussistessero per tutti gli immobili in relazione agli anni 2010 e 2011; 3. la “[OSCURATO:PERSONA]” ha resistito con controricorso; 4. la causa è stata fissata per la trattazione in camera di consiglio; 5. il ricorrente ha depositato memoria; 6. in prossimità dell’adunanza camerale, la controricorrente ha chiesto di dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, in conseguenza della definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 - 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; [OSCURATO:PERSONA]: 1.il ricorso è affidato a quattro motivi; 1.1 con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la rettifica d’ufficio dell’avviso di accertamento n. 30292986/2015 mediante l’emanazione dell’avviso di accertamento n. 30293291/2016 - con la riduzione dell’imposta complessiva a seguito del riconoscimento dell’esenzione per l’immobile destinato ad attività pastorali (sala polifunzionale), sulla base delle informazioni fornite dalla contribuente in risposta ad un questionario inviato dall’ente impositore - costituisse espressione di una nuova pretesa impositiva, con la conseguenza che iltermine di decadenza per l’impugnazione dinanzi al giudice tributario sarebbe cominciato a decorrere soltanto dalla notifica del secondo avviso di accertamento, che aveva sostituito in totoil primo avviso di accertamento; 1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. i, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504(nel testo modificato dall’art. 7, comma 2-bis, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 281, quale sostituito dall’art. 39 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223,convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente riconosciuta dal giudice di secondo grado alla contribuente l’esenzione da ICI per l’ immobil e destinato a scuola materna paritaria con riguardo agli anni 2010 e 2011, essendosi esclusa la natura commercial e dell’attività didattica in ragione della copertura soltanto parziale dei costi mediante le rette versate dagli utenti, al punto che la gestione del servizio offerto era in costante perdita; 1.3 con il terzo motivo, si denuncia «omessa valutazione di prove decisive», in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,per non essere state tenut e in conto dal giudice di secondo grado le risultanze dei bilanci di esercizio, secondo le quali le rette riscosse ammontavano, rispettivamente, ad € 101.969,59 per l’anno 2010 e ad € 113.600,00 per l’anno 2011, a fronte di costi sopportati, rispettivamente, in misura di € 139.264,00 per l’anno 2010 e di € 132.119,49 per l’anno 2011, dovendosene escludere il carattere meramente simbolico; 1.4 con il quarto motivo, si denuncia violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato exart. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod.proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi –dopo l’accoglimento del primo motivo e del secondo motivo – sui restanti motivi di appello della contribuente, per i quali è stato ritenuto l’assorbimento, circa: (i) la presunta violazione del principio del contraddittorio; (ii) la supposta carenza di motivazione dell’avviso diaccertamento sia per l’omessa allegazione delle sentenze richiamate che l’omessa delle ragioni sottese di fatto e di diritto; (iii) l’asserita illegittimità dell’irrogazione delle sanzioni amministrative; 2. con istanza depositata il 22 settembre 2023, premesso di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 1, comma 195, della legge 29 dicembre2022, n. 197, e di aver provveduto in unica soluzione al pagamento della somma previst a per il perfezionamento della definizione agevolata , la “ [OSCURATO:PERSONA] ” ha chiesto di dichiarare l’estinzione del presente procedimento; 2.1 come è noto, la definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 - 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , concerne le «controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopolipendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge» (cioè, alla data dell’1 gennaio 2023); 2.2secondo l’art. 1, commi 194 - 201, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,nel testo novellato dall’art. 20, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), del d.l. 30 marzo 2023, n. 34,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56: «194. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superino l’ammontare di mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.A scelta del contribuente, le rate di cui al primo periodo successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza all’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. É esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. 195. Entro il 30 settembre 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. 196. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 197. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. 198. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. 199. Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023. 200. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine. 201. Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200»; 2.3 peraltro, a norma dell’art. 1, comma 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197: «205. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propriatti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale»; 2.4 va rilevato che: a) il contribuente può presentare la domanda di definizione agevolata entro il termine del 30 settembre 2023; b) che, in caso di dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023; c) che l’eventuale diniego della definizione agevolata da parte dell’ente impositore deve essere notificato al contribuente entro il termine del 30 settembre 2024; d) che il contribuente ha facoltà di impugnare tale diniego entro il termine di sessanta giorni dalla relativa notificazione; e) che la dichiarazione di estinzione del procedimento è suscettibile di revocazione entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del diniego della definizione agevolata; f) che, con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 19 settembre 2023, n. 15, l’ente impositore ha approvato il regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data dell’1 gennaio 2023; 2.5 nella specie, non risulta essere stato adottato, sinora, il diniegodella definizione agevolata, che, ai sensi dell’art. 6 del regolamento comunale, può ancora intervenire, ma può essere impugnato dal contribuente, unitamente al presente provvedimento, come previsto dall’art. 1, comma 201, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; 2.6 in sintonia con la recentegiurisprudenza di questa Sezione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 agosto 2023, n. 25018; Cass., Sez. 5^, 13 settembre 2023, n. 26423; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2023, nn. 26649, 26650 e 26653), va, dunque, dichiarata l’estinzione del procedimento, ai sensi dell’art. 1, commi 194 e 198, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (il primo, nel testo novellato dall’art. 20, comma 1, lett. a), del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56), nonché degli artt. 5 e 7 del regolamento comunale, i quali stabiliscono che la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento degli importi dovuti con l’unica rata o, in caso di pagamento rateale, della prima rata entro i termini fissati e che il procedimento è dichiarato estinto con decreto del Presidente della Sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione; 2.7 in particolare, la contribuente ha adempiuto l’onere di depositare entro il 10 ottobre 2023 la domanda e la documentazione attestante l’avvenuto versamento della prima o dell’unica rata;3.l e spese giudiziali restano a carico d i chi le ha anticipate , stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; 4. in ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420). P.Q.M. La Corte
Sentenza Cassazione n. 29120/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris