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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08263/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'art. 192 cod. proc. pen., è inammissibile perché articolato in fatto e, comunque, non si confronta criticamente con la motivazione, la quale, con un apprezzamento fattuale non manifestamente illogico, ha ribadito la destinazione a terzi della droga valutando complessivamente la quantità di sostanza rinvenuta sull'autovettura condotta dall'imputato, la diversa natura e l'allocazione della medesima, nonché la suddivisione in dosi; rilevato che il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo sia alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. sia al complessivo trattamento punitivo (relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla dosimetria della pena e alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena), è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto scevra da vizi logici, escluso i presupposti sia per la qualificazione dell'offesa in termini di particolare tenuità, in considerazione dell'elevato numero di dosi complessivamente ricavabili dallo stupefacente (6 di cocaina e 557 di marijuana); sia per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, stante l'assenza di elementi a tale scopo valutabili, a tal proposito non essendo sufficiente, per espresso dato normativo, lo stato di incensuratezza; sia per una riduzione di pena, in considerazione del complessivo quantitativo di droga sequestrato; sia, infine, per una prognosi favorevole ex art. 163 cod. pen., a ciò ostandovi l'assenza, in capo all'imputato, di un reddito da lavoro lecito e la sussistenza di procedimenti penali per analoghi fatti: elementi valorizzati dalla Corte di merito, in maniera non certo implausibile sotto il profilo logico, per escludere che l'imputato si asterrà dalla commissione di ulteriori reati; stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 dicembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'art. 192 cod. proc. pen., è inammissibile perché articolato in fatto e, comunque, non si confronta criticamente con la motivazione, la quale, con un apprezzamento fattuale non manifestamente illogico, ha ribadito la destinazione a terzi della droga valutando complessivamente la quantità di sostanza rinvenuta sull'autovettura condotta dall'imputato, la diversa natura e l'allocazione della medesima, nonché la suddivisione in dosi; rilevato che il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo sia alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. sia al complessivo trattamento punitivo (relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla dosimetria della pena e alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena), è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto scevra da vizi logici, escluso i presupposti sia per la qualificazione dell'offesa in termini di particolare tenuità, in considerazione dell'elevato numero di dosi complessivamente ricavabili dallo stupefacente (6 di cocaina e 557 di marijuana); sia per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, stante l'assenza di elementi a tale scopo valutabili, a tal proposito non essendo sufficiente, per espresso dato normativo, lo stato di incensuratezza; sia per una riduzione di pena, in considerazione del complessivo quantitativo di droga sequestrato; sia, infine, per una prognosi favorevole ex art. 163 cod. pen., a ciò ostandovi l'assenza, in capo all'imputato, di un reddito da lavoro lecito e la sussistenza di procedimenti penali per analoghi fatti: elementi valorizzati dalla Corte di merito, in maniera non certo implausibile sotto il profilo logico, per escludere che l'imputato si asterrà dalla commissione di ulteriori reati; stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembr