CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 luglio 2025
Cassazione n. 23198/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 28830/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difes i da gli AvvocatiANTONIO BERTOLI e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la SENTENZA N . 19 47 /202 2 DELLA CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 10/7/2025; [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2022n. 28830 - Sez. 1 – CC del 10 luglio 20 2 5 1.1. Il tribunale di Venezia, con sentenza del 5/5/2016, ha esteso a [OSCURATO:PERSONA], socio accomandante della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], il fallimento già dichiarato nei confronti di quest’ultima con sentenza del 15/7/2014. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio, innanzi allo stesso tribunale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse pronunciata la revoca a norma dell’art. 2901 c.c. dell’atto con il quale, in data 14/11/2013, il socio poi fallito aveva costituito a titolo gratuito a favore della moglie [OSCURATO:PERSONA] il diritto di abitazione sull’immobile di sua proprietà sito in Venezia ed avevacontestualmente venduto al figlio [OSCURATO:PERSONA] per il prezzo di €. 400.000,00 la nuda proprietà dello stesso immobile. 1.3. Il tribunale, con sentenza dell ’ 11/11/2020, ha accolto la domanda proposta dal Fallimento. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto appello avverso tale sentenza, denuncian d o l ’ errore in cui era incorso il tribunale per avere ritenuto : - a) la sussistenza dell’eventus damni, sebbene il patrimonio residuo del debitore, in ragione della sua capienza, era comunque idoneo ad assicurare il soddisfacimento delle ragioni dei creditori esistenti al momento della stipula dell’atto, dal momento che lo stesso era proprietario non solo dell’immobile alienatoma anche della quota del 50% di un altro immobile in Venezia, composto di cinque unità unitariamente adibite ad albergo, e che i debiti maturati dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. erano solo quelli verso gli ex dipendenti, ammontanti a complessivi €. 28.092,19; - b) la sussistenzadel requisito soggettivo dell’azione revocatoria tanto in capo al disponente quanto in capo ai terzi acquirenti, sebbene l’atto dispositivo impugnato erastato stipulato anteriormente sia al fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. Ric. 2022n. 28830 - Sez. 1 – CC del 10 luglio 20 2 5 (dichiarato il 15/7/2014), sia al fallimento di [OSCURATO:PERSONA] (dichiarato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), in conseguenza del quale quest’ultimo aveva perduto la qualità di socio limitatamente responsabile esistente al momento dell ’ atto , per cui , t rattandosi di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, il contratto impugnato avrebbe potuto essere revocato solo a condizione che fosse stato dimostrato che il disponente aveva previsto l’insorgere della futura obbligazione eche aveva compiuto l ’ atto in questione al fine di sottrarre il bene ceduto all ’ azione esecutiva del futuro creditore (cd. animus nocendi). 1.5. [OSCURATO:PERSONA], invece, è rimasto contumace. 1.6. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello. 1.7. La corte, in particolare, ha ritenuto: - innanzitutto, che l’atto impugnato, con il quale [OSCURATO:PERSONA] si è spogliato di un immobileil cui valore è quantificato nell ’ atto stesso in €. 742.857,14, haincontestabilmente “reso assai più difficoltosa ed incerta la riscossione coattiva dei crediti ammessi al passivo fallimentare, tra i quali quelli maturati nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. dai suoi ex dipendenti”, ammontanti ad €. 28.092,19 e già sorti al momento della sua stipulazione; - in secondo luogo, che il “debitore” non aveva prova to che “ il suo patrimonio residuo è tale da autorizzare a ritenere che l’atto medesimo non abbia in concreto pregiudicato in modo rilevante le ragioni dei creditori”, avendo allegato solo con l’atto d’appello, e quindi tardivamente, che “al momento della stipula era titolare della quota indivisa del 50% di un altro immobile in Venezia, sul quale peraltro risulta iscritta ipoteca a garanzia di un mutuo fondiario, da cui scaturisce un credito della banca mutuante superiore ad oltre €. 1.100.000,00, ammesso in via privilegiata al passivo del fallimento di [OSCURATO:PERSONA]”. Ric. 2022n. 28830 - Sez. 1 – CC del 10 luglio 20 2 5 1.8. La corte, poi, dopo aver rilevato che “ gli atti ” che hanno determina to “ la decadenza dalla limitazione di responsabilità in cui è incorso il socio accomandante” sono stati incontestatamente compiuti dallo stesso prima della “stipulazione dell’atto impugnato”; ha, in sostanza, ritenuto che, nel caso in esame, esistono una pluralità di elementi indiziari , che rivestono indubbiamente quei caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c., i quali dimostrano, in via presuntiva, il fatto che l’atto è stato volutamente posto in essere per preservare il bene immobile alienato da ogni aggressione di terzi, anche per debiti futuri: - intanto, “ non è contestabile che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza dei debiti che la società, di cui era socio accomandante e nella cui gestione si era intromesso, aveva verso i propri ex dipendenti, nonché della situazione di insolvenza della società stessa, che condusse a distanza di soli otto mesi dal compimento dell’atto dispositivo, alla dichiarazione del suo fallimento”; - inoltre, “ la conoscenza, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della dolosa preordinazione dell’alienazione ad opera del padre rispetto ai creditori attuali e/o futuri” è desumibile “non solo dallo stretto vincolo di parentela esistente tra i contraenti, ma anche dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] ha continuato a risiedere insieme al figlio ed alla moglie, anche dopo la stipulazione del contratto, presso l’immobile trasferito a questi ultimi e dallo stretto lasso di tempo intercorso tra l’alienazione del bene ed il fallimento della societa”; - infine, il fatto che “ il disponente abbia costituito a favore della moglie il diritto di abitazione a titolo gratuito … rende l’atto in questione configurabile in parte qua come una donazione, la quale non appare avere altra finalità che quella di sottrarre il bene all’azione esecutiva dei creditori, finalità di cui non poteva non essere a conoscenza anche il figlio”. Ric. 2022n. 28830 - Sez. 1 – CC del 10 luglio 20 2 5 1.9. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato in data 12/12/2022, hannochiesto, per sei motivi, la cassazione della sentenza, documentandone la ricevuta notificazione, unitamente al deposito del ricorso,in data 28/10/2022. 1.10. [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso. 1.11. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. 1.12. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo , i ricorrenti, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 2901, 2967 c.c. e dell’art. 66 l. fall., in relazione all ’ art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che l’atto impugnato aveva reso assai più difficoltosa ed incerta la riscossione coattiva dei crediti già sorti al momento della sua stipulazione ed ammessi al passivo del fallimento sul rilievo che né il disponente né gli acquirenti , pur avendone l’onere, non aveva no dimostrato che il patrimonio residuo era tale da escludere che l ’ atto in questione ave va pregiudicato le ragioni dei creditori , senza, per contro, considerare che, nel caso in cui l’azione revocatoria ordinaria è intrapresa dal Fallimento, è il curatoree non il convenutoa dover provareche il patrimonio residuo del debitore non consente , in rapporto all’entità della propria complessiva esposizione debitoria, il soddisfacimento dei creditori. 2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell ’ art. 345, co mma 3°, c.p.c., in relazione all’art. 360 n. c.p.c. , hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenutoche il debitore non aveva provato che il suo patrimonio residuo era tale da escludere che l ’ atto medesimo avesse in concreto pregiudicato in modo rilevante le ragioni dei creditori Ric. 2022n. 28830 - Sez. 1 – CC del 10 luglio 20 2 5 sul rilievo che lo stesso aveva allegato solo conl’atto di appello, e quindi tardivamente, di essere rimasto titolare, al momento della stipula, della quota indivisa pari a l 50% di un altro immobile in Venezia, senza, tuttavia, considerare che: - il convenuto [OSCURATO:PERSONA], sin dalla memoria depositata in data 20/9/2019 ai sensi dell ’ art. 183, co mma 6°, n. 3, c.p.c. aveva dedotto che il valore residuale dei beni era “ nettamente superiore ... ” ; - lo stesso F allimento , nella comparsa di costituzione in appello, aveva apertamente riconosciuto l’esistenza dell’ulteriore patrimonio immobiliare del debitore ; - l’esistenza di un residuo patrimonio immobiliare, nemmeno modesto(50% di un immobile alberghiero in Venezia, locato a terzi), risultava , del resto, documentato con la produzione già nel corso del giudizio di primo grado dello stato passivo del [OSCURATO:PERSONA]; -la deduzione circa l’esistenza di un residuo patrimonio, lungi dall’essere una tardiva “allegazione” degli appellanti, costituiva, dunque, una mera ed ulteriore esplicazione del materiale probatorioin atti fin dall ’ introduzione del giudizio. 2.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti, lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso tra le parti, in relazione all’art. 360n. 5 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, ritenendo che fosse onere del debitore e degli acquirentila prova che il patrimonio residuo del disponente era tale escludere che l ’ atto impugnato aveva pregiudicato le ragioni dei creditori , ha omesso di esaminare il fatto cheil convenuto [OSCURATO:PERSONA], con la memoria deposita ta il 20/9/2019ai sensi dell’art. 183, comma 6°, n. 3, c.p.c., aveva dedotto che il valore dell’ulteriore cespite immobiliare era tale da non mettere a rischio la realizzazione dei crediti vantati nei confronti delvenditore. Ric. 2022n. 28830 - Sez. 1 – CC del 10 luglio 20 2 5 2.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione o la falsa applicazionedegli artt. 2901 c.c. e 66 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che l’atto impugnato aveva arrecato pregiudizio a lle ragioni dei creditori sul rilievo che il patrimonio residuo del debitore, essendo gravato da un’ipoteca iscritta a garanzia di un credito da mutuo fondiario di importo superiorie ad € 1.100.000,00, ammesso in via privilegiata al passivo del suo fallimento, non autorizzava ad escludere che l’atto in questioneavesse in modo concreto e rilevante pregiudicato le ragioni dei creditori, omettendo, tuttavia, di considerare che: - gli appellanti, come eccepito con l’atto d’appello, avevano dedotto che il F allimento non aveva compiuto alcun accertamento della situazione patrimoniale del debitore alla data dell ’ atto (14 / 11 / 2013) , essendosi, piuttosto, limita to a produrre in giudizio lo stato passivo del Fallimento,formato dal curatore a distanza di alcuni anni dall ’ atto impugnato , e non aveva, dunque, prova to che l’atto avesse concretamente pregiudicato il soddisfacimento dei crediti inquel momento esistenti; - l ’ assenza di elementi idonei a rappresentare il patrimonio del debitore alla data di compimento dell’atto, non surrogabile con uno stato passivo formato a distanza di alcuni anni, inficia , dunque, la decisione assunta,mancando la prova, cui è onerato il Fallimento, di un pregiudizio “eziologicamente” connesso all’attoimpugnato; - nel caso di specie, alla data del 14/11/2013, l ’ unico debito del disponente la cuianteriorità era stata oggetto di disamina erano le spettanze dei dipendenti della società di cui il Serena era accomandante, non emergendo, invece,l’esistenza al momento dell’atto delle esposizioni insinuate alcuni anni dopo al passivo del F allimento ; - la ricorrenza dell ’ eventus damni dev ’ essere, Ric. 2022n. 28830 - Sez. 1 – CC del 10 luglio 20 2 5 invece, sempre accertata, non potendosi accedere a pregiudizi presuntivi, attraverso il confronto tra il valore del patrimonio del debitore immediatamente dopo la modificazione subita per effettodell’atto e l ’ ammontare dei debiti ad esso preesistenti . 2.5. Con il quinto motivo, i ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 132, comma 2° , n. 4, c.p.c., e 118 disp. att. c.p.c.,in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. , hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che l’atto impugnato avevareso assai più difficoltosa ed incerta la riscossione coattiva dei crediti ammessi al passivo fallimentare, tra i quali quelli maturati nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]dai suoi ex dipendenti, sul rilievo che il patrimonio immobiliare residuo deldebitore non era tale da escludere che l’atto medesimo avesse in modo concreto e rilevante pregiudicato le ragioni dei creditori, trattandosi di un cespite gravato di un mutuo fondiario “... superiore ad oltre € 1.100.000,00, ammesso in via privilegiata al passivo del fallimento di [OSCURATO:PERSONA]”, omettendo, tuttavia: - di rappresentare la ricostruzione patrimoniale del debitore al momento di compimentodell’ atto ; - di spiegare l ’ affermazione secondo cui sarebbe incontestabile la “ assai più difficoltosa ed incerta riscossione coattiva dei crediti ammessi al passivo fallimentare, tra i quali quelli maturati nei confronti della societa [OSCURATO:SOCIETA]. dai suoi ex dipendenti, ammontanti ad € 28.092,19”; - di illustrare la ragione per cui il patrimonio residuo, pur gravato del mutuo ipotecario, non consenti va di “ritenere che l’atto medesimo non” a vesse “ in concreto pregiudicato in modo rilevante le ragioni dei creditori”; - di considerare che un mutuo fondiario non investe mai la sola quota di un immobile e che l’integraleinsinuazione al passivo del relativo credito era semplicemente effetto della solidarietà dei Ric. 2022n. 28830 - Sez. 1 – CC del 10 luglio 20 2 5 mutuatari rispetto all’obbligazione di rimborso; -di rilevare che un immobile “… composto di cinque unità edilizie in Venezia unitariamente adibite ad albergo”e posto a reddito, può non solo garantire il rimborso del mutuo ipotecario ma ancheconsentire un ampio soddisfacimento di ulteriori eventuali creditori di uno deicomproprietari. 2.6. Con il sesto motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., inrelazione all’art. 360n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ’ appello ha ritenuto che vi erano presunzioni gravi, precise e concordanti dellaparticipatio fraudis dell’acquirente [OSCURATO:PERSONA] , omettendo, tuttavia : - di spiegarela ragione per cui quest ’ ultimo avrebbe dovuto essere a conoscenza, al momento di compimento dell’atto, dell’intromissione del suo dante causa, quale socio accomandante, nella gestione della [OSCURATO:SOCIETA]. e dell a conseguente assunzione da parte dello stesso d ella responsabilità illimitata, accertatagiudizialmente a significativa distanza di alcuni anni dall’atto; - di considerare che: a) l a distanza temporale tra l’atto del 2013 e l’accertamento della responsabilità illimitata del disponente intervenuto ad oltre due anni di distanza avrebbe imposto al Fallimento di fornire specifici indici di conoscenza da parte dell’accipiens a titolo oneroso dell’intromissione del suo dante causa nella gestione della società dicui lo stesso era in quel momento accomandante ; b) nessuno degli elementi fondanti la decisionepresuntiva possiede i caratteri di gravità e precisione idonei a suffragarla, specie se si considera che: - la coabitazione emergente dalla risultanza anagrafica del debitore era stata contestata dal convenuto , il quale aveva dichiarato che il padrenon risiedeva con loro ed era anzi lontano “da ben 15 anni”; - l o stretto lasso temporale tra Ric. 2022n. 28830 - Sez. 1 – CC del 10 luglio 20 2 5 l’atto dispositivo (14 / 11 / 2013) e il fallimento della società (15/7/2014), al di là dell’opinabile attribuzione di vicinanza cronologica, se puòfondare una presunzione di conoscenza di decozione della società da parte del socio accomandante, non consente, in difetto di ulteriori elementi, la medesima presunzione nei confronti d ell’accipiens a titolo oneroso ; - quest’ultimo, del resto, aveva dedotto l’esistenza di fattori probabilisticamente opposti alla sua affermata partecipazione all’atto distrattivo, e cioé che: 1. il padre al momento in cui egli aveva acquistato la nuda proprietà dell ’ immo bile era socio accomandante della [OSCURATO:SOCIETA]. e quindi limitatamente responsabile per le obbligazioni sociali ed egli non poteva ipotizzare un illimitato suo coinvolgimento; 2. al momento di compimento dell’atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], gli ex lavoratori della [OSCURATO:SOCIETA]. non avevano neppure manifestato di vantare crediti verso la società; 3. l ’ estensione del fallimento al padre era intervenuta a distanza di oltre dueanni dall’atto dispositivo, dopo significative alternanze giudiziarie in ordine al suo coinvolgimento nella gestione societaria; 4. [OSCURATO:PERSONA] aveva effettivamente corrisposto il prezzo del suo acquisto (€ 400.000,00), attraversoun documentato, oneroso e prolungato indebitamento bancario, incompatibile con un quadro semplicemente distrattivo; 5. il padre , infine, pur dopo la vendita, ha conserva to un ’ adeguata garanzia patrimoniale, restando proprietario della metà di uni mmobile alberghiero, di sicuro valore e posto inoltre a reddito, consentendo in tal modo ad una persona di media diligenza di escludere un potenziale pregiudizio nei confronti deisuoi creditori. 2.1. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. Ric. 2022n. 28830 - Sez. 1 – CC del 10 luglio 20 2 5 2.2. Iricorrenti, in effetti, pur lamentando la violazione di norme di legge sostanziale e processuale, hanno censurato la ricognizione asseritamente erronea dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi hanno, in sostanza, ritenuto che: -l ’ att o con il quale in data 14/11/2013 [OSCURATO:PERSONA] si è spogliato dell’immobile, con valore ivi quantificato di €. 742.857,14, aveva “reso assai più difficoltosa ed incerta la riscossione coattiva dei crediti ammessi al passivo fallimentare, tra i quali quelli maturati nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. dai suoi ex dipendenti”, ammontanti ad €. 28.092,19 e già sorti al momento della sua stipulazione; - “ il … patrimonio residuo ” del debitore non er a risultato “tale da autorizzare a ritenere che l’atto medesimo non” aveva“in concreto pregiudicato in modo rilevante le ragioni dei creditori” posto che,“al momento della stipula”, il venditore era rimasto “ titolare della quota indivisa del 50% di un altro immobile in Venezia, sul quale peraltro risulta iscritta ipoteca a garanzia di un mutuo fondiario, da cui scaturisce un credito della banca mutuante superiore ad oltre €. 1.100.000,00, ammesso in via privilegiata al passivo del fallimento di [OSCURATO:PERSONA]”; - il venditore era “a conoscenza dei debiti che la società, di cui era socio accomandante e nella cui gestione si era intromesso, aveva verso i propri ex dipendenti, nonché della situazione di insolvenza della società stessa, che condusse a distanza di soli otto mesi dal compimento dell’atto dispositivo, alla dichiarazione del suo fallimento”; -l’acquirente era a conoscenza “d ella dolosa preordinazione dell’alienazione ad opera del padre rispetto ai creditori attuali e/o futuri”, come poteva desumersi “non solo dallo stretto vincolo di parentela esistente tra i contraenti, ma anche dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] ha continuato a risiedere insieme al figlio ed alla moglie, anche dopo la stipulazione del Ric. 2022n. 28830 - Sez. 1 – CC del 10 luglio 20 2 5 contratto, presso l’immobile trasferito a questi ultimi e dallo stretto lasso di tempo intercorso tra l’alienazione del bene ed il fallimento della societa”; - il fatto che “ il disponente abbia costituito a favore della moglie il diritto di abitazione a titolo gratuito, … rende”, infine, “ l ’ atto in questione configurabile in parte qua come una donazione, la quale non appare avere altra finalità che quella di sottrarre il bene all’azione esecutiva dei creditori, finalità di cui non poteva non essere a conoscenza anche il figlio”. 2.3. Si trattaperò, com’è evidente, di un apprezzamento in fatto che, come tale, è suscettibile di essere sindacato in cassazione esclusivamente per ilvizio consistito, come stabilito dall’art. 360 n. 5 c.p.c., nell’avere il giudice di merito, in sede di accertamento della fattispecie concreta: - a) omesso del tutto l’esame (e cioè la “ percezione ”) di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti per contro dal testo della sentenza o (più probabilmente) dagli atti processuali, che siano stati oggetto di discussione (e cioè controversi) tra le parti ed abbiano carattere decisivo (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014), nel senso che, ove percepiti, avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di ritenere sussistenti i fatti dedotti dalla parte ricorrente a fondamento della domanda o dell’eccezione dalla stessa proposta; - b) supposto l’esistenza di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui verità risulti per contro incontrastabilmente esclusa dal testo della stessa sentenza o dagli attiprocessuali, sempre che siano stati controversi tra le parti ed abbiano avuto, nei termini esposti, carattere decisivo (Cass. SU n. 5792 del 2024, in motiv., punto 10.14), nel senso che, ove esclusi, avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di ritenere sussistenti i fatti dedotti dalla parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 2022n. 28830 - Sez. 1 – CC del 10 luglio 20 2 5 a fondamento della domanda o dell’eccezione dalla stessa proposta. 2.4. Di contro resta fermo che: - l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa (e cioè, nel caso in esame, l’effettiva sussistenza di un collegamento teleologico tra le operazioni di cessione degli immobili in favore della società istante e il contratto di locazione stipulato tra quest’ultima e la società in amministrazione straordinaria), sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; - è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che (come nei casi nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella "motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile ”) si sia tramutata in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014). 2.5. Nel caso concreto si è dinanzi a un apprezzamento che i ricorrenti non hanno utilmente censurato nell’unico modo possibile( vale a dire a norma dell ’ art. 360 n. 5 c.p.c.) con la precisa esposizione in ricorso (come imposto dall’art. 366 n. 6 c.p.c.) dei fatti storici, principali o secondari, controversi tra le parti, la cui esistenza, (o, rispettivamente, inesistenza) sia risultata con certezza (come parimenti esposto in ricorso ) dal testo della sentenza stessa o (più probabilmente) dagli atti del processo, dei quali, però, la corte d’appello abbia del tutto omesso l’esame nonostante il loro carattere decisivo, nel senso che, ove percepiti ( o, rispettivamente, esclusi ) , avrebbero Ric. 2022n. 28830 - Sez. 1 – CC del 10 luglio 20 2 5 senz’altro imposto al giudice di merito di ricostruire la vicenda storica in termini tali da escludere ilfondamento materiale della domanda proposta dal Fallimento. 2.6. In particolare il fatto che la corte d’appello non avrebbe esaminato, e cioè che il venditore era rimasto titolare della quota, pari alla metà, di un immobile che, in quanto “… composto di cinque unità edilizie in Venezia unitariamente adibite ad albergo” e posto a reddito, poteva non solo garantire il rimborso del mutuo ipotecario ma anche consentire un ampio soddisfacimento di ulteriori eventuali creditori di uno dei comproprietari, non risulta illustrato dai ricorrenti con la dovuta specificità. 2.7. L’art. 360 n. 5 c.p.c.ha, evidentemente, imposto al ricorrente, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., non solo di indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, ma anche il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonche, infine,la sua “decisività” (Cass. SU n. 8053 del 2014). 2.8. I ricorrenti, invece, pur deducendo l’omesso esame da parte della corte d’appello del fatto storico prima indicato, vale a dire, in sostanza, la capienza del patrimonio residuo del debitore, non hanno chiarito in alcun modo l’effettiva decisività di tale (presunta) emergenza, non avendo, in particolare, precisato la ragione per cui la quota pari alla metà di un immobile in Venezia, della quale il venditore poi fallito era rimasto titolare, in quanto “… composto di cinque unità edilizie in Venezia unitariamente adibite ad albergo” e posto a reddito, poteva, come gli stessi hanno dedotto, non solo garantire il rimborso del mutuo garantito dall’ipoteca iscritta sullo stesso Ric. 2022n. 28830 - Sez. 1 – CC del 10 luglio 20 2 5 immobile (ed ammessa, in collocazione privilegiata, allo stato passivo del fallimento del venditore) ma anche consentire (con il residuo) il completosoddisfacimento degli ulteriori creditori di uno dei comproprietari. 2.9. D’altra parte, è noto che: - l ’ art. 66 l.fall., lì dove compie un rinvio alla norme civilistiche in materia di azione revocatoria, attesta la natura derivata dell’azione proposta dal curatore ai sensi della richiamata norma, la quale, pur nella peculiarità del suo esercizio nell’ambito di una procedura concorsuale, rimane retta dai requisiti sostanziali previsti dal disposto dell’art. 2901 c.c.; - l ’ esercizio dell ’ azione pauliana ad opera del curatore del fallimento comporta, dunque, una deviazione dallo schema comune unicamente quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui trae origine, ma non modifica i presupposti a cui è correlato l’accoglimento dell’azione e la sua natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale (Cass. n. 36033 del 2021); -il curatore che domandi, a norma dell’art. 66 l.fall., la revoca di un atto (a titolo oneroso) compiuto dal debitore poi fallito deve, pertanto, dimostrare in giudizio , a norma dell’art. 2901, comma 1°, c.c.,il pregiudizio alle “ragioni” dei creditori, vale a dire alle pretese vantate da uno o più creditori nei confronti dell’autore, poi fallito,dell’atto dispositivo; -tale pregiudizio, in particolare, si verifica tutte le volte in cui , a seguito del compimento dell’atto dispositivo da parte del debitore, il patrimonio di quest’ultimo sia diventato, sul piano quantitativo o qualitativo, tale da rendere impossibile (ovvero più incerta o difficile) l ’ integrale soddisfazione dei diritti di credito, in quel momento già esistenti, vantati nei confronti dello stesso(anche se si tratta, come precisa l’art. 2901, comma 1°, c.c., di crediti non esigibili perché sottoposti a termine non Ric. 2022n. 28830 - Sez. 1 – CC del 10 luglio 20 2 5 ancora scaduto ovvero a condizione non ancora verificatasi)e che, come tali, in quanto insoddisfatti, sono stati poi ammessi al passivodel fallimento del debitore che ne è stato l’autore (cfr. Cass. n. 26331 del 2008; Cass. n. 19515 del 2019; Cass. n. 524 del 2023, in motiv.; Cass. n. 7201 del 2024); -se, poi, si tratta (come nel caso in esame è rimasto incontestato) di un atto di disposizione compiuto prima dell’insorgere del credito, il curatore deve dimostrare anche la sussistenza della “dolosa preordinazione” richiesta dall’art. 2901, comma 1°, n. 1, c.c., per la quale, tuttavia,“non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni dei creditori (cd. dolo generico)”, essendo, per contro, “necessario che l’atto sia stato da lui compiuto in funzione del sorgere dell’obbligazione, al fine d’impedire o rendere più difficile l’azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell’intento specificamente perseguito dal debitorerispetto al debito futuro” (Cass. SU n. 1898 del 2025) 2.10. A tali principi si è, con ogni evidenza, attenuta la sentenza impugnata. 2.11. La corte d’appello, infatti, dopo aver accertato, in fatto, che: - l ’ atto impugnato aveva “ reso assai più difficoltosa ed incerta la riscossione coattiva dei crediti ammessi al passivo fallimentare”; -“il … patrimonio residuo ” del debitore non era, infatti, risultato “tale” da escludere che l’atto in questioneavesse “in concreto pregiudicato …le ragioni dei creditori”; - il venditore e l’acquirente erano consapevoli “della dolosa preordinazione dell’alienazione … rispetto ai creditori attuali e/o futuri”, nello stesso modo in cui la costituzione, a titolo di gratuito, del “diritto Ric. 2022n. 28830 - Sez. 1 – CC del 10 luglio 20 2 5 di abitazione” in favore della moglie del disponente poi fallito “non appare avere altra finalità che quella di sottrarre il bene all’azione esecutiva dei creditori”; ha, sul fondamento dei fatti così accertati, correttamente ritenuto, in diritto, che l’ atto impugnato dal curatore era, come tale, suscettibile di revoca a norma degli artt. 66 l.fall. e2901 c.c.. Il ricorsoè, dunque, inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13. P.Q.M La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare a l Fallimento le spese del giudizio, che liquidain €. 10.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto che sussisto