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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 ottobre 2022

Cassazione n. 43309/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Posto che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione alla erronea applicazione della fattispecie di reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74 del 2000, lamentando l'assenza del dolo specifico di evasione, posto che l'imposta evasa è lievemente superiore alla soglia di rilevanza penale; Rilevato che gli enunciati oggetto del motivo sono già stati adeguatamente disattesi dal giudice di merito con non illogica motivazione e che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 2 e 3 della sentenza gravata laddove ha evidenziato l'enorme divario esistente tra poste attive e passive riscontrate, nonché l'atteggiamento di indifferenza dell'imputato verso ogni obbligazione e adempimento tributario.

Considerato che il secondo motivo, con cui viene censurata la errata valutazione del giudice di merito in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., il quarto motivo, con cui il ricorrente deduce violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio e di contestazione della recidiva reiterata, e il quinto motivo la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, non sono stati dedotti in appello e quindi non sono consentiti in sede di legittimità.

Osservato che, inoltre, con il terzo motivo di ricorso il ricorrente si duole in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, benché la Corte territoriale con motivazione congrua ed esente da vizi logici già abbia disatteso le censure difensive sollevate sul punto;Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 ottobre 2022 Il consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Posto che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione alla erronea applicazione della fattispecie di reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74 del 2000, lamentando l'assenza del dolo specifico di evasione, posto che l'imposta evasa è lievemente superiore alla soglia di rilevanza penale; Rilevato che gli enunciati oggetto del motivo sono già stati adeguatamente disattesi dal giudice di merito con non illogica motivazione e che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 2 e 3 della sentenza gravata laddove ha evidenziato l'enorme divario esistente tra poste attive e passive riscontrate, nonché l'atteggiamento di indifferenza dell'imputato verso ogni obbligazione e adempimento tributario. Considerato che il secondo motivo, con cui viene censurata la errata valutazione del giudice di merito in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., il quarto motivo, con cui il ricorrente deduce violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio e di contestazione della recidiva reiterata, e il quinto motivo la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, non sono stati dedotti in appello e quindi non sono consentiti in sede di legittimità. Osservato che, inoltre, con il terzo motivo di ricorso il ricorrente si duole in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, benché la Corte territoriale con motivazione congrua ed esente da vizi logici già abbia disatteso le censure difensive sollevate sul punto;Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 ottobre 2022 Il consigliere estensor
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