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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 17867/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 13/5/2021 dalla Corte di appello di Palermo; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di calunnia, posto in essere accusando falsamente [OSCURATO:PERSONA], agente in servizio presso la Casa di reclusione di Favignana, dei reati di falso in atto pubblico, abuso d'ufficio e calunnia.

In particolare, le conformi sentenze di merito ritenevano la natura calunniosa del contenuto delle denunce e delle memorie inviate a diverse autorità giudiziarie (Procura della [OSCURATO:PERSONA] e Magistrato di sorveglianza) nelle quali il Siciliano sosteneva che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe redatto una falsa relazione di servizio, nella quale indicava pretese infrazioni disciplinar4 al regolamento penitenziario che, invece, non sarebbero mai state commesse.

La Corte di appello ricostruiva gli accadimenti ritenendo che non vi fossero elementi per sostenere che la relazione di servizio, con la quale venivano segnalate le violazioni disciplinari imputate a Siciliano, fosse falsa, sottolineando come [OSCURATO:PERSONA] non aveva pregressi motivi di astio e che la scelta di redigere la relazione a seguito del terzo episodio di violazione disciplinare fosse dettato dal fatto che, solo a fronte della reiterazione delle condotte, egli aveva ritenuto di non poter soprassedere ad attivare il procedimento disciplinare.

2. Avverso la suddetta decisione, l'imputato ha formulato due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, ripercorrendo i fatti oggetto dell'imputazione ed evidenziando una serie di elementi che dimostrerebbero la mancanza del requisito della falsità delle accuse mosse nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, il ricorrente sostiene che, in base al Regolamento di polizia penitenziaria, la segnalazione dell'infrazione disciplinare va immediatamente contestata, inoltre, in tali casi si deve anche procedere a visita medica del detenuto.

Nel caso in esame, invece, la contestazione non era stata immediata, non risultava la trasmissione della relazione di servizio al Comandante, la redazione del verbale di contestazione sottoscritto dal detenuto, né la richiesta di visita medica, tutte anomalie che dimostrerebbero l'inesistenza dell'infrazione disciplinare.

Ad ulteriore riprova della tesi difensiva, si sottolinea come la relazione di servizio inviata al magistrato di sorveglianza era priva di firma e recava la sola dicitura "F.to".

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce il vizio di motivazione in ordine all'idoneità della denuncia posta in essere dall'imputato a determinare la possibilità che si instaurasse un procedimento penale a carico del presunto calunniato.

Si contesta, inoltre, anche la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al denunciante, sul presupposto che le plurime anomalie intervenute nella vicenda in esame avrebbero indotto Siciliano a ritenere effettivamente sussistenti i fatti denunciati negli atti inviati all'autorità giudiziaria.

3. Il difensore dell'imputato, dopo aver formulato richiesta di discussione orale, chiedeva il differimento dell'udienza per un concomitante impegno professionale.

La richiesta veniva rigettata con ordinanza letta in udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Occorre premettere che, per consolidata giurisprudenza, in base all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso unicamente per far valere la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, vizi che devono risultare dal testo del provvedimento impugnato.

La suddetta norma è costantemente interpretata nel senso di ritenere che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702).

Quanto detto comporta che non è consentita al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n.5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv.280601).

Non sono ammesse, pertanto, quelle deduzioni volte a far emergere non già la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, bensì che si risolvono in una critica con cui si censura la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (da ultimo, si veda, Sez. 2, n.9106, del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747).

Ne consegue che il vizio di motivazione potrà rilevare solo nel caso in cui questa risulti manifestamente illogica, in quanto vi sia una frattura evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, ovvero nel caso di motivazione contraddittoria, configurabile quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento (Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105).

2.1. Nel caso di specie, le sentenze di primo e secondo grado, che si integrano sull'accertamento della responsabilità, hanno concordemente ricostruito il fatto, fornendo ampia motivazione alle doglianze che il ricorrente ripropone in questa sede.

Il fatto è stato ricostruito in maniera logica e coerente, dando atto di come Siciliano fosse contrariato dal fatto che, diversamente da quanto avvenuto in passato, non gli era stato concesso il permesso premio che gli avrebbe consentito di partecipare all'udienza fissata in un procedimento a suo carico, né era stata disposta la traduzione.

Siciliano, sulla base di quanto ritenuto provato dai giudici di merito con motivazione coerente, si recava più volte presso l'ufficio matricola, ove inveiva e minacciava l'ispettore [OSCURATO:PERSONA], il quale, data la reiterazione delle condotte, procedeva a segnalare l'infrazione disciplinare.

Orbene, rispetto a tale fatto non sono emersi elementi di prova idonei a ritenere la falsità degli addebiti disciplinari, potendosi al più ritenere che la procedura seguita non sia stata del tutto corretta.

I vizi ribaditi dal ricorrente, ai quali la Corte di appello ha comunque dato risposta, non sono comunque idonei a sovvertire il dato di fatto oggetto della denuncia calunniosa e, cioè, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva effettivamente redatto la relazione di servizio, indicando fatti che - in mancanza di prova contraria - devono ritenersi realmente accaduti.

Peraltro, nella sentenza impugnata è stato anche esaminato il profilo concernente l'eventuale esistenza di motivi di rancore pregressi che potrebbero aver indotto il [OSCURATO:PERSONA] a segnalare falsi addebiti disciplinari, essendo stato escluso qualsiasi elemento a supporto di tale ipotesi.

In conclusione, quindi, il ricorrente ha riproposto in sede di legittimità inammissibili questioni in punto di fatto, chiedendo una nuova valutazione nel merito delle risultanze probatorie che, tuttavia, è preclusa.

Con il ricorso per cassazione, infatti, la parte non può reiterare gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970).

3. Analoghe osservazioni valgono anche in riferimento alle eterogenee doglianze dedotte con il secondo motivo di ricorso, nel quale si contesta sia la sussistenza dell'elemento soggettivo, che l'idoneità delle denunce e memorie inviate dal Siciliano a dar avvio ad un procedimento penale.

Per quanto concerne il primo aspetto, è sufficiente osservare come la falsità della denuncia sia insita nel fatto stesso che, in base alla ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito, le infrazioni disciplinari sono state effettivamente commesse.

La circostanza secondo cui Siciliano possa aver percepito delle irregolarità nel procedimento di segnalazione delle infrazioni, non esclude la sua consapevolezza in merito alla sussistenza delle condotte che egli stesso aveva posto in essere.

3.1. Per quanto concerne, invece, l'idoneità della denuncia calunniosa a dar avvio ad un procedimento penale, si rileva come, per consolidata giurisprudenza, ai fini della configurabilità del reato di calunnia non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente l'elemento materiale del delitto di calunnia (Sez.6, n.10282 del 22/01/2014, Romeo, Rv. 259268).

Nel caso di specie, gli atti inoltrati dal Siciliano a diverse autorità giudiziarie (tra cui la Procura delle Repubblica di Trapani) imputavano al [OSCURATO:PERSONA] di aver redatto una falsa relazione di servizio, nella quale si dava atto di fatti - disciplinarmente rilevanti - che non sarebbero mai accaduti, inoltre, si assumeva anche che la relazione sarebbe stata predisposta in data diversa rispetto a quella indicata.

Orbene, in considerazione del contenuto dell'atto che si assume falso e della qualifica soggettiva dell'autore dello stesso, è di tutta evidenza l'astratta idoneità della denuncia a dar luogo all'avvio di un procedimento penale a carico del [OSCURATO:PERSONA].

Né rileva che, in concreto, non risulti l'effettiva instaurazione del procedimento penale conseguente all'atto calunnioso, posto che il delitto di calunnia è un reato di pericolo, per la cui configurabilità è sufficiente anche l'astratta possibilità dell'inizio di un procedimento penale a carico della persona falsamente incolpata (Sez.6, n. 26177 del 17/03/2009, Vassura, Rv. 244357).

4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, il che preclude anche di rilevare l'eventuale prescrizione dei reati; all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 13/5/2021 dalla Corte di appello di Palermo; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di calunnia, posto in essere accusando falsamente [OSCURATO:PERSONA], agente in servizio presso la Casa di reclusione di Favignana, dei reati di falso in atto pubblico, abuso d'ufficio e calunnia. In particolare, le conformi sentenze di merito ritenevano la natura calunniosa del contenuto delle denunce e delle memorie inviate a diverse autorità giudiziarie (Procura della [OSCURATO:PERSONA] e Magistrato di sorveglianza) nelle quali il Siciliano sosteneva che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe redatto una falsa relazione di servizio, nella quale indicava pretese infrazioni disciplinar4 al regolamento penitenziario che, invece, non sarebbero mai state commesse. La Corte di appello ricostruiva gli accadimenti ritenendo che non vi fossero elementi per sostenere che la relazione di servizio, con la quale venivano segnalate le violazioni disciplinari imputate a Siciliano, fosse falsa, sottolineando come [OSCURATO:PERSONA] non aveva pregressi motivi di astio e che la scelta di redigere la relazione a seguito del terzo episodio di violazione disciplinare fosse dettato dal fatto che, solo a fronte della reiterazione delle condotte, egli aveva ritenuto di non poter soprassedere ad attivare il procedimento disciplinare. 2. Avverso la suddetta decisione, l'imputato ha formulato due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, ripercorrendo i fatti oggetto dell'imputazione ed evidenziando una serie di elementi che dimostrerebbero la mancanza del requisito della falsità delle accuse mosse nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il ricorrente sostiene che, in base al Regolamento di polizia penitenziaria, la segnalazione dell'infrazione disciplinare va immediatamente contestata, inoltre, in tali casi si deve anche procedere a visita medica del detenuto. Nel caso in esame, invece, la contestazione non era stata immediata, non risultava la trasmissione della relazione di servizio al Comandante, la redazione del verbale di contestazione sottoscritto dal detenuto, né la richiesta di visita medica, tutte anomalie che dimostrerebbero l'inesistenza dell'infrazione disciplinare. Ad ulteriore riprova della tesi difensiva, si sottolinea come la relazione di servizio inviata al magistrato di sorveglianza era priva di firma e recava la sola dicitura "F.to". 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce il vizio di motivazione in ordine all'idoneità della denuncia posta in essere dall'imputato a determinare la possibilità che si instaurasse un procedimento penale a carico del presunto calunniato. Si contesta, inoltre, anche la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al denunciante, sul presupposto che le plurime anomalie intervenute nella vicenda in esame avrebbero indotto Siciliano a ritenere effettivamente sussistenti i fatti denunciati negli atti inviati all'autorità giudiziaria. 3. Il difensore dell'imputato, dopo aver formulato richiesta di discussione orale, chiedeva il differimento dell'udienza per un concomitante impegno professionale. La richiesta veniva rigettata con ordinanza letta in udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Occorre premettere che, per consolidata giurisprudenza, in base all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso unicamente per far valere la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, vizi che devono risultare dal testo del provvedimento impugnato. La suddetta norma è costantemente interpretata nel senso di ritenere che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702). Quanto detto comporta che non è consentita al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n.5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv.280601). Non sono ammesse, pertanto, quelle deduzioni volte a far emergere non già la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, bensì che si risolvono in una critica con cui si censura la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (da ultimo, si veda, Sez. 2, n.9106, del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747). Ne consegue che il vizio di motivazione potrà rilevare solo nel caso in cui questa risulti manifestamente illogica, in quanto vi sia una frattura evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, ovvero nel caso di motivazione contraddittoria, configurabile quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento (Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105). 2.1. Nel caso di specie, le sentenze di primo e secondo grado, che si integrano sull'accertamento della responsabilità, hanno concordemente ricostruito il fatto, fornendo ampia motivazione alle doglianze che il ricorrente ripropone in questa sede. Il fatto è stato ricostruito in maniera logica e coerente, dando atto di come Siciliano fosse contrariato dal fatto che, diversamente da quanto avvenuto in passato, non gli era stato concesso il permesso premio che gli avrebbe consentito di partecipare all'udienza fissata in un procedimento a suo carico, né era stata disposta la traduzione. Siciliano, sulla base di quanto ritenuto provato dai giudici di merito con motivazione coerente, si recava più volte presso l'ufficio matricola, ove inveiva e minacciava l'ispettore [OSCURATO:PERSONA], il quale, data la reiterazione delle condotte, procedeva a segnalare l'infrazione disciplinare. Orbene, rispetto a tale fatto non sono emersi elementi di prova idonei a ritenere la falsità degli addebiti disciplinari, potendosi al più ritenere che la procedura seguita non sia stata del tutto corretta. I vizi ribaditi dal ricorrente, ai quali la Corte di appello ha comunque dato risposta, non sono comunque idonei a sovvertire il dato di fatto oggetto della denuncia calunniosa e, cioè, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva effettivamente redatto la relazione di servizio, indicando fatti che - in mancanza di prova contraria - devono ritenersi realmente accaduti. Peraltro, nella sentenza impugnata è stato anche esaminato il profilo concernente l'eventuale esistenza di motivi di rancore pregressi che potrebbero aver indotto il [OSCURATO:PERSONA] a segnalare falsi addebiti disciplinari, essendo stato escluso qualsiasi elemento a supporto di tale ipotesi. In conclusione, quindi, il ricorrente ha riproposto in sede di legittimità inammissibili questioni in punto di fatto, chiedendo una nuova valutazione nel merito delle risultanze probatorie che, tuttavia, è preclusa. Con il ricorso per cassazione, infatti, la parte non può reiterare gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970). 3. Analoghe osservazioni valgono anche in riferimento alle eterogenee doglianze dedotte con il secondo motivo di ricorso, nel quale si contesta sia la sussistenza dell'elemento soggettivo, che l'idoneità delle denunce e memorie inviate dal Siciliano a dar avvio ad un procedimento penale. Per quanto concerne il primo aspetto, è sufficiente osservare come la falsità della denuncia sia insita nel fatto stesso che, in base alla ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito, le infrazioni disciplinari sono state effettivamente commesse. La circostanza secondo cui Siciliano possa aver percepito delle irregolarità nel procedimento di segnalazione delle infrazioni, non esclude la sua consapevolezza in merito alla sussistenza delle condotte che egli stesso aveva posto in essere. 3.1. Per quanto concerne, invece, l'idoneità della denuncia calunniosa a dar avvio ad un procedimento penale, si rileva come, per consolidata giurisprudenza, ai fini della configurabilità del reato di calunnia non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente l'elemento materiale del delitto di calunnia (Sez.6, n.10282 del 22/01/2014, Romeo, Rv. 259268). Nel caso di specie, gli atti inoltrati dal Siciliano a diverse autorità giudiziarie (tra cui la Procura delle Repubblica di Trapani) imputavano al [OSCURATO:PERSONA] di aver redatto una falsa relazione di servizio, nella quale si dava atto di fatti - disciplinarmente rilevanti - che non sarebbero mai accaduti, inoltre, si assumeva anche che la relazione sarebbe stata predisposta in data diversa rispetto a quella indicata. Orbene, in considerazione del contenuto dell'atto che si assume falso e della qualifica soggettiva dell'autore dello stesso, è di tutta evidenza l'astratta idoneità della denuncia a dar luogo all'avvio di un procedimento penale a carico del [OSCURATO:PERSONA]. Né rileva che, in concreto, non risulti l'effettiva instaurazione del procedimento penale conseguente all'atto calunnioso, posto che il delitto di calunnia è un reato di pericolo, per la cui configurabilità è sufficiente anche l'astratta possibilità dell'inizio di un procedimento penale a carico della persona falsamente incolpata (Sez.6, n. 26177 del 17/03/2009, Vassura, Rv. 244357). 4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, il che preclude anche di rilevare l'eventuale prescrizione dei reati; all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
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