CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 giugno 2023
Cassazione n. 50326/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito, per l'imputato, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Taranto, che si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Taranto rigettava l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagato in ordine ai reati di cui agli artt.515 cod. pen., 3 d. Igs. 204/2015. 2. Avverso tale ordinanza ricorre, tramite il proprio difensore di fiducia, l'Amati. 2.1. Con il primo motivo, lamenta la sussistenza di una motivazione meramente apparente del provvedimento impugnato, che manifesta contraddittorietà intrinseca e approssimazione nella valutazione del dato probatorio, in quanto il provvedimento evidenzia in modo parziale il dato probatorio e legge in modo errato gli elementi di prova in ordine alla sussistenza dell'articolo 515, cod. pen. (manca la consegna di cosa mobile per un'altra, anzi manca del tutto una cessione, essendo la merce stata accantonata in un locale non accessibile al pubblico);-01 2.2. Con il secondo motivo, lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla corretta applicazione degli articoli 2 e 17 d. Igs. 204/2015, avendo il Tribunale omesso di considerare l'articolo 1 del predetto decreto, a mente del quale non è ravvisabile alcuna contravvenzione se il commerciante non è a conoscenza della violazione. Inoltre, il Tribunale non ha tenuto conto dell'esito delle perquisizioni operate presso i punti vendita, tutte con esito negativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. [OSCURATO:PERSONA] rammenta preliminarmente che, a norma dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, e che in tale nozione vengono compresi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione che siano così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Si è altresì specificato che, in caso di ricorso per cassazione proposto contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, è preclusa ogni censura relativa ai vizi della motivazione, salvi i casi della motivazione assolutamente mancante - che si risolve in una violazione di legge per la mancata osservanza dell'obbligo stabilito dall'art. 125 c.p.p. - e della motivazione apparente (ex plurimis, Sez. 3, Sez. 3, n. 35133 del 07/07/2023, Messina, n.m.; Sez. 3, n. 47810 del 22/09/2022, Papavero, n.m.; Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, Toninelli, Rv. 283916; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893). Nel caso di specie, che il ricorrente intendesse effettivamente censurare vizi di motivazione (e non anche, magari, violazioni di legge erroneamente "vestite" da vizi di motivazione) emerge chiaramente da pag. 9 del ricorso, dove si legge che le omissioni in cui sarebbe incorso il riesame di Taranto (il corsivo è del Collegio) «hanno determinato un'indubitabile vizio di motivazione in fatto e in diritto derivante non soltanto da una errata lettura degli elementi difensivi ma da una manifesta illogicità riscontrabile nella errata applicazione della logica nello sviluppo delle argomentazioni». 3. Tanto premesso, in ogni caso il provvedimento impugnato non presenta un radicale difetto di motivazione. 3.1. Esso contiene, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, un'effettiva e diffusa argomentazione (pagg. 5-6) in riferimento alla sussistenza della contravvenzione di cui all'articolo 3 d. Igs. 204/2015, contestata all'odierno ricorrente e comprovata, secondo l'ordinanza impugnata, dall'acquisto e commercializzazione di prodotti contenenti la sostanza LILIAL, inserita nell'elenco delle sostanze cancerogene dal Regolamento n. 2021/1902, entrato in vigore il 23/11/2021 e di cui è divenuta vietata la produzione e commercializzazione a far data dal 1° marzo 2022, in epoca successiva a tale data, circostanza comprovata dal confronto tra il numero di pezzi contenenti tale sostanza acquistati, evidenziati dal documento di trasporto del 15/04/2022 e il numero dei pezzi rinvenuti in possesso dell'indagato all'atto del controllo. Tale motivazione appare sufficiente in relazione al fumus commissi delicti che deve sussistere in sede di sequestro probatorio, da intendersi come astratta configurabilità del reato ipotizzato in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non certo nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato in modo da chiarire la ragione per cui è utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. U., n. 23 del 20/11/1996, Bassi, Rv. 206657; per le Sezioni semplici, ex plurimis, Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781 - 01; Sez. 5, n. 13594 del 22/02/2015, Gattuso, Rv. 262898) 3.2. Inoltre, il ricorrente, anche nella discussione orale, ha diffusamente contestato la sussistenza del fumus commissi delicti del reato di cui all'articolo 515 cod. pen., laddove è la stessa ordinanza impugnata che «dubita» della sua sussistenza (pag. 4 del provvedimento, non impaginato), concentrando lo sforzo motivazionale esclusivamente sulla contravvenzione di cui al d. Igs. 204/2015, salvo evidenziare che la condotta come ricostruita in punto di gravità indiziaria potrebbe rilevare anche come «tentativo» del suddetto delitto. 3.3. Da ultimo, il ricorrente - laddove deduce l'assenza di elemento soggettivo del reato - omette di confrontarsi con la motivazione del Tribunale del riesame, laddove evidenzia che la contravvenzione contestata viene sanzionata anche a titolo di «colpa». 4. Il ricorso, inoltre, è ulteriormente inammissibile, in quanto non si confronta con altro principio enunciato dal provvedimento impugnato, il quale, nella penultima pagina, evidenzia che i beni non potrebbero comunque essere restituiti al ricorrente. Sul punto, il Collegio evidenzia come l'articolo 240, secondo comma, cod. pen., prevede che è sempre disposta la confisca (il corsivo è del Collegio) «delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna». In fase cautelare, l'articolo 324, comma 7, cod. proc. pen., stabilisce che la revoca del provvedimento di sequestro non può essere disposta nei casi indicati nell'articolo 240, comma 2, cod. pen.. Nel caso in esame, la norma incriminatrice (art. 3 d. Igs. 4 dicembre 2015, n. 204) sanziona la condotta di chiunque «produce, detiene per il commercio o pone in commercio prodotti cosmetici che, nelle condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, possono essere dannosi per la salute umana». Non vi è dubbio, pertanto, che, correttamente il Tribunale del riesame ha ritenuto che, trattandosi di prodotti contenenti sostanze nocive la cui vendita costituisce reato, essi non potrebbero mai essere restituiti all'avente diritto in quanto soggetti a confisca obbligatoria. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta affatto, destinando così il ricorso all'inammissibilità. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som