Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 10786/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rK [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 3 febbraio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Sciacca, pronunciata il 9 dicembre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa aggravata.

Ritenuto che con il proposto il ricorso l'imputato ha censurato la violazione di legge ed il difetto della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli artifici e raggiri necessari a configurare il delitto di truffa contestato nonché relativamente al trattamento sanzionatorio inflitto; considerato che parte ricorrente ha depositato in data 27 gennaio 2022 remissione di querela da parte della p.o. [OSCURATO:PERSONA] ritualmente accettata dall' imputato; osservato che stante la intervenuta remissione della querela ad opera della querelante [OSCURATO:SOCIETA]. ritualmente accettata la sentenza impugnata deve essere annullata in ragione dell' intervenuta estinzione del reato contestato per remissione di querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l' imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, in data 10 gennaio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rK [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 3 febbraio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Sciacca, pronunciata il 9 dicembre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa aggravata. Ritenuto che con il proposto il ricorso l'imputato ha censurato la violazione di legge ed il difetto della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli artifici e raggiri necessari a configurare il delitto di truffa contestato nonché relativamente al trattamento sanzionatorio inflitto; considerato che parte ricorrente ha depositato in data 27 gennaio 2022 remissione di querela da parte della p.o. [OSCURATO:PERSONA] ritualmente accettata dall' imputato; osservato che stante la intervenuta remissione della querela ad opera della querelante [OSCURATO:SOCIETA]. ritualmente accettata la sentenza impugnata deve essere annullata in ragione dell' intervenuta estinzione del reato contestato per remissione di querela. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l' imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in data 10 gennaio
Sentenza Cassazione n. 10786/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris