Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 1989

Cassazione n. 16229/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/09/1989 avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 42966/24 Diallo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura la violazione di legge in relazione alla configurabilità dell'elemento oggettivo del reato, per l'asserita inidoneità minatoria delle frasi pronunciate dal ricorrente, è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e con puntuale e logico apparato argomentativo dal giudice di merito (cfr. sent. appello, pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 04/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/09/1989 avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 42966/24 Diallo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura la violazione di legge in relazione alla configurabilità dell'elemento oggettivo del reato, per l'asserita inidoneità minatoria delle frasi pronunciate dal ricorrente, è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e con puntuale e logico apparato argomentativo dal giudice di merito (cfr. sent. appello, pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 04/
Sentenza Cassazione n. 16229/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris