CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11302/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronicacertificata è domiciliato per legge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente in atti indicato,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],presso l’indirizzo di posta elettronica certificata della quale è domiciliataper legge;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente;-intimata-Numero registro generale 28926/2022Numero sezionale 758/2026Numero di raccolta generale 11302/2026Data pubblicazione 27/04/2026avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 306/2022depositata il 11/05/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. In data 11 novembre 2016 alle ore 21:15 circa, [OSCURATO:PERSONA],alla guida della propria autovettura [OSCURATO:PERSONA] “Mito”, mentrepercorreva la strada provinciale n. 207 “[OSCURATO:PERSONA]”, nel Comune diAcquasanta Terme, frazione Ponte d’Arli, all’uscita di una curva siscontrava con un cinghiale che attraversava improvvisamente lacarreggiata, balzando contro il veicolo e urtandone la parte anterioresinistra, per dileguarsi immediatamente dopo l’urto. Sul luogointervenivano i Carabinieri, i quali redigevano verbale.2. Con atto di citazione notificato il 9 aprile 2019, il Crucianiconveniva dinanzi al Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] la Regione Marchee la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], per chiedere il risarcimento dei dannipatrimoniali subiti in conseguenza del sinistro, con condanna:- in via principale, della Regione, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.o, in subordine, dell’art. 2052 cod. civ., quale ente titolare delle funzionidi gestione e controllo della fauna selvatica;- in via subordinata e/o concorrente, della [OSCURATO:PERSONA], ai sensidell’art. 2051 cod. civ., quale ente proprietario della strada,lamentando l’assenza di segnaletica, illuminazione e presidi idonei aimpedire l’attraversamento della fauna.Si costituivano entrambe le convenute, chiedendo il rigetto delladomanda.All’esito dell’istruttoria, il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], consentenza n. 147/2020, qualificava l’azione ai sensi dell’art. 2052 cod.civ. e accoglieva la domanda nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA],condannandola al pagamento della somma di euro 4.732,21, oltreNumero registro generale 28926/2022Numero sezionale 758/2026Numero di raccolta generale 11302/2026Data pubblicazione 27/04/2026interessi e spese; respingeva, invece, la domanda nei confronti dellaProvincia.Avverso tale decisione proponeva appello la Regione [OSCURATO:PERSONA],articolando plurimi motivi di gravame, concernenti, tra l’altro, il propriodifetto di legittimazione passiva, il mancato superamento dellapresunzione di cui all’art. 2054 cod. civ., l’erronea applicazione dell’art.2052 cod. civ. in luogo dell’art. 2043 cod. civ., l’insussistenza del nessocausale e del danno, la sussistenza del caso fortuito.Si costituivano in appello sia il Cruciani, sia la [OSCURATO:PERSONA] di AscoliPiceno, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 306/2022, ritenutoapplicabile l’art. 2043 cod. civ., in luogo dell’art. 2052 cod. civ.,accoglieva l’appello e, in riforma della decisione impugnata: rigettavala domanda proposta dal Cruciani nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA] edella [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; accertava il diritto della Regione allarestituzione delle somme eventualmente pagate in esecuzione dellasentenza di primo grado; compensava le spese di entrambi i gradi digiudizio.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA].Ha resistito con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA].Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non harassegnato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.Nelle more, il precedente Difensore della parte ricorrente, InesNardini, ha rinunciato al mandato difensivo, e si è costituita qualenuovo Difensore della parte, ritualmente producendo nuova procuraspeciale, [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] della controricorrente ha depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 28926/2022Numero sezionale 758/2026Numero di raccolta generale 11302/2026Data pubblicazione 27/04/20261. Nella impugnata sentenza il giudice di appello, decidendosull’impugnazione della Regione [OSCURATO:PERSONA], ha integralmente riformato lasentenza di primo grado rigettando la domanda risarcitoria. Inparticolare, il Tribunale: a) ha escluso l’applicabilità della responsabilitàoggettiva ex art. 2052 c.c., ritenendo che la responsabilità della P.A.per i danni da fauna selvatica debba essere ricondotta esclusivamenteall’art. 2043 c.c.; b) ha accertato che il danneggiato non aveva provatouna specifica condotta colposa (omissiva) della Regione; c) basandosisulla stessa ricostruzione dell’attore (invasione improvvisa del cinghialeall’uscita di una curva), ha ritenuto che l’evento fosse imprevedibile einevitabile, integrando gli estremi del caso fortuito idoneo ainterrompere il nesso causale.2. [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso due motivi. Precisamente:- con il primo motivo, denuncia Ex art.360 c.p.c. n.3 e 5:Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in particolaredell’art.2052 c.c. in ordine al criterio di imputazione di responsabilità elegittimazione passiva in riferimento agli artt. 1 e 9 L.1992/157 nonchédell’art.2697 c.c. sull’onere probatorio in ipotesi di caso fortuito ,nella parte in cui il tribunale ha ritenuto inapplicabile l’art. 2052 cod.civ. ai danni cagionati da fauna selvatica e ha ricondotto laresponsabilità nell’alveo dell’art. 2043 cod. civ., violando i principiaffermati dalla più recente giurisprudenza di legittimità. Sostiene che ilgiudice di secondo grado ha violato l’art. 2697 cod. civ., ponendo acarico dell’attore danneggiato la prova della condotta colposa dell’entee aggravando indebitamente il suo onere probatorio, laddove, ai sensidell’art. 2052 c.c., grava sulla Regione convenuta l’onere di provare ilcaso fortuito;- con il secondo motivo, denuncia Ex art. 360 n.3 e n.5:violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in particolaredell’art.115 cpc nonché per omesso esame di fatto decisivo controversoanche in riferimento alla presunzione di cui all’art.2054 c.c. , nellaNumero registro generale 28926/2022Numero sezionale 758/2026Numero di raccolta generale 11302/2026Data pubblicazione 27/04/2026parte in cui il tribunale ha ritenuto non provata una condotta colposaascrivibile alla Regione, né il nesso causale, ravvisando nelcomportamento dell’animale un’ipotesi di caso fortuito. Assume che,valorizzando la repentinità dell’attraversamento e le condizioni ditempo e luogo al fine di escludere la responsabilità dell’ente, il giudicedi secondo grado ha omesso: di considerare che la presenza di faunaselvatica in zona montana costituisce evenienza prevedibile, che perciò solo impone all’ente competente l’adozione di adeguate misurepreventive; di valorizzare le risultanze istruttorie che, in tesi difensiva,dimostrerebbero sia la dinamica del sinistro, sia la mancanza di misureidonee a prevenirlo.3. Il primo motivo è fondato in relazione all’individuazione delregime di responsabilità.Invero, il giudice di appello è incorso in errore qualificando laresponsabilità della Regione ai sensi dell’art. 2043 c.c. anziché secondoil corretto criterio di imputazione oggettiva ex art. 2052 c.c.3.1. Va preliminarmente ribadito l’orientamento ormaiconsolidato di questa Corte secondo cui i danni cagionati dalla faunaselvatica sono risarcibili dalla [OSCURATO:PERSONA] (e,specificamente, dalla Regione) non già ai sensi dell’art. 2043 c.c., bensìin base al criterio di imputazione oggettiva della responsabilità previstodall’art. 2052 c.c. Tale approdo interpretativo, che supera il precedenteregime fondato sulla colpa, è stato definitivamente sancito a partiredalla sentenza n. 7969 del 20 aprile 2020 e confermato da numerosepronunce successive (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 7969/2020 e n.16788/2025, confermate da Cass. nn. 2526 e 2528 del 2026).L’applicabilità dell’art. 2052 c.c. discende dal fatto che la faunaselvatica protetta rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato ed èaffidata alla Regione quale ente competente a gestirla per trarneun’utilità collettiva (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema). Pertanto,la responsabilità dell’ente non si fonda sulla colpa (omissione diNumero registro generale 28926/2022Numero sezionale 758/2026Numero di raccolta generale 11302/2026Data pubblicazione 27/04/2026vigilanza o controllo), ma sul mero fatto oggettivo della proprietà odell’utilizzazione pubblicistica del bene fauna.3.2. Ciò posto, è necessario precisare, correggendone sul puntola descrizione talora utilizzata in passato, che l’art. 2052 c.c. nonconfigura una presunzione, ma un criterio di imputazione oggettivadella responsabilità, fondato sulla proprietà o sull’utilizzazionedell’animale selvatico da parte dell’ente pubblico.Ne consegue che, in caso di sinistri stradali con animali, non siverifica un “concorso tra presunzioni”, ma il criterio di imputazioneoggettiva della responsabilità (previsto dall’art. 2052 c.c.), fondatosulla proprietà o sull’utilizzazione dell’animale selvatico da partedell’ente pubblico, va coordinato con l’onere del danneggiato di fornirela prova rigorosa della dinamica del sinistro e, con essa, quella positivadell’esclusione di un qualunque ruolo, causale o concausale, dellacondotta di guida del conducente nella produzione dell’evento.3.3. Sulla base di tale inquadramento, l’onere della prova è cosìripartito:- il danneggiato deve provare l’esatta e completa dinamica delsinistro e il nesso causale tra il comportamento dell’animale e l’evento,ma in relazione alla condotta di guida del conducente del veicolocoinvolto, dimostrando, così, in positivo, l’esclusione di un qualunqueruolo, causale o concausale, di quella condotta di guida nellaproduzione dell’evento (solo all’esito di una tale prova positiva potendo,semmai, trovare applicazione la presunzione di colpa posta a carico delconducente dall’art. 2054, comma 1, c.c.);- l’ente pubblico, per andare esente da responsabilità, devefornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che ilcomportamento dell’animale si è posto al di fuori della propria sfera dicontrollo come causa autonoma, eccezionale e imprevedibile, tale darendere l’evento inevitabile anche mediante l’adozione delle piùadeguate misure di gestione faunistica.Numero registro generale 28926/2022Numero sezionale 758/2026Numero di raccolta generale 11302/2026Data pubblicazione 27/04/20263.4. Nel caso di specie, di tali principi non è stata fatta correttaapplicazione.Invero, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], operando in funzione digiudice di appello:-da un lato, è incorso in errore di diritto laddove ha ricondotto lafattispecie nell’art. 2043 c.c., rigettando la domanda del Cruciani sulpresupposto che egli non avesse provato una specifica condottacolposa della Regione nella gestione della fauna selvatica a fronte delripopolamento sconsiderato della stessa;- dall’altro, non ha compiuto alcun accertamento di fatto sulla“inevitabilità” dell’impatto, idoneo a integrare il caso fortuito, essendosilimitato a dar atto che le circostanze riferite dall’attore in citazionecircostanze (e cioè che procedeva a velocità moderata, l’incidente eraavvenuto all’uscita di una curva e che l’invasione della carreggiata daparte del cinghiale, era stata del tutto improvvisa) erano state sìconfermate, nel corso del procedimento di primo grado, da una teste,presente al momento del fatto, ma non erano indicative del fatto cheanche l’adozione di tutte le misure idonee da parte dell’ente gestoredella strada non avrebbe comunque potuto evitare il danno e,d’altronde, l’adozione di un’adeguata segnaletica non avrebbe potutoevitare l’urto, costituendo un mezzo di avvertimento di scarsa efficaciacausale.Orbene, vero è che l’errore del giudice di merito sullaqualificazione giuridica non conduce automaticamente alla cassazionedella sentenza ogniqualvolta egli abbia comunque accertatol’insussistenza della responsabilità sulla base di un fatto (il casofortuito) che esclude il nesso eziologico anche sotto l’art. 2052 c.c.: ilcaso fortuito, invero, costituisce prova liberatoria sia per laresponsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. che per quella oggettiva exart. 2052 c.c., con la conseguenza che il caso fortuito, se correttamenteNumero registro generale 28926/2022Numero sezionale 758/2026Numero di raccolta generale 11302/2026Data pubblicazione 27/04/2026ricostruito dal giudice di merito, rende inutile il rinvio, nonostante laerronea qualificazione.Senonché, nel caso di specie, il giudice di appello, applicandoerroneamente l’art. 2043 c.c., ha ricondotto al caso fortuito nonl’evento, imprevedibile e inevitabile, costituito dall’improvvisovisibilità ridotta (all’uscita di una curva in condizioni di pioggia eoscurità), ma l’assenza di condotta colposa da parte dell’ente pubblico.In definitiva, poiché il rigetto si è fondato esclusivamentesull’erronea qualificazione giuridica della responsabilità e sullaconseguente erroneità della sussunzione entro il caso fortuito dellacarenza di prova della colpa dell’ente (elemento invece irrilevante exart. 2052 c.c.), la sentenza va cassata con rinvio al Tribunale di AscoliPiceno, che, nella persona di diverso Magistrato, applicato l’art. 2052c.c., esaminerà la sussistenza o meno del nesso eziologico tra ilcomportamento dell’animale e l’evento alla stregua dei principi didiritto stabiliti da questa Corte, anche in punto di coordinamento tra ilcriterio di imputazione oggettiva della responsabilità, fondato sullaproprietà o sull’utilizzazione dell’animale selvatico da parte dell’entepubblico, previsto dall’art. 2052 c.c., e l’onere del danneggiato soprareiteratamente descritto.3.5. Per effetto dell’accoglimento del primo motivo, il secondoresta assorbito.4. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione.Stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quelloeventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13.Numero registro generale 28926/2022Numero sezionale 758/2026Numero di raccolta generale 11302/2026Data pubblicazione 27/04/2026 P.Q.MLa Corte:- accoglie il primo motivo di ricorso, e, per l’effetto, assorbito ilsecondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censuraaccolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio dilegittimità, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nella persona di diversomagistrato.Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente