Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 maggio 2023

Cassazione n. 13839/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13707/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di socio accomandatario della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliataper legge presso la Cancelleria della Corte suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE FOGGIA dep. il 25/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.

M. Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma,il 19/05/2023 IL P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13707/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di socio accomandatario della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliataper legge presso la Cancelleria della Corte suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE FOGGIA dep. il 25/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma,il 19/05/2023 IL P
Decreto Cassazione n. 13839/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris