CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 febbraio 2021
Cassazione n. 09989/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 08/02/2021 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito, per il ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 8 febbraio 2021, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Venezia che, per quanto di interesse in questa sede aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 178, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 42 del 2004, e lo p aveva condannato alla pena di quattro mesi e quindici giorni di reclusione e di 300 euro di multa, previa applicazione della recidiva reiterata specifica. Secondo i giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe posto in circolazione, mediante concessione in garanzia, un dipinto dal titolo "Superficie bianca", falsamente attribuito all'artista [OSCURATO:PERSONA], nel settembre 2011. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato. Si deduce che Va sentenza impugnata ha affermato la responsabilità dell'attuale ricorrente valorizzando uno scritto rilasciato dal medesimo all'atto della messa in circolazione del dipinto, recante la dicitura «già Tornabuoni, con pubblicazione», senza considerare che tale affermazione era ragionevolmente da interpretarsi come indicativa della natura di mera «prova (o copia) d'autore» dell'opera originale. Si rappresenta, in particolare, che il dipinto, con lo scritto appena precisato, era stato offerto in garanzia per un prestito di 3.000,00 o 3.500,00 euro, mentre enormemente superiore è il valore dell'opera originale, e che le "prove d'autore" sono di notevole interesse per i collezionisti. Si aggiunge che l'affermazione di responsabilità: -) è in contraddizione con l'assoluzione, sia pure con formula dubitativa, dall'accusa di ricettazione del medesimo dipinto, assoluzione pronunciata perché in dibattimento non era emerso alcun elemento in grado di far ricondurre l'apposizione della certificazione di autenticità all'imputato; -) è fondata, del tutto irragionevolmente, sulla mancata produzione, da parte dell'imputato al momento della consegna in garanzia del dipinto, di una certificazione di smentita di autenticità dell'opera. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza della recidiva. Si deduce che la sentenza impugnata, come già quella di primo grado, ha omesso qualunque motivazione in ordine al tipo di recidiva ritenuta, e che, in relazione all'aumento di pena inflitto, pari alla metà della pena-base, resta incerto se si abbia avuto riguardo all'ipotesi del terzo comma o a quella del quarto comma dell'art. 99 cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità, o comunque manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano l'affermazione di sussistenza del reato di messa in circolazione, come p 1 autentica, di una riproduzione di un'opera d'arte del pittore Castellani. La sentenza impugnata offre, in proposito, una motivazione articolata ed immune da vizi, a fronte della quale le censure enunciate nel ricorso si presentano come mera richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie. Invero, la Corte d'appello precisa che, come dichiarato dal teste [OSCURATO:PERSONA] e confermato dall'imputato, quest'ultimo aveva consegnato al primo un dipinto del pittore Castellani e un dipinto del pittore Guidi, a garanzia di un prestito per circa 3.500,00 euro, accompagnati da dichiarazione firmata in cui si precisava: «Consegno oggi in deposito fiduciario al Sig. [OSCURATO:PERSONA] due dipinti ([OSCURATO:PERSONA] cm 50x60 Alberi e Castellani, già Tornabuoni, con pubblicazione) contro prestito di Euro 3500 (tremilacinquecento) amichevole — con ogni garanzia di legge». Osserva poi che: -) il teste [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato a dibattimento di essere stato rassicurato dall'imputato in ordine all'autenticità del quadro, alla sua esposizione nella galleria Tornabuoni, alla sua certificazione e alla sua repertazione in catalogo, e di avere avuto fiducia nel medesimo, siccome questi gli aveva esibito una missiva, acquisita a dibattimento, in cui i Carabinieri manifestavano apprezzamento per la collaborazione prestata in indagini su opere d'arte; -) l'imputato non è credibile laddove afferma la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] circa la non originalità del dipinto attribuito a Castellani, perché, se così fosse stato, non vi sarebbe stata l'esigenza della dichiarazione firmata. Segnala quindi che l'assoluzione dell'imputato dal reato di ricettazione dipende dalla sua estraneità a tutte le vicende successive inerenti alla circolazione del dipinto e dalla mancata riferibilità al medesimo dell'apposizione della certificazione di autenticità. Manifestamente infondate sono le censure proposte con il secondo motivo, che criticano l'applicazione della recidiva reiterata, deducendo l'assenza di una motivazione specifica sul tipo di recidiva. La Corte d'appello, anche a tal proposito, offre una motivazione chiara, esaustiva e congrua. Rileva, innanzitutto, che la recidiva ritenuta è quella riconosciuta dalla sentenza di primo grado, e che questa aveva fatto espressamente riferimento all'art. 99, quarto comma, cod. pen., attinente appunto alla recidiva reiterata. In secondo luogo, richiama i precedenti, e, in particolare, quello specifico, relativo ad un falso in opere d'arte, commesso nel 1996, nonché quello di ricettazione, commesso nel 2005 e divenuto irrevocabile nel 2007. In terzo luogo, precisa che la commissione del reato in contestazione, nel 2011, evidenzia «una indifferenza per le condanne già subite e per i benefici già concessi», e costituisce, quindi, «manifestazione di maggior pericolosità del soggetto». 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — ravvisandosi profili di 7 Ini Ì colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.