CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2025
Cassazione n. 21646/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L'impugnata sentenza è stata emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Avellino aveva condannato D'[OSCURATO:PERSONA] per più episodi di furto, aggravati ai sensi dell'art. 625, comma 1, nn. 2 e 5, cod. pen. Avverso la sentenza di secondo grado, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione. Il ricorrente, pur lamentando i vizi di erronea applicazione della legge penale e di motivazione, rappresenta che, in ogni caso, mancherebbe la necessaria condizione di procedibilità. A tal riguardo, evidenzia che l'originario regime di procedibilità previsto per i reati contestati, è mutato a seguito dell'entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022. Con la riforma Cartabia, invero, i furti aggravati ai sensi dell'art. 625, comma 1, nn. 2 e 5, cod. pen. risultano procedibili solo a querela di parte. Tanto premesso, il ricorrente deduce la mancanza della necessaria condizione di procedibilità, sostenendo che le persone offese avrebbero presentato delle mere denunce e che, nel corso del giudizio, avrebbero, comunque, rimesso le querele, avendo l'imputato provveduto a risarcire i danni. Va rilevato che, in atti, sono presenti le rimessioni di querele e che gli atti all'epoca presentati dalle persone offese erano delle mere denunce. Ne discende l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. A seguito dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha novellato sia il comma 1 che il comma 2 dell'art. 582 cod. pen., invero, i reati contestati risultano procedibili solo a querela di parte. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela. Così deciso, il 14 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il P