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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 maggio 2023

Cassazione n. 41814/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sete le conclusioni del PG ' co.0 ce-d D-z oltc-€19-tAib -5-( 012-‘' s'Aft-pu-Gett cl).1 4.1(1è ote,( c0)-03 ' [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 29 novembre 2022 la Corte di Appello di Roma - quale giudice della esecuzione - ha respinto l'istanza introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa a ottenere la dichiarazione di non eseguibilità (art.670 cod.proc.pen.) della sentenza emessa dal Tribunale di Velletri in data 21 novembre 2017. 1.1 In motivazione si afferma che: a) il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto avviso di deposito della sentenza n.2611/17 a mezzo PEC ed era dunque in condizione di esercitare la facoltà di impugnazione; b) l'autorità procedente, peraltro, non aveva obbligo di comunicare al difensore la nomina effettuata il 16 aprile 2017.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 II difensore rappresenta di non aver mai ricevuto né l'avviso di deposito della sentenza n.2611/17 Trib.

Velletri, né la comunicazione della nomina fiduciaria (del mese di aprile del 2017, nomina di cui si dava atto nel verbale di udienza del 18 aprile 2017).

Quanto al primo aspetto si evidenzia - e si documenta - che nel fascicolo del procedimento n. 3302/2012 RGNR vi è copia di una comunicazione telematica di avviso di deposito di un atto, ma lo stesso si riferisce a diversa sentenza (n.1947/17) emessa parimenti nei confronti del Cervoni.

Non poteva, pertanto, dirsi regolare la procedura che ha portato alla formazione del titolo esecutivo, al di là dei vizi del procedimento di cognizione, cui pure si compie riferimento nell'atto di ricorso.

3. Il ricorso è fondato. 3.1 Non vi è dubbio circa il fatto che a far data dal 16 aprile 2017 il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], nella procedura che ha dato luogo alla sentenza emessa il 21 novembre 2017 dal Tribunale di Velletri, era l'avv. [OSCURATO:PERSONA] (come da correzione di errore materiale della sentenza effettuata con ordinanza del 29 maggio 2018).Detta sentenza risulta depositata in data 13 febbraio 2018- fuori termine - con necessità di notifica dell'avviso di deposito ai sensi dell'art.548 comma 2 cod.proc.pen. . 3.2 La Corte di Appello di Roma, nella decisione impugnata, afferma che l'avviso di deposito è stato notificato in via telematica all'avv. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia nel fascicolo si rinviene esclusivamente una copia della comunicazione relativa alla sentenza numero 1947/17, diversa da quella oggetto dell'incidente di esecuzione. 3.3 Non essendovi prova della notifica dell'avviso di deposito della sentenza al difensore di fiducia, non può dirsi regolare la formazione del titolo esecutivo (v.

Sez.

U n. 15498 del 26.11.2020, dep.2021, Lovric), con necessario annullamento della decisione impugnata e rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Roma.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Roma.

Così deciso il 31 maggio 2023 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sete le conclusioni del PG ' co.0 ce-d D-z oltc-€19-tAib -5-( 012-‘' s'Aft-pu-Gett cl).1 4.1(1è ote,( c0)-03 ' [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 29 novembre 2022 la Corte di Appello di Roma - quale giudice della esecuzione - ha respinto l'istanza introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa a ottenere la dichiarazione di non eseguibilità (art.670 cod.proc.pen.) della sentenza emessa dal Tribunale di Velletri in data 21 novembre 2017. 1.1 In motivazione si afferma che: a) il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto avviso di deposito della sentenza n.2611/17 a mezzo PEC ed era dunque in condizione di esercitare la facoltà di impugnazione; b) l'autorità procedente, peraltro, non aveva obbligo di comunicare al difensore la nomina effettuata il 16 aprile 2017. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 II difensore rappresenta di non aver mai ricevuto né l'avviso di deposito della sentenza n.2611/17 Trib. Velletri, né la comunicazione della nomina fiduciaria (del mese di aprile del 2017, nomina di cui si dava atto nel verbale di udienza del 18 aprile 2017). Quanto al primo aspetto si evidenzia - e si documenta - che nel fascicolo del procedimento n. 3302/2012 RGNR vi è copia di una comunicazione telematica di avviso di deposito di un atto, ma lo stesso si riferisce a diversa sentenza (n.1947/17) emessa parimenti nei confronti del Cervoni. Non poteva, pertanto, dirsi regolare la procedura che ha portato alla formazione del titolo esecutivo, al di là dei vizi del procedimento di cognizione, cui pure si compie riferimento nell'atto di ricorso. 3. Il ricorso è fondato. 3.1 Non vi è dubbio circa il fatto che a far data dal 16 aprile 2017 il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], nella procedura che ha dato luogo alla sentenza emessa il 21 novembre 2017 dal Tribunale di Velletri, era l'avv. [OSCURATO:PERSONA] (come da correzione di errore materiale della sentenza effettuata con ordinanza del 29 maggio 2018).Detta sentenza risulta depositata in data 13 febbraio 2018- fuori termine - con necessità di notifica dell'avviso di deposito ai sensi dell'art.548 comma 2 cod.proc.pen. . 3.2 La Corte di Appello di Roma, nella decisione impugnata, afferma che l'avviso di deposito è stato notificato in via telematica all'avv. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia nel fascicolo si rinviene esclusivamente una copia della comunicazione relativa alla sentenza numero 1947/17, diversa da quella oggetto dell'incidente di esecuzione. 3.3 Non essendovi prova della notifica dell'avviso di deposito della sentenza al difensore di fiducia, non può dirsi regolare la formazione del titolo esecutivo (v. Sez. U n. 15498 del 26.11.2020, dep.2021, Lovric), con necessario annullamento della decisione impugnata e rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Roma. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Roma. Così deciso il 31 maggio 2023 Il Consigliere e