CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2024
Cassazione n. 31743/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] (impugnazione nella quale si lamenta che l'ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, a fondamento delle condotte delittuose poste in essere) siano inammissibili, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto, che denunciano difetti di contraddittorietà o di manifesta illogicità che sono, al contrario, assenti nell'impugnato provvedimento; Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili critici già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - dal Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice dell'esecuzione, nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia come i reati in esame non possano essere considerati frutto di preventiva ideazione unitaria, bensì espressione di una generica propensione del condannato verso la commissione di una specifica tipologia delittuosa; ciò soprattutto a causa del fatto che i reati suddetti, dei quali si auspica l'unificazione sotto il vincolo della continuazione, sono caratterizzati dall'esser stati commessi in concorso con soggetti diversi, oltre che connotati dal fatto di aver avuto differenti oggetti materiali e persone offese e, infine, dall'esser stati perpetrati in differenti ambiti territoriali; Ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 giugno 2024 Il Consigliere es