CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16652/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
io, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero; in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo esame lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha insistito nella richiesta di accogiimento dei motivo di impugnazione concernente il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha richiesto la declaratoria di prescrizione del reato e si è riportata, in ordine alle rimanenti doglianze, a quanto esposto in attiRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Lecce ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 1231 cod. nav., commesso in [OSCURATO:PERSONA] di Leuca il 28 settembre 2019, per non avere osservato, nella qualità di comandante di imbarcazione, le imposte prescrizioni in materia di sicurezza della navigazione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolandolo in sei motivi di impugnazione. L'atto di appello, riguardando sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda (art. 593, comma 3, cod. proc. pen.), è stato riqualificato dal Tribunale di Lecce come ricorso per cassazione e gli atti sono stati rimessi a questa Corte per la decisione. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta nullità della sentenza per violazione del diritto alla difesa ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen. poiché il deliberato veniva emesso nell'immediato termine dell'istruttoria dibattimentale del 23 gennaio 2023 senza disponibilità e approfondimento delle trascrizioni della testimonianza del teste Bavila e in mancanza di ausilio del verbale riassuntivo, difettando il contenuto riepilogativo dello stesso. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione/erronea applicazione di legge ex artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. nella valutazione/utilizzabilità delle prove in relazione all'art. 1231 cod. nav. e omessa, insufficiente, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione. Deduce, dopo aver espresso considerazioni sull'art. 1231 cod. nav. e rammentato i fatti oggetto di imputazione, che non appare, oltre ogni ragionevole dubbio, che sia stata violata "la ratio legislativa"; cne le sei persone a bordo dell'imbarcazione non soggiacevano a effettivo e concreto pericolo circa la propria incolumità personale in ragione dell'assenza di appunti circa l'efficienza tecnico-strumentale del natante, delle sue dimensioni, della comprovata esperienza del [OSCURATO:PERSONA] e della presenza a bordo di n. 5 salvagente; che il difetto di una sola unità emergenziale poteva essere sopperito dalla zattera di salvataggio per dieci persone; che secondo l'art. 9 del d.P.R. n. 1639 del 1968, novellato dall'art. 2 d.l. n. 561 del 1994, la pesca ravvicinata si esercita nelle acque marittime fino a una distanza di 40 miglia dalla costa con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza; che il suo peschereccio risultava di classe terza sicché, considerata la distanza accertata, egli non commetteva alcuna infrazione; che lo sconfinamento nel [OSCURATO:PERSONA] è stato di pochissimo conto e, comunque, non influente sulle varie componenti integranti il concetto di sicurezza della navigazione e che il raggio di balneazione non era 2imposto a una distanza minima di 40 miglia, ma al contrario doveva essere contenuto entro tale lasso e lo era. 2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione/erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 131-bis, 133 cod. pen., 1231 cod. nav., 125, 192, 526, 546 e 586 cod. proc. pen. Deduce che la navigazione è avvenuta senza criticità per eventuali bagnanti e per gli occupanti del peschereccio; che la gravità del fatto non fosse in realtà tale neppure a considerare i precedenti penali del [OSCURATO:PERSONA] (AlY risalenti a 25-30 prima e che modalità della condotta, inesistenza del danno (pagamento di ogni sanzione amministrativa giusta allegazioni del 1° giugno 2002), trascurabilità, se non assenza, del pericolo, mancanza di successivi illeciti convergevano (e convergono) tutti per una particolare tenuità del fatto sì da non renderlo punibile. 2.4 Con il quarto motivo lamenta violazione/erronea applicazione di legge in relazione agli arti. 162-bis cod. pen., 125, 192, 526, 546 e 586 cod. proc. pen. e omessa pronuncia. Deduce che alcuno scrutinio, valutazione e statuizione è stata espressa dai Tribunale circa la richiesta ammissione (seppur subordinata) all'estinzione anticipata di cui in titolo, formalmente rinnovata con memoria depositata il 19 gennaio 2023. Contesta, inoltre, la valutazione in termini di gravità della condotta espressa nell'ordinanza del 10 giugno 2022 di rigetto della richiesta di oblazione, trascritta nel terzo motivo di impugnazione. 2.5 Con il quinto motivo lamenta violazione/erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 62-bis cod. pen; 125, 192, 526, 546 cod. proc. pen. e omessa, insufficiente, contraddittoria, manifesta illogicità della motivazione. Deduce che la motivazione con la quale sono state negate le circostanze attenuanti generiche confligge con l'errata connotazione attribuita al fatto/condotta e con i precedenti penali del [OSCURATO:PERSONA], estinti a seguito di esito positivo dell'affido in prova sancito dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna. 2.6 Con il sesto motivo lamenta violazione/erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 163 e segg. cod. pen., 125, 192, 526, 546 cod. proc. pen. e omessa, insufficiente, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione. Deduce che appare impietosa la qualificazione attribuita al suo operato ("spregiudicatezza manifestata") a fronte dell'analisi comportamentale, della concreta portata dei fatti e della suindicata intervenuta estinzione degli effetti penali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 32. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'art. 523 cod. proc. pen. prevede che le conclusioni delle parti siano formulate esaurita l'assunzione delle prove. Inoltre, come correttamente prospettato dal Procuratore generale è implicito nel principio di oralità che le conclusioni si fondino su quanto direttamente udito in udienza. La doglianza relativa alla formazione del verbale di udienza non comporta alcuna nullità non versandosi nell'ipotesi previste dall'art. 142 cod. proc. pen. 3. Il secondo motivo di ricorso è in parte manifestamente infondato e in parte proposto per motivi non consentiti dalla legge. La presenza a bordo dell'imbarcazione di un numero di persone (6) in eccesso rispetto ai salvagente (5) e lo sconfinamento nel [OSCURATO:PERSONA] rispetto al [OSCURATO:PERSONA], ove la barca poteva navigare, sono circostanze che emergono dalla motivazione della sentenza impugnata. Non rileva, pertanto, che il Tribunale, dopo aver riportato la testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], dalla quale sono emerse le violazioni sopra indicate, abbia equivocato nel ritenere che l'obbligo del ricorrente fosse quello di mantenere la navigazione oltre (e non entro) le 40 miglia sicché deve ritenersi manifestamente infondato il lamentato vizio di motivazione. Né è condivisibile l'argomentazione del ricorrente secondo la quale sarebbe stato rispettato il limite delle 40 miglia posto che l'imbarcazione è stata controllata in mare diverso rispetto a quello in cui era consentita la navigazione, in violazione, dunque, dell'obbligo di navigazione entro 40 miglia del [OSCURATO:PERSONA]. Le questioni che il difensore ha posto circa la sussistenza delle condizioni di sicurezza in ragione della natura dell'imbarcazione non sono consentite nel giudizio di legittimità poiché finalizzate a una diversa ricostruzione del fatto ("In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito", Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601 - 01). Manifestamente infondata è anche la doglianza con la quale è stata richiamata normativa relativa alla tutela della pesca costiera poiché nel caso in esame le prescrizioni violate riguardavano la sicurezza delle persone. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale, sia pur con motivazione assai sintetica, ha ritenuto che l'imputato non potesse giovarsi della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. "in ragione della pericolosità della condotta illecita 4tenuta per l'incolumità altrui". Tale argomentazione deve essere collegata al precedente passo della motivazione dove si legge quanto segue: «il prevenuto ha portato a bordo un numero di persone maggiore del dovuto che non è circostanza banale, in quanto se fosse accaduto qualcosa non vi sarebbero stati dispositivi di salvataggio per tutti". Pertanto, con motivazione esente da illogicità è stato ritenuto che per le modalità della condotta e, in particolare, per il pericolo corso dalle persone, l'offesa non potesse considerarsi di particolare tenuità. Le argomentazioni del ricorrente fondate sui precedenti penali non sono pertinenti dovendosi avere riguardo alle modalità della condotta né può essere valutato il pagamento di una sanzione amministrativa in considerazione della genericità della prospettazione e della mancata allegazione di documentazione relativa a tale circostanza in osservanza al principio di autosufficienza del ricorso. 5. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato e aspecifico. Il rigetto della richiesta di oblazione risulta adeguatamente motivato nell'ordinanza del 1° giugno 2022 (come trascritta nel ricorso) con riferimento, tra l'altro, ai pericoli corsi dai trasportati e alla capacità del [OSCURATO:PERSONA], dovuta alla qualifica professionale, di "rendersi perfettamente conto della gravità della condotta posta in essere". La contestazione da parte del ricorrente del carattere grave della condotta mediante il richiamo alle argomentazioni precedentemente espresse è, come già rilevato, manifestamente infondata. Quanto alla riproposizione della richiesta non sono stati forniti elementi valutativi poiché non sono stati allegati al ricorso, in osservanza al principio di autosufficienza, la memoria con la quale sarebbe stata riproposta tale richiesta e il verbale di udienza. 6. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione sicché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, a rigore non può essere neppure sindacata nella presente sede di legittimità, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (ex mulbs, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Anaclerio, Rv. 229768; nello stesso senso, più di recente, Sez. 5, n. 30177 del 09/07/2025, M., Rv. 288615, non massimata sul punto). Nel caso concreto la Corte, con motivazione priva di illogicità, ha negato le circostanze attenuanti generiche in considerazione della condotta tenuta dal [OSCURATO:PERSONA] con ciò facendo evidente 5riferimento, come emerge dal complesso della motivazione della sentenza impugnata, alla connotazione negativa del fatto dovuta al serio pericolo per l'incolumità delle persone trasportate. 7. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile. Il Tribunale ha fatto riferimento a una pluralità di precedenti penali e alla spregiudicatezza dell'imputato per negare il beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente nel terzo motivo di ricorso ha fatto riferimento a un'ordinanza di estinzione del reato del Tribunale di sorveglianza di Bologna del 12 aprile 2007 (nel quinto motivo si fa generico riferimento a pronunce del Tribunale di sorveglianza). Posto che . non risulta adeguatamente dimostrato che per tutti i precedenti penali del ricorrente sia intervenuta una pronuncia per estinzione del reato deve rilevarsi che, in ogni caso, appare adeguatamente motivato il diniego della sospensione condizionale in considerazione della evidenziata personalità dell'imputato. 8. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché, tenuto conto della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Con riferimento alla richiesta del difensore di dichiarare l'estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione deve rammentarsi che l'inammissibilità del ricorso preclude di rilevare e dichiarare cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. Unite, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P. P.Q.Ms0 tta Arrabito COCV'[OSCURATO:PERSONA]