CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 novembre 2023
Cassazione n. 05917/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Catania ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, escludendo la contestata recidiva. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. 3. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto facendo riferimento ad un motivo rinunciato. 4. In tema di concordato in appello, è ammissibile solo il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative, come nel caso di specie, ai motivi rinunciati (cfr., sentenza impugnata, pag. 3), alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che, come nel caso di specie, non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2023.