CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022
Cassazione n. 47263/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova dell6 febbraio 2022 di conferma della sentenza del GUP del Tribunale di Genova che lo ha condannato alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 81, 495 cod.pen. Considerato che il motivo di ricorso proposto deduce vizio di motivazione in riferimento all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e che per costante giurisprudenza, nel motivarne il diniego, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso che occupa, avendo la Corte territoriale valorizzato in senso ostativo l'intensità del dolo dell'imputato e la sua negativa personalità (testimoniata dai numerosi precedenti); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 novembre 2022 Il