CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15744/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli AvvocatiGiovanni Beatrice (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania n. 7027/2021 depositata il 5/10/2021.Numero registro generale 9699/2022Numero sezionale 3225/2026Numero di raccolta generale 15744/2026Data pubblicazione 22/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che, conavviso di accertamento n. TFM030201717, venivano determinati maggioriricavi non contabilizzati ai fini IVA, IRAP ed IRES per l’anno 2016 a caricodella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; in particolare, la Guardia di Finanza avevasvolto un accertamento a seguito del quale era risultata l’omessaistituzione delle scritture contabili per i periodi d’imposta 2013 – 2017che, secondo quanto riferito dal legale rappresentante, era dovuta alcomportamento del consulente fiscale, deceduto, alla datadell’accertamento, da alcuni mesi.[OSCURATO:PERSONA] di Finanza, pertanto, accertava l’omessa contabilizzazionedi ricavi per € 55.009, calcolati attraverso la somma degli importirisultanti dalle fatture attive per prestazioni di servizi (€ 8.866,90),dell’imponibile per vendite di autoveicoli risultanti dalle banche dati delPRA e dell’ACI (€ 43.634,62), di altri ricavi che emergevano dal controllodei documenti extracontabili (€ 1.150) e dei compensi (€ 1.357,62);venivano riconosciuti costi per € 21.739,01 costituiti dalla somma dellespese per acquisto di ricambi e forniture di servizi (€ 2.794,98), peracquisti di autoveicoli risultanti dalle banche dati del PRA e dell’ACI (€14.957,62) e per operazioni passive rilevate dallo spesometro (€3.986,41). Infine, veniva esclusa l’applicazione del regime del margine aifini IVA, in quanto la società non aveva fornito il registro di carico escarico.Avverso tale avviso la società proponeva ricorso alla Commissionetributaria provinciale di Benevento che lo rigettava.2. La contribuente proponeva appello al quale resisteval’Amministrazione.Numero registro generale 9699/2022Numero sezionale 3225/2026Numero di raccolta generale 15744/2026Data pubblicazione 22/05/2026La Commissione tributaria regionale della Campania accoglieval’impugnazione e compensava le spese.3. Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato a 2 motivi.Ha resistito con controricorso la società che ha depositato altresìmemoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso, l’Amministrazione ha lamentato ilvizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione degli articoli132 c.p.c. e 111 Cost. per motivazione apparente, in quanto la sentenzadi appello si ridurrebbe a delle brevi affermazioni che non consentirebberodi conoscere il ragionamento seguito del giudice di secondo grado perpervenire all’accoglimento dell’impugnazione. Ad avviso della ricorrente,sarebbe possibile solo comprendere che, ad avviso della CTR, la deduzionedei costi non era corretta, ma non in che modo tale circostanza potrebbeinfluire sull’esito dell’accertamento, né per quale ragione tale soluzione,che recepisce sostanzialmente le difese della contribuente, sarebbe dapreferire a quella contenuta nell’accertamento.1.2 Il motivo è fondato.Va osservato che il vizio di mancanza di motivazione o di motivazioneapparente (che comporta la nullità della sentenza), dopo la riformadell’art. 360 c.p.c. ad opera del d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012, ricorresolo quando la motivazione sia del tutto mancante sotto il profilo grafico omeramente apparente oppure quando sia caratterizzata da un «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» o da affermazioni incomprensibili(così Cass. Sez. U. 8053/2014).In particolare, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nullaperché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,Numero registro generale 9699/2022Numero sezionale 3225/2026Numero di raccolta generale 15744/2026Data pubblicazione 22/05/2026perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez. U. n. 22232/2016;nello stesso senso Cass. n. 22598/2018) così da non raggiungere la sogliadel "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass.n. 17196/2020; Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 20921/2019; Cass. n.9105/2017).Orbene, la motivazione della sentenza impugnata è la seguente:«L’appello va accolto. Diversamente da quanto opinato dalla Ctp, questaCtr ritiene che la ricostruzione dei ricavi non sia stata debitamentedepurata dei costi riconosciuti, quanto meno della differenza di valore traacquisti con margine (€ 48.669,93-21.739,01) che hanno prodotto ricavi edel calcolo dell’iva sui valori attivi già ivati (regime del margine). Rafforzaquesto convincimento il rilievo per cui occorre tener conto delle fatturerinvenute dai verificatori per il corretto calcolo dell’iva dovuta sul regimedel margine (cfr. pg. 5 e 6 del ricorso introduttivo). Il tutto a prescinderedall’assenza dei registri contabili, che obiettivamente ha complicato laricostruzione contabile della vicenda. L’appello va dunque accolto. Spesecompensate in ragione della particolare complessità della materia».Non è possibile comprendere, sulla base di tali considerazioni, qualesia stato il percorso logico seguito dalla CTR. Né può ritenersi ravvisabile,come sostenuto dalla controricorrente, una motivazione per relationem,con rinvio cioè alle difese della contribuente fatte proprie dal giudiced’appello; a parte la considerazione che il contenuto di tali difese neppureviene riportato nella parte della sentenza dedicata allo “svolgimento delprocesso”, quand’anche così fosse, la motivazione sarebbe ugualmenteapparente, in quanto il giudice avrebbe dovuto spiegare le ragioni per lequali ha condiviso le argomentazioni della contribuente, le conseguenzeche derivano dalle stesse e le prove sulle quali si fonda la decisione,Numero registro generale 9699/2022Numero sezionale 3225/2026Numero di raccolta generale 15744/2026Data pubblicazione 22/05/2026tenuto conto dell’assenza di scritture contabili che aveva dato luogoall’accertamento con metodo induttivo. A ciò deve aggiungersi che la CTRè pervenuta all’annullamento in toto dell’avviso, mentre, da quantoriportato nel controricorso (cfr. pagina 17) e nella memoria ex art. 380bis.1 c.p.c. (cfr. pagina 6), sembrerebbe che, secondo la stessacontribuente, le imposte, quanto meno in misura inferiore a quellaaccertata, fossero dovute; sicché il giudice d’appello avrebbe dovutochiarire le ragioni per le quali ha ritenuto che nulla fosse dovuto o,diversamente, rideterminare l’entità della pretesa (Cass. n. 13034/2012;Cass. n. 6918/2013; Cass. n. 24611/2014; Cass. n. 27574/2018).Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, è dunque evidente che ilfondamento della decisione non è comprensibile e ciò integra senz’altro ilvizio di motivazione apparente.2. Con il secondo motivo di ricorso, l’Amministrazione ha lamentato ilvizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsaapplicazione degli artt. 109 d.P.R. 917/1986, 39, comma 2°, lett. c) d.P.R.600/1973, 109, commi 4° e 5°, d.P.R. 917/1986, 36 e 38 d.l. 41/1995. Adavviso della ricorrente, la CTR avrebbe sostanzialmente trascurato lacircostanza dell’omessa istituzione delle scritture contabili, riconoscendocosti relativi ad annualità precedenti in relazione ai quali mancavano lescritture contabili e che, pertanto, non potevano considerarsi risultanti daelementi certi e precisi; analogamente non poteva applicarsi l’IVA secondoil regime del margine, la cui operatività è esclusa dalla mancanza dellescritture contabili (ha richiamato espressamente Cass. n. 6967/2021).Il secondo motivo resta assorbito per effetto dell’accoglimento delprimo che comporta la necessità, nel giudizio di rinvio, di riesaminare nelmerito l’appello.3. In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso e dichiaratoassorbito il secondo; la sentenza impugnata va quindi cassata in relazioneal motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondoNumero registro generale 9699/2022Numero sezionale 3225/2026Numero di raccolta generale 15744/2026Data pubblicazione 22/05/2026grado della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche inordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/4/2026.Il Presidente