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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 39456/2023

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seguente SENTENZA sui ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Palermo nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi del ricorso; letta la memoria depositata dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d. appello di Palermo ha confermato la sentenza resa in data 1 febbraio 2018 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, che assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato peculato, commesso da aprile a dicembre del 2013, per non avere commesso il fatto.

L'ipotesi contestata riguarda l'attivazione, da parte dell'imputata - Segretario Generale presso la Presidenza della Regione siciliana e, fino al giugno 2010, dirigente generale del dipartimento istruzione e formazione professionale- in concorso con [OSCURATO:PERSONA], dirigente generale del dipartimento della formazione professionale, nonché autorità di gestione del fondò sociale europeo nel periodo 2007/2013 - esecutrice materiale -, del rec:upero di somme, indebitamente versate nel giugno e nel dicembre 2009 a enti di formazione professionale, attraverso la compensazione con altre risorse destinate agli enti stessi (in particolare con dei controcrediti che gli stessi enti debitori vantavano a titolo di acconto sulle spettanze del c.d.

"Avviso 20", ossia di un altro bando per attività formative, che utilizzava, però, i finanziamenti erogati dall'Unione europea), che venivano accantonate o incamerate al bilancio regionale.

Ciò, al fine di tenere indenne la prima da responsabilità erariale derivante dall'avere in precedenza corrisposto in eccedenza, dunque indebitamente, le somme suddette.

Condotta attuata in violazione dell'art. 80 del Regolamento comunitario 1083/2000, che impedisce la applicazione di detrazioni o trattenute di altro genere che portino alla riduzione di importi per i beneficiari, sia della normativa nazionale che regola i presupposti di operatività della compensazione.

I giudici di merito hanno sottolineato la assenza di prove dirette ad asseverare la asserita induzione posta in essere dalla imputata, evidenziando anche le dichiarazioni dall'immediato predecessore della Corsello, che riferiva di avere, a fronte della cogente esigenza di recuperare gli indebiti in questione, interpellato l'Avvocatura dello Stato, la quale aveva già prospettato la possibilità di effettuare compensazioni a valere sui fondi comunitari, così rivelando che un tale strumento di recupero era già stato ventilato in epoca anteriore.

Nè possono essere revocati in dubbio i requisiti di omogeneità, esigibilità, liquidità e certezza richiesti affinché possa operare la compensazione secondo il diritto civile nazionale.

Quanto alla violazione dell'art. 80 del Regolamento europeo, nella sentenza impugnata si evidenzia che i rilievi formulati dal L'OLAF attenevano unicamente alla eventuale incidenza della procedura di compensazione sulla quota di finanziamento imputabile al [OSCURATO:PERSONA] e non su quella del medesimo finanziamento imputabile al bilancio regionale.

2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Palermo deducendo, come unico motivo, il vizio di motivazione della sentenza, nella parte in cui sostiene la mancanza di prova circa il fatto che la procedura recuperatoria fosse stata istigata o rafforzata dall'imputata .

La Corte ha valorizzato, come unico atto riconducibile alla Monterosso, la diffida stragiudiziale del 17 ottobre 2013, sottovalutando la scansione temporale delle procedure di recupero del credito, dando rilievo a circostanze riferite de relato e smentite dalle risultanze processuali, non tenendo in alcun conto le modalità del tutto arbitrarie con cui si era proceduto al recupero dei crediti tramite l'emissione di mandati di pagamento a favore della Regione Siciliana a valere sugli acconti spettanti agli enti professionali relativi a finanziamenti europei nell'ambito della annualità di cui all'avviso 20/2011, interpretando in maniera palesemente arbitraria le normative nazionali e comunitarie.

La Corte ha omesso di valutare l'assoluta anomalia della procedura di recupero del credito adottata da [OSCURATO:PERSONA], procedura, non solo palesemente in contrasto con !a normativa nazionale ed europea, ma che era stata adottata e scandita temporalmente per il solo ed esclusivo interesse di Monterosso e non certo per il fine ultimo dell'interesse del bilancio regionale.

Inoltre, la Corsello, nella sua qualità, avrebbe potuto dare esecuzione alla sentenza di condanna emessa dalla Corte dei conti e quindi recuperare le somme in danno dei numerosi condannati; ovvero recuperare gli extra budget agendo in compensazione sui fondi regionali da corrispondere agli enti in sede di saldo sui progetti non ancora rendicontati.

Nulla riferisce la Corte territoriale sulla anomalia della procedura, evidentemente sollecitata nell'esclusivo interesse della imputata, che aveva "smosso le acque" con l'atto di diffida del 17 ottobre 2013 per potere rimanere indenne dal giudizio di responsabilità che sarebbe svolto entro breve tempo.

Ancora più meritevole di censura è la circostanza che la sentenza procede a una errata interpretazione di norme poste a fondamento della motivazione assolutoria.

L'art. 80 del Regolamento europeo sancisce che gli Stati membri si accertano che gli organismi responsabili dei pagamenti assicurino che í beneficiari ricevano l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integrità; non si applica, invece, nessuna detrazione o trattenuta che porti alla riduzione di detti importi.

L'interesse tutelato è quello dei beneficiari, i quali devono ricevere l'importo integrale del contributo comunitario. /L'imputata( evidenzia anche che, in materia di compensazioni da recupero coattivo dei crediti vantati dall'amministrazione nei confronti dei privati, in ambito nazionale vige il disposto del Regio Decreto 06/03/1910, procedimento speciale avente, come limite, che il credito da recuperare sia certo liquido ed esigibile.

3. La difesa dell'imputata ha depositato memoria, con cui propugna la declaratoria di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 608 comma 1-bis cod. proc. pen., giacchè, trattandosi di sentenza di appello confermativa di sentenza di assoluzione emessa dal giudice di prime cure, il ricorrente avrebbe dovuto proporre atto di impugnazione unicareatte per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 606 cod. proc. pen., e non per quello di cui alla lett. e).

Si chiede, inoltre, l'inammissibilità del ricorso, perché manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile sotto diversi aspetti.

2. Deve, preliminarmente, osservarsi, che il Procuratore Generale lamenta sostanzialmente un vizio di motivazione, mentre il ricorso poteva essere proposto solo per violazione di legge, ai sensi dell'art. 608 cod. proc. pen.

La norma in questione trova, infatti, fondamento, non solo in esigenze deflattive, ma anche nella presunzione di non colpevolezza, stabilizzata dall'esito assolutorio dei due gradì di giudizio di merito, con approfondimento di aspetti e di elementi di fatto, non rivisitabili né riesaminabili in sede di legittimità sotto il profilo delle incongruenze motivazionali, posto che la presenza di due pronunce assolutorie di per sé denota l'esistenza di un ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato.

La sussistenza o meno della colpevolezza dell'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio", secondo quanto richiesto, ai fini della condanna, dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. costituisce la risultante di una valutazione e la previsione di un secondo grado di giurisdizione trova giustificazione proprio nell'opportunità di una verifica piena della correttezza delle valutazioni del giudice di primo grado, sicché il potere di impugnazione riconosciuto al Pubblico Ministero soccombente trova ragione nella necessità di verificare la ricorrenza di possibili errori compiuti dal primo giudice.

Pertanto, poiché il secondo grado mira a raggiungere un giudizio di "certezza" sulla colpevolezza dell'imputato, il conforme esito assolutorio dei giudizi di merito rafforza la presunzione di non colpevolezza e, attestandlo l'esistenza del ragionevole dubbio sul punto, giustifica la riduzione dei margini di impugnazione della pubblica accusa, limitati alla sola violazione di legge (Sez. 6, n. 5621 del 11/12/2020 -dep. 12/02/2021-, Mannino, Rv. 280631 - 01).

Proprio in merito al canone di giudizio necessario ai fini della sentenza di condanna, questa Corte ha, inoltre, affermato il principio secondo cui "per effetto del rilievo dato alla introduzione del canone «al di là di ogni ragionevole dubbio», inserito nel comma 1 dell'art. 533 cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (ma già individuato dalla giurisprudenza quale inderogabile regola di giudizio: v.

Sez.

U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222139), si è più volte avuto modo di puntualizzare che nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria, non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, occorrendo una "forza persuasiva superiore", tale da far venire meno "ogni ragionevole dubbio", posto che «la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, ma la mera non certezza della colpevolezza" (Sez.

U, n.27620 de128/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486 - 01). 3.In ogni caso, il ricorso è manifestamente infondato.

3.1. Nella specie, infatti, non è riscontrabile il paradigma normativo dell'art.314 cod. pen., essendosi in presenza di un utilizzo dei fondi nell'interesse pubblico, a nulla rilevando il convergente interesse privatistico, evidenziato in ricorso, posto che, in tema di peculato, solo l'utilizzo per finalità esclusivamente personali ed estranee a quelle istituzionali di denaro pubblico determina la "distrazione" dello stesso, mentre il reato non è ravvisabile nei casi in cui l'interesse privato dell'agente e quelli istituzionale dell'ente siano sincroni e sovrapponibili, non risultando in alcun modo contrastanti (Sez. 6, n. 36496 del :30/09/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280295 - 02).

Occorre, anche, rammentare come, con la riforma operata con la legge 26 aprile 1990, n. 86, nel riscrivere la fattispecie iincriminatrice di cui all'art. 314 cod. pen., il legislatore abbia eliminato dalla previsione normativa la condotta della "distrazione", lasciando - quale condotta tipica esclusiva - la sola "appropriazione".

Costituisce, inoltre, principio di diritto ormai consolidato - e pienamente condiviso dal Collegio - che, nel delitto di peculato, il concetto di "appropriazione" comprende anche la condotta di "distrazione", in quanto imprimere alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo del possesso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari e, quindi, impadronirsene (Sez. 6, n. 25258 del 04/06/2014, Cherchi, Rv. 260070-01).

Ciò nondimeno, affinché possa essere ravvisata la condotta distrattiva dante luogo al reato, è necessario che il pubblico agente abbia impiegato le risorse - di cui aveva la disponibilità per le finalità pubbliche istituzionalmente previste - ai fini del soddisfacimento di finalità private, individuali, traendo cioè un vantaggio personale.

Non è difatti configurabile l'appropriazione - necessaria ad integrare il delitto in esame - nell'ipotesi in cui la disposizione di risorse pubbliche avvenga per finalità diverse da quelle specificamente previste, ma pur sempre nell'ambito delle attribuzioni del ruolo istituzionale svolto dall'agente pubblico in virtù delle norme organizzative dell'ente, perché in questa situazione permane la connessione fra la res ed il dominus e, quindi, la legittimità del possesso (Sez. 6, n. 699 del 20/06/201

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Palermo nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi del ricorso; letta la memoria depositata dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d. appello di Palermo ha confermato la sentenza resa in data 1 febbraio 2018 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, che assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato peculato, commesso da aprile a dicembre del 2013, per non avere commesso il fatto. L'ipotesi contestata riguarda l'attivazione, da parte dell'imputata - Segretario Generale presso la Presidenza della Regione siciliana e, fino al giugno 2010, dirigente generale del dipartimento istruzione e formazione professionale- in concorso con [OSCURATO:PERSONA], dirigente generale del dipartimento della formazione professionale, nonché autorità di gestione del fondò sociale europeo nel periodo 2007/2013 - esecutrice materiale -, del rec:upero di somme, indebitamente versate nel giugno e nel dicembre 2009 a enti di formazione professionale, attraverso la compensazione con altre risorse destinate agli enti stessi (in particolare con dei controcrediti che gli stessi enti debitori vantavano a titolo di acconto sulle spettanze del c.d. "Avviso 20", ossia di un altro bando per attività formative, che utilizzava, però, i finanziamenti erogati dall'Unione europea), che venivano accantonate o incamerate al bilancio regionale. Ciò, al fine di tenere indenne la prima da responsabilità erariale derivante dall'avere in precedenza corrisposto in eccedenza, dunque indebitamente, le somme suddette. Condotta attuata in violazione dell'art. 80 del Regolamento comunitario 1083/2000, che impedisce la applicazione di detrazioni o trattenute di altro genere che portino alla riduzione di importi per i beneficiari, sia della normativa nazionale che regola i presupposti di operatività della compensazione. I giudici di merito hanno sottolineato la assenza di prove dirette ad asseverare la asserita induzione posta in essere dalla imputata, evidenziando anche le dichiarazioni dall'immediato predecessore della Corsello, che riferiva di avere, a fronte della cogente esigenza di recuperare gli indebiti in questione, interpellato l'Avvocatura dello Stato, la quale aveva già prospettato la possibilità di effettuare compensazioni a valere sui fondi comunitari, così rivelando che un tale strumento di recupero era già stato ventilato in epoca anteriore. Nè possono essere revocati in dubbio i requisiti di omogeneità, esigibilità, liquidità e certezza richiesti affinché possa operare la compensazione secondo il diritto civile nazionale. Quanto alla violazione dell'art. 80 del Regolamento europeo, nella sentenza impugnata si evidenzia che i rilievi formulati dal L'OLAF attenevano unicamente alla eventuale incidenza della procedura di compensazione sulla quota di finanziamento imputabile al [OSCURATO:PERSONA] e non su quella del medesimo finanziamento imputabile al bilancio regionale. 2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Palermo deducendo, come unico motivo, il vizio di motivazione della sentenza, nella parte in cui sostiene la mancanza di prova circa il fatto che la procedura recuperatoria fosse stata istigata o rafforzata dall'imputata . La Corte ha valorizzato, come unico atto riconducibile alla Monterosso, la diffida stragiudiziale del 17 ottobre 2013, sottovalutando la scansione temporale delle procedure di recupero del credito, dando rilievo a circostanze riferite de relato e smentite dalle risultanze processuali, non tenendo in alcun conto le modalità del tutto arbitrarie con cui si era proceduto al recupero dei crediti tramite l'emissione di mandati di pagamento a favore della Regione Siciliana a valere sugli acconti spettanti agli enti professionali relativi a finanziamenti europei nell'ambito della annualità di cui all'avviso 20/2011, interpretando in maniera palesemente arbitraria le normative nazionali e comunitarie. La Corte ha omesso di valutare l'assoluta anomalia della procedura di recupero del credito adottata da [OSCURATO:PERSONA], procedura, non solo palesemente in contrasto con !a normativa nazionale ed europea, ma che era stata adottata e scandita temporalmente per il solo ed esclusivo interesse di Monterosso e non certo per il fine ultimo dell'interesse del bilancio regionale. Inoltre, la Corsello, nella sua qualità, avrebbe potuto dare esecuzione alla sentenza di condanna emessa dalla Corte dei conti e quindi recuperare le somme in danno dei numerosi condannati; ovvero recuperare gli extra budget agendo in compensazione sui fondi regionali da corrispondere agli enti in sede di saldo sui progetti non ancora rendicontati. Nulla riferisce la Corte territoriale sulla anomalia della procedura, evidentemente sollecitata nell'esclusivo interesse della imputata, che aveva "smosso le acque" con l'atto di diffida del 17 ottobre 2013 per potere rimanere indenne dal giudizio di responsabilità che sarebbe svolto entro breve tempo. Ancora più meritevole di censura è la circostanza che la sentenza procede a una errata interpretazione di norme poste a fondamento della motivazione assolutoria. L'art. 80 del Regolamento europeo sancisce che gli Stati membri si accertano che gli organismi responsabili dei pagamenti assicurino che í beneficiari ricevano l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integrità; non si applica, invece, nessuna detrazione o trattenuta che porti alla riduzione di detti importi. L'interesse tutelato è quello dei beneficiari, i quali devono ricevere l'importo integrale del contributo comunitario. /L'imputata( evidenzia anche che, in materia di compensazioni da recupero coattivo dei crediti vantati dall'amministrazione nei confronti dei privati, in ambito nazionale vige il disposto del Regio Decreto 06/03/1910, procedimento speciale avente, come limite, che il credito da recuperare sia certo liquido ed esigibile. 3. La difesa dell'imputata ha depositato memoria, con cui propugna la declaratoria di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 608 comma 1-bis cod. proc. pen., giacchè, trattandosi di sentenza di appello confermativa di sentenza di assoluzione emessa dal giudice di prime cure, il ricorrente avrebbe dovuto proporre atto di impugnazione unicareatte per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 606 cod. proc. pen., e non per quello di cui alla lett. e). Si chiede, inoltre, l'inammissibilità del ricorso, perché manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile sotto diversi aspetti. 2. Deve, preliminarmente, osservarsi, che il Procuratore Generale lamenta sostanzialmente un vizio di motivazione, mentre il ricorso poteva essere proposto solo per violazione di legge, ai sensi dell'art. 608 cod. proc. pen. La norma in questione trova, infatti, fondamento, non solo in esigenze deflattive, ma anche nella presunzione di non colpevolezza, stabilizzata dall'esito assolutorio dei due gradì di giudizio di merito, con approfondimento di aspetti e di elementi di fatto, non rivisitabili né riesaminabili in sede di legittimità sotto il profilo delle incongruenze motivazionali, posto che la presenza di due pronunce assolutorie di per sé denota l'esistenza di un ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato. La sussistenza o meno della colpevolezza dell'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio", secondo quanto richiesto, ai fini della condanna, dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. costituisce la risultante di una valutazione e la previsione di un secondo grado di giurisdizione trova giustificazione proprio nell'opportunità di una verifica piena della correttezza delle valutazioni del giudice di primo grado, sicché il potere di impugnazione riconosciuto al Pubblico Ministero soccombente trova ragione nella necessità di verificare la ricorrenza di possibili errori compiuti dal primo giudice. Pertanto, poiché il secondo grado mira a raggiungere un giudizio di "certezza" sulla colpevolezza dell'imputato, il conforme esito assolutorio dei giudizi di merito rafforza la presunzione di non colpevolezza e, attestandlo l'esistenza del ragionevole dubbio sul punto, giustifica la riduzione dei margini di impugnazione della pubblica accusa, limitati alla sola violazione di legge (Sez. 6, n. 5621 del 11/12/2020 -dep. 12/02/2021-, Mannino, Rv. 280631 - 01). Proprio in merito al canone di giudizio necessario ai fini della sentenza di condanna, questa Corte ha, inoltre, affermato il principio secondo cui "per effetto del rilievo dato alla introduzione del canone «al di là di ogni ragionevole dubbio», inserito nel comma 1 dell'art. 533 cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (ma già individuato dalla giurisprudenza quale inderogabile regola di giudizio: v. Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222139), si è più volte avuto modo di puntualizzare che nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria, non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, occorrendo una "forza persuasiva superiore", tale da far venire meno "ogni ragionevole dubbio", posto che «la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, ma la mera non certezza della colpevolezza" (Sez. U, n.27620 de128/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486 - 01). 3.In ogni caso, il ricorso è manifestamente infondato. 3.1. Nella specie, infatti, non è riscontrabile il paradigma normativo dell'art.314 cod. pen., essendosi in presenza di un utilizzo dei fondi nell'interesse pubblico, a nulla rilevando il convergente interesse privatistico, evidenziato in ricorso, posto che, in tema di peculato, solo l'utilizzo per finalità esclusivamente personali ed estranee a quelle istituzionali di denaro pubblico determina la "distrazione" dello stesso, mentre il reato non è ravvisabile nei casi in cui l'interesse privato dell'agente e quelli istituzionale dell'ente siano sincroni e sovrapponibili, non risultando in alcun modo contrastanti (Sez. 6, n. 36496 del :30/09/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280295 - 02). Occorre, anche, rammentare come, con la riforma operata con la legge 26 aprile 1990, n. 86, nel riscrivere la fattispecie iincriminatrice di cui all'art. 314 cod. pen., il legislatore abbia eliminato dalla previsione normativa la condotta della "distrazione", lasciando - quale condotta tipica esclusiva - la sola "appropriazione". Costituisce, inoltre, principio di diritto ormai consolidato - e pienamente condiviso dal Collegio - che, nel delitto di peculato, il concetto di "appropriazione" comprende anche la condotta di "distrazione", in quanto imprimere alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo del possesso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari e, quindi, impadronirsene (Sez. 6, n. 25258 del 04/06/2014, Cherchi, Rv. 260070-01). Ciò nondimeno, affinché possa essere ravvisata la condotta distrattiva dante luogo al reato, è necessario che il pubblico agente abbia impiegato le risorse - di cui aveva la disponibilità per le finalità pubbliche istituzionalmente previste - ai fini del soddisfacimento di finalità private, individuali, traendo cioè un vantaggio personale. Non è difatti configurabile l'appropriazione - necessaria ad integrare il delitto in esame - nell'ipotesi in cui la disposizione di risorse pubbliche avvenga per finalità diverse da quelle specificamente previste, ma pur sempre nell'ambito delle attribuzioni del ruolo istituzionale svolto dall'agente pubblico in virtù delle norme organizzative dell'ente, perché in questa situazione permane la connessione fra la res ed il dominus e, quindi, la legittimità del possesso (Sez. 6, n. 699 del 20/06/201
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