CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 43994/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Firenze ha respinto la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 12 gennaio 2022 che gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di Clli all'art. 74 d.P.R. 309/1990 e per più episodi di commercio di sostanza stupefacente del tipo cocaina inviata in Italia e ricevuta in Lombardia dai correi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per l'area lombarda e [OSCURATO:PERSONA] per quella fiorentina. Il ricorrente è stato consegnato all'autorità giudiziaria italiana in forza di mandato di arresto europeo il 6 maggio 2022. 2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia: 2.1. inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (artt. 143, 109, 302 cod. proc. pen. art. 6, CEDU) per omessa consegna e traduzione all'indagato alloglotta, di cittadinanza marocchina, dell'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere sicché l'indagato non aveva potuto difendersi personalmente nel corso dell'interrogatorio di garanzia durante il quale il giudice aveva conferito incarico di traduzione dell'ordinanza ad un interprete di lingua araba, diversa dalla madre lingua dell'indagato che è quella berbera con la previsione del deposito entro quindici giorni e conseguente violazione del termine di giorni cinque per il valido interrogatorio di garanzia della persona sottoposta a misura della custodia cautelare in carcere; 2.2. inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale, in relazione alle disposizioni in materia di giurisdizione dello Stato italiano perché il reato associativo ascritto all'indagato sarebbe stato commesso in Olanda dove il ricorrente, ritenuto fornitore delle partite di cocaina pervenute attraverso il porto di Rotterdam, si sarebbe accordato con il corriere [OSCURATO:PERSONA] (nel ricorso il dichiarante viene sempre indicato con tale nome mentre nell'ordinanza si fa ad esso riferimento come [OSCURATO:PERSONA], ma si tratta all'evidenza della stessa persona) per il trasporto e consegna in Italia; 2.3. erronea applicazione della disposizione di cui all'art. 4 della I. 16 marzo 2016, n. 146, potendo tale aggravante accedere solo ai reati cd. fine e, pertanto, erroneamente applicata al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, anche ai fini della determinazione della giurisdizione e della competenza del Tribunale di Firenze, luogo in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto in arresto perché trovato in possesso di kg. 5,5 di cocaina, occultata a bordo di un'autovettura in suo possesso. Anche a volere ritenere attendibili le dichiarazioni collaborative di [OSCURATO:PERSONA] il pactum sceleris si era concluso in Olanda, luogo in cui era stato acquistato e conservato lo stupefacente e luogo dal quale partivano, dopo essere stati approntati in un garage della città di Rotterdam, i mezzi per il trasporto; 2.4. violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità del reato associativo e del contributo partecipativo del ricorrente individuato sulla scorta delle generiche dichiarazioni, prive di riscontro, di [OSCURATO:PERSONA] che, in sede di individuazione fotografica, aveva sì indicato il ricorrente ma dubitativamente, e, comunque, in assenza di elementi concludenti ai fini della ricostruzione di un suo contributo materiale alla condotta illecita; 2.5. erronea applicazione dell'art. 192, cod. proc. pen, in relazione alla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA], indagato di reato connesso. I criteri di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. impongono la valutazione di attendibilità soggettiva del dichiarante e l'esistenza di riscontri individualizzanti estrinseci alle sue dichiarazioni, riscontri nel caso carenti non essendo stati accertati contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] e l'indagato; 2.6. vizi cumulativi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari inerenti al pericolo di fuga o a quello di reiterazione di reati dello stesso genere: [OSCURATO:PERSONA] vive, infatti, stabilmente in Olanda con la moglie e tre figli ed è persona incensurata. 3.11 ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del :18 dicembre 2020 e i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati. 2. Le eccezioni processuali formulate con il primo e secondo motivo di ricorso sono state decise, nel senso della manifesta infondatezza, dal Tribunale del riesame che ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte in materia. Quanto al primo motivo il Tribunale con una ricostruzione in fatto non seriamente contestata dal ricorso - che si limita a rivendicare la sola conoscenza della lingua berbera da parte dell'indagato e la mancata conoscenza della lingua araba, in cui si esprimeva l'interprete - ha evidenziato che l'ordinanza cautelare, in lingua italiana, era stata notificata a [OSCURATO:PERSONA] il 6 maggio 2022, tre giorni prima dell'interrogatorio di garanzia durante il quale l'indagato aveva comunicato, in lingua araba, con l'interprete che lo aveva informato sia dei suoi diritti che del contenuto dell'ordinanza stessa e che aveva raccolto la dichiarazione dell'indagato di avvalersi della facoltà di non rispondere, dichiarazione che era stata esplicitata dal difensore presente con la difficoltà di venire a conoscenza del contenuto degli atti.Giova rammentare che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, l'obbligo di traduzione della ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del cittadino straniero, codificato dall'art. 143 cod. proc. peri., come modificato dall'art. 1, comma primo, lett. b, d. lgs. 4 marzo 2014, n. 32, è soddisfatto, una volta eseguito il provvedimento, o dalla traduzione in lingua a lui nota (anche in applicazione dell'art. 94, comma 1 -bis, disp. att. cod. proc. pen.), ovvero dalla nomina, in sede di interrogatorio di garanzia, di un interprete che traduca le contestazioni mossegli, rendendolo edotto delle ragioni che hanno determinato l'emissione del provvedimento nei suoi confronti. In tal caso non è ravvisabile, in relazione all'attività processuale compiuta dal giudice e, in particolare con riferimento al tempestivo interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale ai sensi dell'art. 294, cod. proc. pen., alcuna nullità e la garanzia della difesa personale è assolta attraverso la previsione che la decorrenza del termine per impugnare il provvedimento è differita al momento in cui il destinatario ne abbia compreso il contenuto (cfr., in materia di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza messa dal Tribunale del Riesane, Sez. 5, n. 10993 del 05/12/2019, dep. 2020, Chanaa, Rv. 278883). La previsione della nullità, a regime intermedio, dell'omessa traduzione dell'ordinanza fin dalla sua emissione, qualora l'indagato straniero non conosca la lingua italiana, incide invece sulla configurabilità o meno dell'assoluto impedimento, ai sensi dell'art. 294, comma 2, cod. proc. pen. ai fini dell'espletamento dell'interrogatorio di garanzia, e, in tal caso, si è ritenuto che il termine di cinque giorni per l'interrogatorio di garanzia decorre dalla data di deposito della traduzione, con la conseguente perdita di efficacia della misura in caso di omesso interrogatorio entro il termine predetto, ovvero di traduzione disposta o effettuata in un termine "incongruo" (Sez. 4, n. 33802 del 18/05/2017, Ojeareghan, Rv. 270610). Il presupposto della operatività di tale regola, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa che la interpreta quale regola di sistema in forza della previsione di cui all'art. 143 cod. proc. pen., è, evidentemente, costituito dalla circostanza che l'interrogatorio si sia svolto in assenza dell'interprete pura avendo l'autorità giudiziaria contezza che l'indagato, cittadino straniero, non conoscesse la lingua italiana ed è diretta a sanzionare, con la perdita di efficacia, il pretestuoso "allungamento" del termine per lo svolgimento dell'interrogatorio di garanzia. 3. Anche l'eccezione relativa alla carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana è stata correttamente disattesa dal Tribunale del riesame che ha evidenziato come la contestazione elevata a carico di [OSCURATO:PERSONA] è relativa alla costituzione di un'associazione a delinquere volta ad introdurre in Italia cocaina diretta al mercato lombardo e a quello toscano. Un accordo, disvelato dall'arresto a Firenze di [OSCURATO:PERSONA] e dalle dichiarazioni di questi, accordo che, secondo la ricostruzione accusatoria, era intervenuto anche con persone stabilmente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] smercio della droga importata e fornivano mezzi agli associati (in particolare telefoni criptati per impedire le intercettazioni), persone che erano parti necessarie del reato associativo e del sottostante accordo. Premesso che la disposizione recata dall'art. 6 cod. pen. interpreta e definisce l'interessa dello Stato a punire coloro che, in qualche modo, abbiano posto in essere una attività illecita che abbia violato le norme penali, attribuendo così valenza espansiva ad una frazione di attività commessa nel territorio dello Stato anche da taluno che partecipi al sodalizio, in modo che l'applicazione della norma penale si estenda a tutti i compartecipi ed a tutta l'attività criminosa dovunque realizzata, rileva il Collegio che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, può attribuirsi importanza, al fine di verificare in quale luogo è divenuta concretamente operativa la struttura dell'associazione, anche al luogo in cui sono stati realizzati i singoli delitti commessi in attuazione del programma criminoso, quando essi stessi rivelino, per il numero e la consistenza, il luogo di operatività della predetta struttura (Sez. 6, n. 10088 del 19/01/2011, Albanese, Rv. 249636). Il criterio centrale ai fini della individuazione del luogo di commissione del reato e, quindi della determinazione della giurisdizione italiana e della competenza del Tribunale di Firenze, è costituito dalla individuazione della base operativa della struttura associativa e, a questo riguardo, fa individuazione delle operazioni di importazione in Italia, e fra queste quelle curate da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] e la successiva commercializzazione della droga hanno, senza cadute logiche, fondato la conclusione del Tribunale che le condotte principali nelle quali si estrinsecava il reato associativo, avevano avuto svolgimento in Italia in stretto collegamento con gruppi che operavano in Olanda, avvalendosi dell'odierno ricorrente per l'acquisto della droga attraverso fornitori di origine araba operativi ivi e in altri Paesi. 4. Le considerazioni volte al punto che precede e la ricostruzione del Tribunale del Riesame, che ha individuato il ricorrente come cerniera di collegamento tra il gruppo operante in Italia e i fornitori operanti in diversi Paesi per il reperimento e acquisto di droga, giustificano la contestazione dell'aggravante della transnazionalità che non è ontologicamente incompatibile con il reato associativo in materia di stupefacenti, secondo la tesi prospettata dal ricorrente, purché l'aggravante sia ricostruita sulla base della operatività di diverse strutture o gruppi dediti al traffico internazionale, piuttosto che sullo svolgimento di specifiche condotte illecite di acquisto e smercio dello stupefacente.5. Sono generici e manifestamente infondati i rilievi che contestano la individuazione del ricorrente che è stato indicato dalle autoril:à di polizia belga e olandesi come utilizzatore delle utenze coinvolte nelle indagini e risultate al centro dei contatti per i rifornimenti di cocaina gestiti da [OSCURATO:PERSONA], che, in termini convergenti con le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ha poi indicato [OSCURATO:PERSONA] come fornitore di droga che Ktira aveva fatto ritirare da una persona di sua fiducia, in almeno due occasioni, per immetterla sul mercato milanese e con il quale Ktira era direttamente in contatto sia per procurarsi un'auto (tipo chevrolet) con doppio fondo che per incontrare, a Milano, un uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) con il quale effettivamente Ktira si era incontrato e dal quale aveva ricevuto telefoni criptati. Il Tribunale ha esaminato l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], rese all'indomani del suo arresto avvenuto mentre trasportava a Firenze cinque chilogrammi di cocaina - operazione che era la terza di analoghe svolte con modalità similari - e ha sottolineato che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] avevano trovato conferma nei riconoscimenti ambientali dei luoghi di consegna della droga (indicazioni di strade, località, esercizi commerciali). Soprattutto il Tribunale ha valorizzato, quali riscontri esterni a carico del ricorrente, le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] che convergono con quelle rese da [OSCURATO:PERSONA] nel descrivere la struttura associativa e il ruolo e attività dell'indagato e che sono state comprovate anche dalle risultanze delle intercettazioni intervenute tra Ktira e l'odierno ricorrente: le dichiarazioni di Ktira, quelle di GhacIdari Ghaddari e le risultanze delle intercettazioni convergono, pertanto, nella individuazione del ricorrente che ha operato con uniformità e reiterazione di condotte, in vista dell'approvvigionamento di droga in quantità elevate, realizzando un flusso continuo verso l'Italia e occupandosi anche di procurare mezzi operativi, telefoni cellulari e auto con doppio fondo. Il ricorso, da qui la sua genericità e aspecificità, non si confronta con tale complessa ricostruzione concentrando i rilievi critici solo sulle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. In presenza di una motivazione esauriente dell'ordinanza impugnata sull'attendibilità dei dichiaranti e sui riscontri esterni, non residua spazio per la configurabilità del vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. poiché la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, com ma 1, lett. b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.G./ 6.L'ordinanza impugnata, in presenza di condotte reiterate e uniformi, praticate per un apprezzabile periodo di tempo ([OSCURATO:PERSONA] ha descritto operazioni di importazione in Italia reiterate negli anni 201E; e 2019 e analoga operazione verso la Spagna, nella città di Murcia; l'arresto in flagranza di reato nell'agosto 2020 di [OSCURATO:PERSONA], individuato come fornitore dell'odierno ricorrente), ha apprezzato il contributo del ricorrente come espressivo di inserimento nel commercio internazionale di stupefacenti a livello professionale sia per il tempo dedicato a tale attività che per il livello quantitativo e continuità degli approvvigionamenti e, pertanto, senza cadute logiche, ha ritenuto la condotta illecita sintomatica di pericolosità sociale ai sensi dell'art. 274, lett. c) cod. proc. pen., nulla è detto, infatti, sul pericolo di fuga, rispetto alla quale è evidentemente recessivo lo stato di incensuratezza del ricorrente. Si tratta, ad avviso del Collegio, di una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che ha tenuto conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità dell'indagato e del contesto socio- ambientale, analisi approfondita in termini adeguati in relazione all'epoca, non risalente, dei fatti. 7.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata in dispositivo a favore della cassa delle ammende. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de