CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 maggio 2024
Cassazione n. 13712/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29907/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 3089/2022depositata il 10/05/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza alcuna statuizione sulle spese di lite,stante la mancata costituzione della parte intimata, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il10/05/2024 [OSCURATO:PERSONA]