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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 23335/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34409/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatopresso il suo studio in Roma, via Alberico II 5 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’Avvocatura di [OSCURATO:PERSONA]- tale in Roma, via del Tempio di Giove 21 -controricorrente - avverso la sentenza n. 15504 delTRIBUNALE [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/6/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] .F [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all’esecuzione mobiliare promossa nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento delle spese liquidate con la sentenza n. 21520/2013 del Tribunale di Roma; l’Amministrazione affermava di aver soddisfatto il credito, emettendo mandato di pagamento di Euro 970,78 e dandone comunicazione al [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva invece intrapreso la procedura per la somma pre- cettata di Euro 1.449,85. 2.Sospesa la procedura e riassunta la causa, il Giudice di Pace di Roma accoglieva l’opposizione con la sentenza n. 37504 del 15/11/2016. 3.La decisione veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA]. 4.Con la sentenza n. 15504 del 24/7/2019 il Tribunale di Roma ri- gettava l’appello; il giudice di merito rilevava che l’obbligazione pecu- niaria della pubblica amministrazione era stata adempiuta con formale offerta (eseguita con comunicazione) delle somme dovute, né tale of- ferta poteva reputarsi parziale perché comprensiva degli importi liqui- dati e delle prestazioni successive al deposito della sentenza azionata come titolo; aggiungeva altresì che il minimo scostamento tra quanto offerto da [OSCURATO:PERSONA] e la pretesa creditoria era sostanzialmente irrilevante, conformemente a quanto statuito da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4228 del 03/03/2015. 5.Avverso la predetta decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

R [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorrente, con motivo formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 , cod. proc. civ., deduce «violazione o falsa applicazione degli artt. 1181, 1206 e ss. cod. civ., 91, 96, 132 c. 2° n. 4 c.p.c., 118 c. 2° disp. att., art.

D.L. n. 669/96, art. 147 L. n. 388 del 23.12.00, L. n. 576/80, art. 11 DPR 633/72, Direttiva 2000/35/CE del 29/6/2000, 3 24, 28, 97 e 111 Cost. in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. –[OSCURATO:PERSONA] D.M. nn. 127/04 e 140/12 – Adempimento parziale – Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discus- sione». 2.Già la rubrica della censura, sopra riportata, è sufficiente ad indi- care che in un unico motivo (sviluppato dalla pagina 9 alla pagina 30 del ricorso) il ricorrente ha mescolato e sovrapposto ragioni di impugna- zione eterogenee, ricondotte alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., con una formulazione inidonea a prospettare con chiarezza le doglianze svolte e a consentirne un se- parato esame (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011, Rv. 619790-01; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018, Rv. 651324-01; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 39169 del 09/12/2021, Rv. 663425-02). 3.Inoltre, a dispetto dell’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., l’elencazione di un coacervo di norme asseritamente violate (incluse di- sposizioni di natura tributaria e sovranazionale) manca del successivo puntuale sviluppo della critica, posto che le ripetitive doglianze non si concretizzano nell’esame del contenuto precettivo delle disposizioni e nel suo specifico raffronto con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020, Rv. 659448-01). 4.In realtà, è l’intero ricorso che contiene un’esposizione confusa, frammentaria e lacunosa della vicenda processuale, per la cui (quanto- meno superficiale) comprensione sarebbe –inammissibilmente –neces- sario attingere alla sentenza impugnata e al controricorso: basta osser- vare che dall’atto introduttivo non si evincono l’indicazione e il contenuto del titolo esecutivo azionato (elemento indefettibile per valutare la cor- rettezza delle statuizioni dei giudici che hanno ritenuto satisfattiva l’of- ferta dell’Amministrazione), né il testo e le voci dell’atto di intimazione che l’odierno ricorrente ritiene insoluto.Il ricorso, dunque, non soddisfa neanche lo specifico requisito di contenuto-forma prescrittodall’art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., il quale deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata ( ex multis , Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17830 del 26/8/2020). 5.Peraltro, nonostante la lunghezza delle argomentazioni ( non di rado neppure attinenti alla fattispecie), il ricorrente omette di confron- tarsi specificamente con le due rationes decidendi che sorreggono la pronuncia: - la comunicazione dell’ Amministrazione con cui viene portata a cono- scenza del creditore l’avvenuta emissione del mandato di pagamento, ancorché senza trasmettere copia del mandato, esclude che il creditore possa fare ricorso all’azione esecutiva e intimare il precetto, atteso che i pagamenti dell’ente locale vengono eseguiti attraverso il tesoriere e nella sede di questo (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23084 del 16/11/2005, Rv. 585557-01, e, più recentemente, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 77 del 04/01/2022.

Rv. 663521-01); -un residuo credito di entità economica oggettivamente minima esclude l’interesse a promuovere l’espropriazione forzata (Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 4228 del 03/03/2015, Rv. 634704-01).

Infatti, nell’atto introduttivo [OSCURATO:PERSONA] fa reiterato riferimento alla discrasia rispetto alla somma precettata (Euro 1.449,85), ma non spiega affatto né perché tale importo debba ritenersi corretto (in con- trasto con le statuizioni dei giudici di merito), né per quale ragione abbia mancato di considerare il pagamento di Euro 970,78 eseguito dall’Am- ministrazione e come e perché dal credito originario, detratto tale pa- gamento, possa essere giunto ad una simile somma complessiva: e tanto, per di più, dinanzi all’analitica ricostruzione operata nella qui gra- vata sentenza. 6.In conclusione, il ricorso va dichiaratoinammissibile; ne consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legit- timità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella mi- sura indicata nel dispositivo. 7.L’evidente inammissibilità del ricorso e del motivo costituisce ele- mento idoneo e sufficiente a considerare temeraria, ai fini dell’art. 96, comma 3, proc. civ., l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA].

Come già ritenuto da numerosi precedenti di questa Corte, «la pro- posizione di un ricorso per cassazione fondato su motivi palesemente inammissibili, rende l’impugnazione incompatibile con un quadro ordi- namentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art. 6 CEDU) e dall’altra, deve te- nere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del pro- cesso e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie; essa, pertanto, costituisce condotta oggettivamente valutabile come “abuso del processo”, poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad essere sanzionata con la con- danna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, comma 3, c.p.c., la quale configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l’accertamento dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa dell’agente ma unicamente quello della sua condotta processual- mente abusiva, consistente nell’avere agito o resistito pretestuosa- mente.» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22208 del 04/08/2021, Rv. 662202-01; analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19285 del 29/09/2016, Rv. 642115-01 e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5725 del 27/02/2019, Rv. 652838-02).In applicazione della menzionata disposizione, dunque, si condanna ilricorrente al pagamento, in favore della controricorrent e , dell ’ ulteriore importo, equitativamente determinato, di Euro 1.500,00. 8.Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 1.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge, nonché a pagare alla medesima controricorrente la somma di Euro 1.500,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34409/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatopresso il suo studio in Roma, via Alberico II 5 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’Avvocatura di [OSCURATO:PERSONA]- tale in Roma, via del Tempio di Giove 21 -controricorrente - avverso la sentenza n. 15504 delTRIBUNALE [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/6/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] .F [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all’esecuzione mobiliare promossa nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento delle spese liquidate con la sentenza n. 21520/2013 del Tribunale di Roma; l’Amministrazione affermava di aver soddisfatto il credito, emettendo mandato di pagamento di Euro 970,78 e dandone comunicazione al [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva invece intrapreso la procedura per la somma pre- cettata di Euro 1.449,85. 2.Sospesa la procedura e riassunta la causa, il Giudice di Pace di Roma accoglieva l’opposizione con la sentenza n. 37504 del 15/11/2016. 3.La decisione veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA]. 4.Con la sentenza n. 15504 del 24/7/2019 il Tribunale di Roma ri- gettava l’appello; il giudice di merito rilevava che l’obbligazione pecu- niaria della pubblica amministrazione era stata adempiuta con formale offerta (eseguita con comunicazione) delle somme dovute, né tale of- ferta poteva reputarsi parziale perché comprensiva degli importi liqui- dati e delle prestazioni successive al deposito della sentenza azionata come titolo; aggiungeva altresì che il minimo scostamento tra quanto offerto da [OSCURATO:PERSONA] e la pretesa creditoria era sostanzialmente irrilevante, conformemente a quanto statuito da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4228 del 03/03/2015. 5.Avverso la predetta decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. R [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorrente, con motivo formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 , cod. proc. civ., deduce «violazione o falsa applicazione degli artt. 1181, 1206 e ss. cod. civ., 91, 96, 132 c. 2° n. 4 c.p.c., 118 c. 2° disp. att., art. D.L. n. 669/96, art. 147 L. n. 388 del 23.12.00, L. n. 576/80, art. 11 DPR 633/72, Direttiva 2000/35/CE del 29/6/2000, 3 24, 28, 97 e 111 Cost. in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. –[OSCURATO:PERSONA] D.M. nn. 127/04 e 140/12 – Adempimento parziale – Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discus- sione». 2.Già la rubrica della censura, sopra riportata, è sufficiente ad indi- care che in un unico motivo (sviluppato dalla pagina 9 alla pagina 30 del ricorso) il ricorrente ha mescolato e sovrapposto ragioni di impugna- zione eterogenee, ricondotte alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., con una formulazione inidonea a prospettare con chiarezza le doglianze svolte e a consentirne un se- parato esame (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011, Rv. 619790-01; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018, Rv. 651324-01; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 39169 del 09/12/2021, Rv. 663425-02). 3.Inoltre, a dispetto dell’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., l’elencazione di un coacervo di norme asseritamente violate (incluse di- sposizioni di natura tributaria e sovranazionale) manca del successivo puntuale sviluppo della critica, posto che le ripetitive doglianze non si concretizzano nell’esame del contenuto precettivo delle disposizioni e nel suo specifico raffronto con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020, Rv. 659448-01). 4.In realtà, è l’intero ricorso che contiene un’esposizione confusa, frammentaria e lacunosa della vicenda processuale, per la cui (quanto- meno superficiale) comprensione sarebbe –inammissibilmente –neces- sario attingere alla sentenza impugnata e al controricorso: basta osser- vare che dall’atto introduttivo non si evincono l’indicazione e il contenuto del titolo esecutivo azionato (elemento indefettibile per valutare la cor- rettezza delle statuizioni dei giudici che hanno ritenuto satisfattiva l’of- ferta dell’Amministrazione), né il testo e le voci dell’atto di intimazione che l’odierno ricorrente ritiene insoluto.Il ricorso, dunque, non soddisfa neanche lo specifico requisito di contenuto-forma prescrittodall’art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., il quale deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata ( ex multis , Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17830 del 26/8/2020). 5.Peraltro, nonostante la lunghezza delle argomentazioni ( non di rado neppure attinenti alla fattispecie), il ricorrente omette di confron- tarsi specificamente con le due rationes decidendi che sorreggono la pronuncia: - la comunicazione dell’ Amministrazione con cui viene portata a cono- scenza del creditore l’avvenuta emissione del mandato di pagamento, ancorché senza trasmettere copia del mandato, esclude che il creditore possa fare ricorso all’azione esecutiva e intimare il precetto, atteso che i pagamenti dell’ente locale vengono eseguiti attraverso il tesoriere e nella sede di questo (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23084 del 16/11/2005, Rv. 585557-01, e, più recentemente, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 77 del 04/01/2022. Rv. 663521-01); -un residuo credito di entità economica oggettivamente minima esclude l’interesse a promuovere l’espropriazione forzata (Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 4228 del 03/03/2015, Rv. 634704-01). Infatti, nell’atto introduttivo [OSCURATO:PERSONA] fa reiterato riferimento alla discrasia rispetto alla somma precettata (Euro 1.449,85), ma non spiega affatto né perché tale importo debba ritenersi corretto (in con- trasto con le statuizioni dei giudici di merito), né per quale ragione abbia mancato di considerare il pagamento di Euro 970,78 eseguito dall’Am- ministrazione e come e perché dal credito originario, detratto tale pa- gamento, possa essere giunto ad una simile somma complessiva: e tanto, per di più, dinanzi all’analitica ricostruzione operata nella qui gra- vata sentenza. 6.In conclusione, il ricorso va dichiaratoinammissibile; ne consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legit- timità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella mi- sura indicata nel dispositivo. 7.L’evidente inammissibilità del ricorso e del motivo costituisce ele- mento idoneo e sufficiente a considerare temeraria, ai fini dell’art. 96, comma 3, proc. civ., l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA]. Come già ritenuto da numerosi precedenti di questa Corte, «la pro- posizione di un ricorso per cassazione fondato su motivi palesemente inammissibili, rende l’impugnazione incompatibile con un quadro ordi- namentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art. 6 CEDU) e dall’altra, deve te- nere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del pro- cesso e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie; essa, pertanto, costituisce condotta oggettivamente valutabile come “abuso del processo”, poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad essere sanzionata con la con- danna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, comma 3, c.p.c., la quale configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l’accertamento dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa dell’agente ma unicamente quello della sua condotta processual- mente abusiva, consistente nell’avere agito o resistito pretestuosa- mente.» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22208 del 04/08/2021, Rv. 662202-01; analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19285 del 29/09/2016, Rv. 642115-01 e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5725 del 27/02/2019, Rv. 652838-02).In applicazione della menzionata disposizione, dunque, si condanna ilricorrente al pagamento, in favore della controricorrent e , dell ’ ulteriore importo, equitativamente determinato, di Euro 1.500,00. 8.Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 1.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge, nonché a pagare alla medesima controricorrente la somma di Euro 1.500,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
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