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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 14929/2026

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dirizzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del rappresentante in atti indicato, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Pescara n. 744/2025 depositata il05/07/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 01/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 18657/2025Numero sezionale 245/2026Numero di raccolta generale 14929/2026Data pubblicazione 19/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 16/05/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dirizzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del rappresentante in atti indicato, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Pescara n. 744/2025 depositata il05/07/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 01/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 18657/2025Numero sezionale 245/2026Numero di raccolta generale 14929/2026Data pubblicazione 19/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 16/05/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14929/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris