CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 39663/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 9 agosto 2023 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza in data 4 luglio 2023 con cui il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e per numerosi reati fine dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorrente eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione avuto riguardo al ruolo di capo o promotore dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti (primo motivo), alli aggravante dell'art. 61-bis cod. pen. (secondo motivo), alle esigenze cautelari (terzo motivo). [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato perché l'ordinanza reca una motivazione carente su plurimi aspetti. Il Tribunale del riesame non ha indicato quali poteri decisionali abbia esercitato il ricorrente nell'ambito dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti e ha fatto riferimento in realtà a un solo episodio, quello in cui era stato fermato il 30 luglio 2015, ciò che aveva determinato una fibrillazione tra i sodali che avevano cercato di mettersi in contatto con lui. Tale situazione si era determinata piuttosto per la preoccupazione della perdita o del ritardo nella consegna della droga che non per il ruolo di vertice del Muca. La gestione dei trasbordi dello stupefacente di provenienza turca, dall'Albania all'Italia e dalla Puglia alla Calabria e Basilicata, non è di per sé elemento sufficiente a delineare il ruolo di capo o promotore. E lo stesso è a dirsi sia per i rapporti con il clan Bellocco di Rosarno che non interloquiva con Muca, ma voleva semplicemente imporsi sul mercato vendendo l'eroina a prezzi più bassi rispetto a quelli dell'associazione a cui Muca partecipava, sia in merito ai dissidi con il clan in merito all'appropriazione del corrispettivo di una cessione, pari ad euro 4.800. Inoltre, l'ordinanza ha totalmente omesso, anche dal punto di vista grafico, di motivare in merito agli elementi che indurrebbero a ritenere il permanere dell'associazione o, quanto meno, la sua partecipazione come capo o promotore o organizzatore, oltre l'ultima fornitura contestata nell'ambito del presente procedimento, che è il reato del capo A33, risalente al dicembre 2015. Il Tribunale del riesame si è limitato a osservare che le condotte illecite registrabili "nella partecipazione associativa" non si esaurivano "nella cessione della sostanza al pusher o ad altro rivenditore intermedio ma potevano assumere contenuti ben più pregnanti sotto forma di coordinamento e sovraintendenza delle attività complessive di rifornimento e spaccio", senza specificare quali fossero queste attività. Dunque, non si rinviene alcuna risposta alla puntuale censura difensiva, secondo cui l'ultima attività risaliva al dicembre 2015 o al limite al 5 settembre 2016, allorché era stato arrestato per la detenzione di stupefacenti e ristretto fino al 2 novembre 2018. Tale circostanza è stata ignorata dal Tribunale. E' altresì fondato il secondo motivo. L'aggravante della transnazionalità non risulta oggetto né di idonea motivazione da parte del G.i.p. né da parte del Tribunale del riesame, che non ha, neppure implicitamente, valorizzato elementi idonei a sostenere l'esistenza di un gruppo criminale autonomo, eventualmente di origine albanese, diverso rispetto a quello contestato. Il Tribunale del riesame si è limitato ad affermare che non era censurabile la formulazione della contestata aggravante con riferimento alla presenza della componente albanese senza indicare elementi concreti sul punto. Il terzo motivo, concernente invece la sussistenza delle esigenze cautelari, deve ritenersi assorbito per l'accoglimento dei primi due. Sulla base delle considerazioni svolte, si reputa dunque di annullare l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co.7, c.p.p. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. C