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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2022

Cassazione n. 20330/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, confermativa della pronuncia del locale Tribunale lo ha dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002.

Lamenta l'insufficienza degli elementi probatori in ordine alla ritenuta responsabilità e l'eccessività della pena irrogata.

Il ricorso è inammissibile perché, oltre a svilupparsi sul piano del fatto, riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito, le cui determinazioni, in ordine al trattamento sanzionatorio, sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, vi è motivazione puntuale, coerente, priva di discrasie logiche, del tutto idonea a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal Giudice e, perciò, a superare lo scrutinio di legittimità.

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. 1.tc ti'tbd-2 k inammissibilità del ricorso Cseguel-Fla condanna Cediti ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Pr idente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi, 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, confermativa della pronuncia del locale Tribunale lo ha dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. Lamenta l'insufficienza degli elementi probatori in ordine alla ritenuta responsabilità e l'eccessività della pena irrogata. Il ricorso è inammissibile perché, oltre a svilupparsi sul piano del fatto, riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito, le cui determinazioni, in ordine al trattamento sanzionatorio, sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, vi è motivazione puntuale, coerente, priva di discrasie logiche, del tutto idonea a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal Giudice e, perciò, a superare lo scrutinio di legittimità. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. 1.tc ti'tbd-2 k inammissibilità del ricorso Cseguel-Fla condanna Cediti ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Pr idente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi, 2
Sentenza Cassazione n. 20330/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris