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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19185/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i due motivi di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge (il primo) e omessa motivazione (il secondo) con riferimento all'eccessività della pena per avere il giudice di primo valorizzato i precedenti penali a carico dell'odierno ricorrente sia ai fini dell'aumento della pena base sia ai fini dell'applicazione della recidiva, oltre a non essere stati previamente dedotti come specifiche doglianze di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. (come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, alle pagg. 3 e 4, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto), risultano anche manifestamente infondati, perché in contrasto con i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904 - 03; Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Testa, Rv. 257425 - 01; Sez. 5, n. 12057 del 09/07/1980, Zerbo, Rv. 146680 - 01; Sez. 6, n. 7669 del 25/06/1973, Petrini, Rv. 125351 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i due motivi di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge (il primo) e omessa motivazione (il secondo) con riferimento all'eccessività della pena per avere il giudice di primo valorizzato i precedenti penali a carico dell'odierno ricorrente sia ai fini dell'aumento della pena base sia ai fini dell'applicazione della recidiva, oltre a non essere stati previamente dedotti come specifiche doglianze di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. (come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, alle pagg. 3 e 4, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto), risultano anche manifestamente infondati, perché in contrasto con i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904 - 03; Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Testa, Rv. 257425 - 01; Sez. 5, n. 12057 del 09/07/1980, Zerbo, Rv. 146680 - 01; Sez. 6, n. 7669 del 25/06/1973, Petrini, Rv. 125351 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 19185/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris