CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 dicembre 2018
Cassazione n. 07414/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 2923/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro SABELLI s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]), dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzo PEC: Oggetto: sospensione ex legge n. 197 del [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]), come da procura speciale in atti; -controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delle Marche n. 802/02/18 depositata in data 10/12/2018, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 23/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società SABELLI s.p.a. ricorreva avverso l’atto di contestazione di sanzioni notificatole per utilizzo in eccesso del limite di compensazione iva annuale per l’anno 2004, con il quale era contestato l’utilizzo di crediti di imposta per euro 1.050.243,50 ed irrogata conseguentemente la sanzione pari al 30% dell’importo contestato ex art. 13 d. Lgs. n. 471 del 1997; - la CTP di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso; appellava la contribuente; - con la pron uncia gravata la CTR ha ritenuto sussistenti “formidabili condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni normative considerato che la norma sanzionatoria citata dall’Ufficio non prevedeva affatto, all’epoca, la sanzione irrogata” (pag. 4 penultimo periodo della sentenza impugnata) e conseguentemente ha accolto l’impugnazione della società ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992 dichiarando non dovuta la sanzione; - ricorre a qu esta Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi di impugnazione; - resiste la società SABELLI s.p.a. con controricorso; la stessa ha anche depositato memoria; Considerato che: - è in atti, depositata in data 17 febbraio 2023, istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della Legge n. 197/2022; - pertanto, va disposta la sospensione del giudizio e la causa rinviata a nuovo ruolo; p.q.m. sospende il giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022 sinoal 10 luglio 2023 e rinvia a