Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21308/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA], difeso di fiducia dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLI; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale presso la Suprema Corte, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'Avvocatura generale dello Stato, in persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel senso del rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Napoli, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., con l'ordinanza indicata in epigrafe ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita in forza di misura cautelare applicatagli per la fattispecie di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990 (con riferimento alla detenzione e successiva cessione di 500 gr. di eroina), dalla quale è stato assolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste (ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.).

2. Il giudice di merito, in particolare, ha rilevato che l'incolpazione cautelare è stata fondata sulle dichiarazioni auto ed etero indizianti rese dal correo Ferrentino, circa l'intervenuto acquisto dello stupefacente da parte di Fascia in quanto cedutogli da un albanese.

In rapporto sinergico con l'intervento coercitivo dell'autorità giudiziaria, per l'ordinanza impugnata, si è poi posta la condotta dell'incolpato consistente nell'intrattenere rapporti di natura illecita (emergenti dalle captate conversazioni) afferenti al commercio di stupefacenti non solo con la famiglia del detto albanese ma anche con [OSCURATO:PERSONA], al quale, secondo la fati:ispecie contestata, avrebbe ceduto la metà dello stupefacente acquistato in forza di precedente accordo, e la moglie di questi, durante i periodi di detenzione del marito.

3. Avverso la prefata ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Con il motivo unico di ricorso, al di là della tecnica utilizzata tanto nella formulazione della rubrica quanto nell'articolazione della censura, sostanzialmente in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e e.), cod. proc. pen., si deducono inosservanza e erronea applicazione dell'art. :314 del medesimo codice di rito oltre che mancanza, contraddittorietà, illogicità della motivazione anche per travisamento della prova.

In sintesi, il ricorrente, laddove non si limita a ripercorrere il giudizio di merito assolutorio oltre che a condurre un giudizio d'inattendibilità di Ferrentino, critica l'ordinanza nella parte in cui non spiegherebbe in maniera chiara i profili di colpa grave ostativi al riconoscimento dell'equo indennizzo, ravvisandoli, peraltro, in una generica condotta illecita di Fascia, in materia di stupefacenti, desunta dalle captate conversazioni ma non inerente al reato per il quale è stata applicata l'ordinanza cautelare.

Lamenta poi, il ricorso, la mancata valutazione, ai fini del mantenimento della custodia cautelare, della condotta endoprocedimentale di Fascia, in particolare i chiarimenti da lui resi in sede di interrogatorio circa i rapporti intercorsi con Ferrentino e De risi (pag. 7 del ricorso), nonostante specifica deduzione con l'istanza di riparazione.

4. Hanno depositato conclusioni scritte, ex art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, la Procura generale presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], e, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Avvocatura Generale dello Stato in persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambe nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

2. In tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952).

Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni esposte nella motivazione dell'ordinanza che ha disposto la misura stessa (Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001).

Con particolare riferimento a quanto di rilievo nella specifica fattispecie, occorre poi evidenziare che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata anche da comportamenti gravemente colposi quali le «frequentazioni ambigue» con :soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate).

Ancora più nello specifico, è altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti, Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547).

3. Orbene, la Corte territoriale, considerando la sentenza assolutoria ma all'esito di un autonomo iter motivazionale, ha ravvisato la colpa grave ostativa al riconoscimento all'equa riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. raffrontando la condotta dell'attuale ricorrente e le ragioni sottese all'ordinanza cautelare con motivazione adeguata, congrua e logica ma solo con riferimento alla condotta ex$traprocessuale di Fascia.

3.1. L'ordinanza impugnata, in primo luogo, ha rilevato che l'incolpazione cautelare è stata fondata sulle dichiarazioni auto ed etero indizianti rese dal correo Ferrentino, circa l'intervenuto acquisto dello stupefacente da parte di Fascia in quanto cedutogli da un albanese, oltre che dalle captate conversazioni intercorse tra lo stesso Fascia e la famiglia del detto albanese nonché tra il primo e l'altro soggetto indicato quale correo ([OSCURATO:PERSONA]).

Premesso ciò, la Corte d'appello ha accertato che Fascia ha concorso a dare causa alla custodia cautelare subita con colpa grave per aver tenuto una condotta, quella esplicitata delle captate conversazioni, idonea a far ritenere il suo concorso nella commissione della fattispecie in materia di stupefacenti e, quindi, a indurre l'Autorità giudiziaria a considerare opportuno un intervento coercitivo.

Il nesso sinergico tra la condotta del richiedente l'equa riparazione e l'ordinanza cautelare è stato difatti nella specie logicamente ravvisato nella condotta dell'incolpato consistente nell'intrattenere rapporti di natura illecita (emergenti dalle captate conversazioni) afferenti al commercio di stupefacenti non solo con la famiglia del detto albanese (in forza dell'arresto di quest'ultimo) ma anche con [OSCURATO:PERSONA] e con sua moglie, durante i periodi di detenzione del marito.

A [OSCURATO:PERSONA], difatti, secondo la fattispecie contestata, Fascia avrebbe ceduto la metà dello stupefacente acquistato in forza di precedente accordo, egela moglie di questi, durante i periodi di detenzione del marito.

Differentemente da quanto assunto dal ricorrente, la Corte territoriale ha quindi chiarito il rapporto sinergico (in termini di causalità o concausalità) con l'intervento coercitivo dell'autorità nel quale si è in concreto posta la descritta condotta, pur in considerazione delle dichiarazioni indizianti di Ferrentino, in quanto relativa proprio all'attività criminale, in materia di stupefacenti, per la quale è stata applicata la misura cautelare.

Il coinvolgimento di Fascia nei traffici di stupefacenti, emergente dalle captate conversazioni, proprio con i soggetti ai quali ha fatto riferimento il coindagato Ferrentino, in definitiva, è stato ritenuto dalla Corte territoriale in relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato avendo ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità dello specifico illecito penale per il quale è stata adottata la misura cautelare.

4. Per converso, l'apparato motivazionale è carente in quanto la Corte territoriale, nonostante l'esplicita deduzione in sede di richiesta di riparazione (pag. 6 dell'istanza), ha omesso di considerare la condotta endoprocedimentale di Fascia, circa i chiarimenti da lui resi in sede di interrogatorio in merito ai rapporti intercorsi con Ferrentino e De isi , al fine di valutare se essa abbia giustificato il mantenimento della misura cautelare.

5. In conclusione, in ragione di quanto innanzi esplicitato circa la mancata valutazione della condotta endoprocedimentale di Fascia, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli, cui demanda altresì la regolazione fra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli cui demanda altresì la regolazione fra le parti delle spese del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA], difeso di fiducia dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLI; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale presso la Suprema Corte, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'Avvocatura generale dello Stato, in persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel senso del rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., con l'ordinanza indicata in epigrafe ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita in forza di misura cautelare applicatagli per la fattispecie di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990 (con riferimento alla detenzione e successiva cessione di 500 gr. di eroina), dalla quale è stato assolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste (ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.). 2. Il giudice di merito, in particolare, ha rilevato che l'incolpazione cautelare è stata fondata sulle dichiarazioni auto ed etero indizianti rese dal correo Ferrentino, circa l'intervenuto acquisto dello stupefacente da parte di Fascia in quanto cedutogli da un albanese. In rapporto sinergico con l'intervento coercitivo dell'autorità giudiziaria, per l'ordinanza impugnata, si è poi posta la condotta dell'incolpato consistente nell'intrattenere rapporti di natura illecita (emergenti dalle captate conversazioni) afferenti al commercio di stupefacenti non solo con la famiglia del detto albanese ma anche con [OSCURATO:PERSONA], al quale, secondo la fati:ispecie contestata, avrebbe ceduto la metà dello stupefacente acquistato in forza di precedente accordo, e la moglie di questi, durante i periodi di detenzione del marito. 3. Avverso la prefata ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il motivo unico di ricorso, al di là della tecnica utilizzata tanto nella formulazione della rubrica quanto nell'articolazione della censura, sostanzialmente in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e e.), cod. proc. pen., si deducono inosservanza e erronea applicazione dell'art. :314 del medesimo codice di rito oltre che mancanza, contraddittorietà, illogicità della motivazione anche per travisamento della prova. In sintesi, il ricorrente, laddove non si limita a ripercorrere il giudizio di merito assolutorio oltre che a condurre un giudizio d'inattendibilità di Ferrentino, critica l'ordinanza nella parte in cui non spiegherebbe in maniera chiara i profili di colpa grave ostativi al riconoscimento dell'equo indennizzo, ravvisandoli, peraltro, in una generica condotta illecita di Fascia, in materia di stupefacenti, desunta dalle captate conversazioni ma non inerente al reato per il quale è stata applicata l'ordinanza cautelare. Lamenta poi, il ricorso, la mancata valutazione, ai fini del mantenimento della custodia cautelare, della condotta endoprocedimentale di Fascia, in particolare i chiarimenti da lui resi in sede di interrogatorio circa i rapporti intercorsi con Ferrentino e De risi (pag. 7 del ricorso), nonostante specifica deduzione con l'istanza di riparazione. 4. Hanno depositato conclusioni scritte, ex art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, la Procura generale presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], e, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Avvocatura Generale dello Stato in persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambe nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. In tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni esposte nella motivazione dell'ordinanza che ha disposto la misura stessa (Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001). Con particolare riferimento a quanto di rilievo nella specifica fattispecie, occorre poi evidenziare che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata anche da comportamenti gravemente colposi quali le «frequentazioni ambigue» con :soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate). Ancora più nello specifico, è altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti, Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547). 3. Orbene, la Corte territoriale, considerando la sentenza assolutoria ma all'esito di un autonomo iter motivazionale, ha ravvisato la colpa grave ostativa al riconoscimento all'equa riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. raffrontando la condotta dell'attuale ricorrente e le ragioni sottese all'ordinanza cautelare con motivazione adeguata, congrua e logica ma solo con riferimento alla condotta ex$traprocessuale di Fascia. 3.1. L'ordinanza impugnata, in primo luogo, ha rilevato che l'incolpazione cautelare è stata fondata sulle dichiarazioni auto ed etero indizianti rese dal correo Ferrentino, circa l'intervenuto acquisto dello stupefacente da parte di Fascia in quanto cedutogli da un albanese, oltre che dalle captate conversazioni intercorse tra lo stesso Fascia e la famiglia del detto albanese nonché tra il primo e l'altro soggetto indicato quale correo ([OSCURATO:PERSONA]). Premesso ciò, la Corte d'appello ha accertato che Fascia ha concorso a dare causa alla custodia cautelare subita con colpa grave per aver tenuto una condotta, quella esplicitata delle captate conversazioni, idonea a far ritenere il suo concorso nella commissione della fattispecie in materia di stupefacenti e, quindi, a indurre l'Autorità giudiziaria a considerare opportuno un intervento coercitivo. Il nesso sinergico tra la condotta del richiedente l'equa riparazione e l'ordinanza cautelare è stato difatti nella specie logicamente ravvisato nella condotta dell'incolpato consistente nell'intrattenere rapporti di natura illecita (emergenti dalle captate conversazioni) afferenti al commercio di stupefacenti non solo con la famiglia del detto albanese (in forza dell'arresto di quest'ultimo) ma anche con [OSCURATO:PERSONA] e con sua moglie, durante i periodi di detenzione del marito. A [OSCURATO:PERSONA], difatti, secondo la fattispecie contestata, Fascia avrebbe ceduto la metà dello stupefacente acquistato in forza di precedente accordo, egela moglie di questi, durante i periodi di detenzione del marito. Differentemente da quanto assunto dal ricorrente, la Corte territoriale ha quindi chiarito il rapporto sinergico (in termini di causalità o concausalità) con l'intervento coercitivo dell'autorità nel quale si è in concreto posta la descritta condotta, pur in considerazione delle dichiarazioni indizianti di Ferrentino, in quanto relativa proprio all'attività criminale, in materia di stupefacenti, per la quale è stata applicata la misura cautelare. Il coinvolgimento di Fascia nei traffici di stupefacenti, emergente dalle captate conversazioni, proprio con i soggetti ai quali ha fatto riferimento il coindagato Ferrentino, in definitiva, è stato ritenuto dalla Corte territoriale in relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato avendo ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità dello specifico illecito penale per il quale è stata adottata la misura cautelare. 4. Per converso, l'apparato motivazionale è carente in quanto la Corte territoriale, nonostante l'esplicita deduzione in sede di richiesta di riparazione (pag. 6 dell'istanza), ha omesso di considerare la condotta endoprocedimentale di Fascia, circa i chiarimenti da lui resi in sede di interrogatorio in merito ai rapporti intercorsi con Ferrentino e De isi , al fine di valutare se essa abbia giustificato il mantenimento della misura cautelare. 5. In conclusione, in ragione di quanto innanzi esplicitato circa la mancata valutazione della condotta endoprocedimentale di Fascia, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli, cui demanda altresì la regolazione fra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli cui demanda altresì la regolazione fra le parti delle spese del
Sentenza Cassazione n. 21308/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris