CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 maggio 2025
Cassazione n. 24709/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 645/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 9313/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato ad Arcugnano il 30 maggio 1949 avverso la sentenza del 5 novembre 2024 della Corte d’appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Trieste, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile, nella sua qualità di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. (dichiarata fallita il 18 luglio 2012), del reato di bancarotta fraudolenta documentale per aver sottratto, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, la documentazione contabile della predetta società. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 24709/2025 Roma, lì, 04/07/2025 2. Il ricorso è proposto nell’interesse dell’imputato e si articola in cinque motivi d’impugnazione. Il primo deduce, sotto i profili dell’inosservanza di norma processuale e della violazione di legge, la nullità assoluta della sentenza impugnata in quanto emessa da collegio composto anche da un giudice già autorizzato, in primo grado, all’astensione; causa d’incompatibilità divenuta nota agli interessati solo dopo la pronuncia della sentenza d’appello, emessa in udienza camerale non partecipata. Il secondo e il terzo deducono, sotto i profili della violazione di legge (in relazione agli artt. 630, 649 cod. proc. pen., 7 CEDU e 50 CDFUE) e del connesso vizio di motivazione, che il procedimento conclusosi con la sentenza impugnata rappresenterebbe una mera riproposizione di quello già celebrato con esito assolutorio (irrevocabile) dinanzi al Tribunale di Venezia, sostanziandosi, quello sub iudice, in una mera riqualificazione dei medesimi fatti storici. Il quarto deduce violazione degli artt. 216 e 223 l. fall., 192 cod. proc. pen. e connesso vizio di motivazione, in quanto, sostiene la difesa, la Corte territoriale non avrebbe dato contezza degli elementi dai quali poter dedurre: a) l’esercizio in fatto delle funzioni gestorie (alla luce del trasferimento in Brasile di tutta la contabilità); b) l’esistenza del dolo specifico che deve assistere la condotta (alla luce del regolare deposito dei bilanci e dell’assenza di condotte distrattive). Il quinto attiene al trattamento sanzionatorio e, segnatamente: a) alla determinazione della pena irrogata (frutto, si sostiene, di mero arbitrio e ragionamento illogico); b) all’applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale (non specificamente contestata e, comunque, fondata su precedenti differenti e risalenti nel tempo); c) alla quantificazione delle pene accessorie (prive di un’effettiva motivazione). [OSCURATO:PERSONA] 1. La prima censura è fondata. Va premesso che l’inosservanza del dovere di astensione, ex art. 36 cod. proc. pen., deve essere fatta valere ad iniziativa della parte interessata mediante l’istituto della ricusazione, non essendo altrimenti sanzionabile sul piano processuale. Tuttavia, nel caso in cui le condizioni legittimanti la ricusazione si siano manifestate e siano state rese conoscibili all'interessato soltanto attraverso la pronuncia (e la comunicazione) del provvedimento decisorio, avvenuta parte inaudita, la sentenza pronunciata dal giudice (o col concorso del giudice) che era tenuto ad astenersi è affetta da nullità assoluta e insanabile, rilevabile anche a posteriori, poiché, in tal caso, è stata definitivamente pregiudicata la facoltà di ricusazione e la tutela del principio costituzionale di imparzialità ex art. 111 Cost. – sotteso agli istituti dell’astensione e della ricusazione – rimarrebbe sfornito della sua necessaria tutela (Sez. 4, n. 38254 del 01/10/2024, Rv. 287065, con richiamo ai precedenti delle Sezioni Unite rilevanti). Ebbene, la sentenza impugnata è stata pronunciata da un collegio composto (anche) dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], che già in primo grado (quale presidente del collegio), era stato autorizzato all’astensione per aver svolto, nel medesimo procedimento, le funzioni di giudice dell’udienza preliminare. Di tale circostanza, l’imputato aveva contezza solo in conseguenza della pubblicazione della sentenza d’appello: non con il decreto di citazione a giudizio (sottoscritto dal solo presidente della Corte), non all’unica udienza dibattimentale (celebrata con rito cartolare). E tanto, alla luce di quanto in precedenza osservato, legittima la difesa ad eccepire, in questa sede, la conseguente nullità verificatasi. 2. Si impone, pertanto, l’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Trieste per nuovo giudizio. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Trieste per nuovo giudizio. Così deciso il 6 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]