CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47465/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che con lo stesso - le cui ragioni venivano ribadite con memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - si criticava integralmente la legittimità della conferma di responsabilità per le rapine contestate rilevando tra l'altro (a) la divergenza tra il colore degli occhi del ricorrente e quello riferito dal teste, (b le divergenze tra il casco ritratto dalle videoriprese delle telecamere e quello sequestrato al ricorrente, (c) la capacità dimostrativa di una conversazione telefonica, (d) la ritenuta identità tra le scarpe sequestrate al ricorrente e quelle utilizzate per consumare una delle rapine, (e) la mancata valutazione della ritrattazione di [OSCURATO:PERSONA], (f) il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si tratta di doglianze che non superano la soglia di ammissibilità in quanto si profilano come meramente reiterative di quelle già proposte con la prima impugnazione e come dirette ad ottenere una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale offriva una persuasiva e completa motivazione in relazione a tutti i punti contestati. Invero, secondo la persuasiva ricostruzione effettuata dalle due sentenze conformi di merito, l'identificazione del ricorrente avveniva sulla base di una moltitudine di elementi, sicché la divergenza tra il colore reale degli occhi e quello percepito dal teste veniva ritenuto un argomento recessivo; la discrasia veniva logicamente giustificata con la concitazione del momento che aveva generato delle anomalie nella percezione (pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata). La Corte affrontava inoltre le deduzioni relative sia alla ipotetica mancata identità del casco rinvenuto nella disponibilità del ricorrente con quello utilizzato dal rapinatore, alla identità delle scarpe di marca Saucony trovate nella disponibilità del Ballotta con quelle utilizzate dall'autore di una azioni predatorie: anche in questo caso la motivazione offerta, dettagliata e persuasiva non si presta ad alcuna censura (pagg. 12 e 14 della sentenza impugnata). Veniva affrontato anche il tema delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e veniva evidenziato come lo stesso aveva confermato integralmente le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria; la Corte rilevava invece che la ritrattazione posta a fondamento di una delle doglianze, effettuata in sede di indagini difensive non era stata rinvenuta nel fascicolo processuale; e che non era stata rinvenuta neanche la relativa richiesta di acquisizione (pag. 16- 18 della sentenza h impugnata). A ciò si aggiunge che il collegio ha potuto apprezzare direttamente il contenuto delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in sede di indagini difensive, in quanto allegate dal difensore in ossequio al l'onere di autosufficienza del ricorso: si ritiene che le stesse non siano in contrasto con quelle rese precedentemente e, dunque non sino idonee ad identificare un vizio manifesto e decisivo del percorso motivazione tracciato dalla Corte di appello per confermare la responsabilità del ricorrente. Galasso dichiarava, infatti, di avere consegnato l'arma contenuta all'interno di un raccoglitore verde ubicato all'interno del giardino di casa alla polizia giudiziaria già sapeva che lui custodiva l'arma 8all. 9 al ricorso). In sintesi: la motivazione posta a fondamento della conferma di responsabilità risulta priva di vizi logici e coerente con gli elementi con le prove raccolte, mentre il ricorrente si limitava a reiterare le deduzioni già avanzate con la prima impugnazione. In particolare le circostanze attenuanti non venivano riconosciute con motivazioni che non si presta ad alcuna censura, in quanto la Corte di merito rilevava la mancata emersione di elementi positivi idonei a consentirne la concessione. Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che con lo stesso - le cui ragioni venivano ribadite con memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - si criticava integralmente la legittimità della conferma di responsabilità per le rapine contestate, rilevando l'illogicità della motivazione sia con riguardo alla identificazione del ricorrente, sia con riguardo alla mancata concessione di attenuanti generiche, ritenuto che, contrariamente a quanto dedotto, la Corte offriva una motivazione dettagliata e persuasiva in ordine a tutte le contestazioni difensive - invero reíterative rispetto a quelle già avanzate con la prima impugnazione - rilevando come vi fossero elementi sufficienti a ritenere certa l'identificazione, (all'identità della maglietta si univa ad altre emergenze come quelle relative l'analisi del traffico telefonico ed al contenuto di una conversazione ambientale: pag. 10 della sentenza impugnata). Anche le doglianze relative alla mancata concessione circostanze attenuanti generiche si configurano reiterative e generiche, nella misura in cui non contestano il percorso motivazionale posto a fondamento del rigetto. Invero la Corte di appello, in coerenza con le indicazioni fornite dalla Corte di legittimità, ha fondato il diniego del beneficio sull'assenza di segni di rivalutazione critica del comportamento del ricorrente, nonché sulla gravità dei fatti e sulle modalità dell'azione, circostanze che imponevano un giudizio negativo ostativo alla concessione del beneficio invocato (pag. 11 della sentenza impugnata).Anche in questo caso la motivazione non si presta ad alcuna censura in questa sede. rilevato, in conclusione, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibil4 i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell