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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 novembre 2024

Cassazione n. 34738/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6295/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] D'AREZZO 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'av- vocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- NARDO, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] G.G.

BELLI39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- LUCA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO CATANZARO n. 1763/2020 depositata il 23/12/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 14/12/2020, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l'appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- nardo Montuoro contro [OSCURATO:PERSONA], dichiarando il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] e rigettando la domanda di regolamento di confini propostada [OSCURATO:PERSONA] in primo grado dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (Tropea).

La Corte ha ritenuto che tra i due fondi vi fosse un confine di fatto, già deli- neato e rappresentato dai paletti in ferro impiantati dall'originario unico proprietario, come emerso dalle dichiarazioni testimoniali e dal tipo di frazionamento allegato all'atto di vendita del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra i Loiacono e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte ha quindi ri- gettato l'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], compensato le spese di lite del doppio grado di giudizio tra tutte le parti e posto a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuno, le spese della c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado.

Ricorre in cassazione l’attore con quattro motivi.

Resistono i con- venuti controricorso, Il consigliere delegato ha formulato proposta ex art. 380 bis cpc e la parte ricorrente ha chiesto la decisione.

Sono pervenute memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 100, 101 c.p.c. e degli artt. 950 e 1140 c.c., per avere la Corte di appello erronea- mente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del possessore [OSCURATO:PERSONA].

La Corte distrettuale, accogliendo i mo- tivi di appello, ha qualificato la domanda come azione di regolamento di confini anziché di rivendicazione, ritenendo fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente contesta tale decisione, sostenendo che nell'azione di re- golamento di confini la legittimazione passiva spetta anche al pos- sessore, oltre che al proprietario.

Secondo il ricorrente, il possessore ha interesse a contraddire ex art. 100 c.p.c. e deve essere rispettato il principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. anche nei suoi con- fronti.

Il ricorrente richiama dottrina a sostegno della propria tesi e chiede la riforma della sentenza impugnata, affermando il principio della legittimazione passiva del possessore nell'azione di regola- mento di confini.

Il primo motivo è rigettato poiché la Cortedi appello ha fatto cor- retta applicazione dell’orientamentodi questa Corte secondo il quale «l'azione di regolamento di confini spetta unicamente ai proprietari confinanti» (così,Cass. 21245/2007, 8003/1991, 6333/1979); cioè: legittimati ad agire e resistere nell'azione sono solo i titolari dei fondi confinanti, relativamente ai quali si pretende stabilire l'esatta demar- cazione del confine.

2. -Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 950 c.c., 157, co. 2e 345 co. 2 c.p.c. per avere la C orte di appello ritenuto preva- lenti i segni esistenti anziché i titoli di proprietà e il tipo di fraziona- mento per la determinazione del confine, nonostante il relativo mo- tivo di appello fosse inammissibile,non avendo i convenuti sollevato obiezione o istanza di nullità della c.t.u. nella prima difesa successiva al suo deposito in primo grado.

Lamenta altresì violazione dell'art.950 c.c. per vizio di motivazione e contraddittorietà della stessa per aver privilegiato inesistenti segni esteriori senza esaminare i titoli di acquisto, le planimetrie e il tipo di frazionamento.

Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 950, 2697, 2699, 2700 c.c. e 115, 116 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto deci- sivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Il ricorrente lamenta che la Corte di appello non abbia considerato le contesta- zioni dell'appellato e le risultanze della prova testimoniale.

In parti- colare, si contesta che il giudice si sia basato solo su un passo dell'atto di appello relativo alla dichiarazione del teste [OSCURATO:PERSONA], omettendo di valutare l'intera deposizione e quelle degli altri testi.

Secondo il ricorrente, dalle testimonianze emergerebbero fatti precisi, gravi e concordanti circa il confine tra le proprietà, cor- rispondente a quello indicato dal c.t.u., e non risulterebbero segni esteriori certi di determinazione del confine come ritenuto dalla Corte.

Si lamenta inoltre che il giudice non abbia considerato i titoli di proprietà prodotti e la c.t.u., violando così l'onere della prova ex art. 2697 c.c. e il principio di valutazione delle prove ex artt. 115 e 116 c.p.c.

Il secondo ed il terzo motivo sono da esaminare congiuntamente per connessione.

Essi sono da disattendere.

Conviene riportare in sintesi la parte censurata della sentenza im- pugnata.

La Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado rigettando la domanda di Lubiana, in quanto il confine tra i due fondi risultava già certo e individuato dai paletti in ferro posizionati dall’ori- ginario unico proprietario dei terreni al momento del frazionamento.

La Corte ha ritenuto che questi paletti costituissero un confine di fatto, prevalente sulla linea catastale che, in base all’art. 950 co. 3 c.c., ha carattere meramente sussidiario rispetto ai confini stabiliti da elementi oggettivi presenti sul terreno.La Corte ha accolto le cri- tiche mosse dagli appellanti alla consulenza tecnica d'ufficio esple- tata in primo grado, sottolineando che il consulente non aveva con- siderato adeguatamente i riferimenti derivanti dal frazionamento ori- ginario del 1988, redatto dal geometra Restuccia e allegato agli atti di vendita.

La relazione tecnica, secondo la Corte, non teneva conto del valore vincolante di tali elementi, rilevando altresì che il giudice non è vincolato alle conclusioni della c.t.u., essendo il compito di determinare i confini riservato alla sua valutazione giuridica.

La Corte di appelloha richiamato la giurisprudenza di questa Corte , secondo cui l’incertezza del confine è il presupposto essenziale per l’azione di regolamento di confini e deve essere oggettiva o soggettiva.La Corte ha inoltre valorizzato il contenuto degli atti di frazionamento richia- mati nei titoli di acquisto, sottolineando che, laddove questi riportino elementi di identificazione del confine, essi prevalgono sulle risul- tanze catastali, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte.

Nel caso concreto, il frazionamento del geometra Restuccia, allegato agli atti di vendita, rappresentava un chiaro accordo tra le parti circa l’esatta delimitazione delle proprietà.Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha stabilito che il Tribunale aveva errato nell’attribuire rile- vanza preponderante alla consulenza tecnica senza considerare che i paletti in ferro costituivano un confine certo e stabile, delineato dai precedenti proprietari dei fondi.

Alla luce di tale motivazione, nel loro complesso, dietro lo schermo delle censur e di violazione di norme di diritto e di contraddittorietà della motivazione, il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono ani- mati dal proposito diottenere una inammissibile rivalutazione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito ed espressi in una motivazione che non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità.

Per quanto attiene al profil o specific o di censura relativ o alla tar- dività dei rilievi critici mossi dai convenuti alla c.t.u., esso non si confronta con i principi enunciati da Cass SU 5624/2022, secondoil quale: «Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., co- stituiscono argomentazioni difensive, sebbene dicarattere non tec- nico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o ec- cezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valuta- zione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio».

Per quanto attiene al profilo specifico di censura relativo all’omessavalutazione integrale di una deposizione e all’omessa va- lutazione di quelle degli altri testi, è da ribadire che il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento in una motivazione effettiva, resoluta e coerente (che rispetti quindi i canoni dettati da Cass.

SU 8053/2014).

Di talché egli -in obbedienza al canone di proporziona- lità di una motivazione necessaria, idonea allo scopo e adeguata - non è tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento pro- batorio o a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una di- versa ricostruzione della situazione di fatto rilevante.

Sarebbe su- perfluo ricordare che l’esito positivo della verifica compiuta dalla Corte di cassazione non implica logicamente che essa faccia proprio tale apprezzamento: esso è e rimane del giudice di merito.

Il secondo ed il terzo motivo sono rigettati.

3. -Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., riferita alla seguente statuizione:«La complessità in diritto delle que- stioni trattate e la circostanza che nell'azione di regolamento di con- fine entrambe le parti assumono la duplice veste di attore e conve- nuto giustificano la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio tra tutte le parti.

Così come appare equo porre a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuno, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado»(mentre nel passo precedente si era statuito che « l'accogli- mento dell'appello principale travolge l'appello incidentale sentenza nella parte in cui tribunale»).

Il ricorrente rileval'erroneità della compensazione delle spese del giudizio di primo grado in quanto nel giudizio non vi erano state par- ticolari questioni e l'art. 92 co. 2, c.p.c. prevede la possibilità della compensazione delle spese solo in due casi tipici non ricorrenti nella fattispecie, per cui avrebbe dovuto applicarsi il principio della soc- combenza ex art. 91 c.p.c.

Il quarto motivo è rigettato, poiché nel riformare la sentenza di primo grado la Corte di appello haliquidato correttamente le spese con riferimento dell'esito complessivo del giudizio e la determina- zione delle proporzioni della soccombenza tra le parti resta affidata all’apprezzamento del giudice di merito.

4. -Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, anche ai sensi dell'art. 93 co. 3 e 4 c.p.c. (essendo la decisione conforme alla proposta: cfr. art. 380 bis cpc).

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimbor- sare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €1.500,00 oltre a € 200 ,00 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.

Inoltre, condanna la parte ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 3 c.p.c. di € 1.500,00 in favore della parte controricorrente, nonché al pagamento ex art.96 co. 4 c.p.c. di €

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6295/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] D'AREZZO 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'av- vocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- NARDO, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] G.G. BELLI39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- LUCA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO CATANZARO n. 1763/2020 depositata il 23/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 14/12/2020, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l'appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- nardo Montuoro contro [OSCURATO:PERSONA], dichiarando il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] e rigettando la domanda di regolamento di confini propostada [OSCURATO:PERSONA] in primo grado dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (Tropea). La Corte ha ritenuto che tra i due fondi vi fosse un confine di fatto, già deli- neato e rappresentato dai paletti in ferro impiantati dall'originario unico proprietario, come emerso dalle dichiarazioni testimoniali e dal tipo di frazionamento allegato all'atto di vendita del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra i Loiacono e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha quindi ri- gettato l'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], compensato le spese di lite del doppio grado di giudizio tra tutte le parti e posto a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuno, le spese della c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado. Ricorre in cassazione l’attore con quattro motivi. Resistono i con- venuti controricorso, Il consigliere delegato ha formulato proposta ex art. 380 bis cpc e la parte ricorrente ha chiesto la decisione. Sono pervenute memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 100, 101 c.p.c. e degli artt. 950 e 1140 c.c., per avere la Corte di appello erronea- mente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del possessore [OSCURATO:PERSONA]. La Corte distrettuale, accogliendo i mo- tivi di appello, ha qualificato la domanda come azione di regolamento di confini anziché di rivendicazione, ritenendo fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente contesta tale decisione, sostenendo che nell'azione di re- golamento di confini la legittimazione passiva spetta anche al pos- sessore, oltre che al proprietario. Secondo il ricorrente, il possessore ha interesse a contraddire ex art. 100 c.p.c. e deve essere rispettato il principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. anche nei suoi con- fronti. Il ricorrente richiama dottrina a sostegno della propria tesi e chiede la riforma della sentenza impugnata, affermando il principio della legittimazione passiva del possessore nell'azione di regola- mento di confini. Il primo motivo è rigettato poiché la Cortedi appello ha fatto cor- retta applicazione dell’orientamentodi questa Corte secondo il quale «l'azione di regolamento di confini spetta unicamente ai proprietari confinanti» (così,Cass. 21245/2007, 8003/1991, 6333/1979); cioè: legittimati ad agire e resistere nell'azione sono solo i titolari dei fondi confinanti, relativamente ai quali si pretende stabilire l'esatta demar- cazione del confine. 2. -Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 950 c.c., 157, co. 2e 345 co. 2 c.p.c. per avere la C orte di appello ritenuto preva- lenti i segni esistenti anziché i titoli di proprietà e il tipo di fraziona- mento per la determinazione del confine, nonostante il relativo mo- tivo di appello fosse inammissibile,non avendo i convenuti sollevato obiezione o istanza di nullità della c.t.u. nella prima difesa successiva al suo deposito in primo grado. Lamenta altresì violazione dell'art.950 c.c. per vizio di motivazione e contraddittorietà della stessa per aver privilegiato inesistenti segni esteriori senza esaminare i titoli di acquisto, le planimetrie e il tipo di frazionamento. Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 950, 2697, 2699, 2700 c.c. e 115, 116 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto deci- sivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello non abbia considerato le contesta- zioni dell'appellato e le risultanze della prova testimoniale. In parti- colare, si contesta che il giudice si sia basato solo su un passo dell'atto di appello relativo alla dichiarazione del teste [OSCURATO:PERSONA], omettendo di valutare l'intera deposizione e quelle degli altri testi. Secondo il ricorrente, dalle testimonianze emergerebbero fatti precisi, gravi e concordanti circa il confine tra le proprietà, cor- rispondente a quello indicato dal c.t.u., e non risulterebbero segni esteriori certi di determinazione del confine come ritenuto dalla Corte. Si lamenta inoltre che il giudice non abbia considerato i titoli di proprietà prodotti e la c.t.u., violando così l'onere della prova ex art. 2697 c.c. e il principio di valutazione delle prove ex artt. 115 e 116 c.p.c. Il secondo ed il terzo motivo sono da esaminare congiuntamente per connessione. Essi sono da disattendere. Conviene riportare in sintesi la parte censurata della sentenza im- pugnata. La Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado rigettando la domanda di Lubiana, in quanto il confine tra i due fondi risultava già certo e individuato dai paletti in ferro posizionati dall’ori- ginario unico proprietario dei terreni al momento del frazionamento. La Corte ha ritenuto che questi paletti costituissero un confine di fatto, prevalente sulla linea catastale che, in base all’art. 950 co. 3 c.c., ha carattere meramente sussidiario rispetto ai confini stabiliti da elementi oggettivi presenti sul terreno.La Corte ha accolto le cri- tiche mosse dagli appellanti alla consulenza tecnica d'ufficio esple- tata in primo grado, sottolineando che il consulente non aveva con- siderato adeguatamente i riferimenti derivanti dal frazionamento ori- ginario del 1988, redatto dal geometra Restuccia e allegato agli atti di vendita. La relazione tecnica, secondo la Corte, non teneva conto del valore vincolante di tali elementi, rilevando altresì che il giudice non è vincolato alle conclusioni della c.t.u., essendo il compito di determinare i confini riservato alla sua valutazione giuridica. La Corte di appelloha richiamato la giurisprudenza di questa Corte , secondo cui l’incertezza del confine è il presupposto essenziale per l’azione di regolamento di confini e deve essere oggettiva o soggettiva.La Corte ha inoltre valorizzato il contenuto degli atti di frazionamento richia- mati nei titoli di acquisto, sottolineando che, laddove questi riportino elementi di identificazione del confine, essi prevalgono sulle risul- tanze catastali, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte. Nel caso concreto, il frazionamento del geometra Restuccia, allegato agli atti di vendita, rappresentava un chiaro accordo tra le parti circa l’esatta delimitazione delle proprietà.Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha stabilito che il Tribunale aveva errato nell’attribuire rile- vanza preponderante alla consulenza tecnica senza considerare che i paletti in ferro costituivano un confine certo e stabile, delineato dai precedenti proprietari dei fondi. Alla luce di tale motivazione, nel loro complesso, dietro lo schermo delle censur e di violazione di norme di diritto e di contraddittorietà della motivazione, il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono ani- mati dal proposito diottenere una inammissibile rivalutazione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito ed espressi in una motivazione che non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità. Per quanto attiene al profil o specific o di censura relativ o alla tar- dività dei rilievi critici mossi dai convenuti alla c.t.u., esso non si confronta con i principi enunciati da Cass SU 5624/2022, secondoil quale: «Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., co- stituiscono argomentazioni difensive, sebbene dicarattere non tec- nico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o ec- cezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valuta- zione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio». Per quanto attiene al profilo specifico di censura relativo all’omessavalutazione integrale di una deposizione e all’omessa va- lutazione di quelle degli altri testi, è da ribadire che il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento in una motivazione effettiva, resoluta e coerente (che rispetti quindi i canoni dettati da Cass. SU 8053/2014). Di talché egli -in obbedienza al canone di proporziona- lità di una motivazione necessaria, idonea allo scopo e adeguata - non è tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento pro- batorio o a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una di- versa ricostruzione della situazione di fatto rilevante. Sarebbe su- perfluo ricordare che l’esito positivo della verifica compiuta dalla Corte di cassazione non implica logicamente che essa faccia proprio tale apprezzamento: esso è e rimane del giudice di merito. Il secondo ed il terzo motivo sono rigettati. 3. -Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., riferita alla seguente statuizione:«La complessità in diritto delle que- stioni trattate e la circostanza che nell'azione di regolamento di con- fine entrambe le parti assumono la duplice veste di attore e conve- nuto giustificano la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio tra tutte le parti. Così come appare equo porre a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuno, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado»(mentre nel passo precedente si era statuito che « l'accogli- mento dell'appello principale travolge l'appello incidentale sentenza nella parte in cui tribunale»). Il ricorrente rileval'erroneità della compensazione delle spese del giudizio di primo grado in quanto nel giudizio non vi erano state par- ticolari questioni e l'art. 92 co. 2, c.p.c. prevede la possibilità della compensazione delle spese solo in due casi tipici non ricorrenti nella fattispecie, per cui avrebbe dovuto applicarsi il principio della soc- combenza ex art. 91 c.p.c. Il quarto motivo è rigettato, poiché nel riformare la sentenza di primo grado la Corte di appello haliquidato correttamente le spese con riferimento dell'esito complessivo del giudizio e la determina- zione delle proporzioni della soccombenza tra le parti resta affidata all’apprezzamento del giudice di merito. 4. -Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, anche ai sensi dell'art. 93 co. 3 e 4 c.p.c. (essendo la decisione conforme alla proposta: cfr. art. 380 bis cpc). Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimbor- sare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €1.500,00 oltre a € 200 ,00 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Inoltre, condanna la parte ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 3 c.p.c. di € 1.500,00 in favore della parte controricorrente, nonché al pagamento ex art.96 co. 4 c.p.c. di €
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