CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 36451/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso iscritto al n.14008/2019 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesidagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i a Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., dife sa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avversola sentenza della Corte di appello di Venezia n. 547/2019 de l 18/02/2019. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa I committenti, coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], convenivano dinanzi al Tribunale di Verona la venditrice di piastrelle, [OSCURATO:PERSONA] 2di 8 – 14008/2019 – S2 – 13 / 12 /202 3 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., e il pavimentista professionale [OSCURATO:PERSONA], per il risarcimento dei danni da vizi e difetti di piastrelle e della loro posa in opera nella loro abitazione. In particolare, erano comparse efflore- scenze in superficie e si erano verificati rigonfiamenti, constatati in sede di a.t.p., cosicché si era resa necessaria la sostituzione. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. contestava e in via riconvenzionale domandava il risarcimento del danno da immagine. Sartori allegava di aver svolto il lavoro a regola d’arte ed eccepiva la decadenza dalla garanzia per i vizi. In primo grado venivano rigettate per difetto di prova la domanda principale e la riconvenzionale e condannati gli attori alle spese. In se- condo grado è stato confermato ildispositivo di rigetto delle domande e riformato il capo relativo alle spese, disponendosi la compensazione in ragione di un quarto tra gli attori e la [OSCURATO:PERSONA] (per il rigetto della domanda riconvenzionale proposta da quest’ultima). Ricorrono in cassazione i committenti con tre motivi, illustrati da me- moria. Resistono la venditrice con controricorso e il pavimentista con distinto controricorso, illustrato da memoria. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo (p. 26 ss.) sotto un primo profilo denuncia ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. il carattere apparente della motivazione. In particolare, denunciano i ricorrenti che nonsia comprensibile il fonda- mento della decisione di rigetto che ha escluso l'inadempimento e qual- siasi responsabilità sia del venditore che del posatore. Infatti, la Corte di appello si è limitata a riportare in maniera confusa, infedele e incom- pleta le cause dei vizi e difetti riportate nella relazione del c.t.u. Quest’ultima non esprime alcun giudizio di responsabilità o di esclu- sione di responsabilità che possa ritenersi implicitamente recepito per relationem nella sentenza. La c.t.u. indica piuttosto, in relazione al vizio delle efflorescenze, l'inadempimento colpevole delle rispettive 3di 8 – 14008/2019 – S2 – 13 / 12 /202 3 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. obbligazioni sia da parte del venditore che della posatrice in opera. In particolare, la Corte di appello omette qualsiasi necessario ragiona- mento logico-giuridico in merito alle obbligazioni principali e ai doveri accessori di informazione del venditore e del posatore. Sotto un secondo profilo, il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 1218, 1175, 1176, 1655, 1663 e 2222 c.c. per avere la Corte di appello escluso l'inadempimento e qualsiasi responsabilità del vendi- tore e del posatore, così addebitando agli acquirenti il rischio del trat- tamento della lucidatura in opera del marmo giallo Atlantide. Quest’ul- timo è infatti un materiale igroscopico composto per sua natura dasali idrosolubili non visibili ad occhio umano (che di per sé non costituiscono vizio). Tuttavia,l'acqua è indispensabile per la lucidatura in opera, co- sicché tale trattamento era rischioso da effettuare in quanto l'ingente quantità d'acqua necessaria può- come è accaduto nel caso di specie -innescare lo scioglimento dei sali e provocarne la risalita in superficie e quindi il verificarsi del vizio delle efflorescenze, vanificando così la finitura ad effetto lucido del pavimento richiesta dai committenti. È in- dubbio che, se al momento dell'acquisto i committenti fossero stati de- bitamente informati dal venditore circa le problematiche e i possibili rischi legati alla incostante porosità e all'igroscopicità del giallo At- lantide avrebbero orientato la loro scelta su altro materiale. Il secondo motivo (p. 31 ss.) ripropone la sostanza del primo, sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte di appello, travisando le risultanze della c.t.u., escluso qualsiasi respon- sabilità del venditore e del posatore, nonostante nella propria relazione il c.t.u. abbia precisato che, per rispettare la richiesta di pavimento ad effetto lucido degli odierni ricorrenti: (a) l'unico intervento possibile per eliminare i vizi e difetti riscontrati sarebbe stata la rimozione del pavi- mento; (b) il giallo Atlantide si sarebbe dovuto sostituire con un marmo 4di 8 – 14008/2019 – S2 – 13 / 12 /202 3 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. diverso; (c) gli acetati impiegati non hanno rivestito un ruolo prepon- derante nella formazione dei vizi riscontrati sul pavimento, ma li hanno solo aggravati. Il terzo motivo (p. 44 ss.) denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 co. 2, 11 e 41 d.m. 140/2012, per avere la Corte di appello di Veneziaritenuto corretta la liquidazione delle spese di soccombenza di primo grado operata dal Tribunale di Verona in base alle tariffe fo- rensi vigenti alla irrilevante data di precisazione delle conclusioni e non in base ai nuovi parametri normativi vigenti alla data del completa- mento dell'attività difensiva (deliberazione della sentenza: 13/11/2012; pubblicazione della sentenza 19/11/2012) e per avere quindi confermato implicitamente il riconoscimento alle controparti del rimborso forfettario per spese generali non più previsto dal d.m. 140/2012. 2. -La parte della sentenza censurata nei profili di merito è sintetiz- zata in questo capoverso.La Corte di appello riferisce innanzitutto le conclusioni del c.t.u. [OSCURATO:PERSONA] in questi termini : « I vizi dedotti sono apprezzabili all'esame visivo, […] la superficie si presentava con piccoli rigonfiamenti, presenza di polvere, efflorescenze biancastre e scaglie di marmo di dimensione variabile da 1 a 2 millimetri; […] le cause di ciò sono ascrivibili ai sali contenuti nel marmo che sciogliendosi con l'acqua dilucidatura sono stati veicolati in superficie determinando le efflorescenze. In particolare [dalla] descrizione del materiale si deduce che la presenza di sacche di sale di origine singenetica è caratteristica peculiare del materiale (p.4) [e del] grado di porosità dello stesso, mentre i rigonfiamenti derivano da presenza congiunta di acetati, sol- furi e cloruri; […] la presenza di entrambi […] ha determinato efflore- scenze e esfoliazioni che sono a parere del consulente inscindibili e concausa del degrado della pavimentazione (p. 22); […] in risposta alla 5di 8 – 14008/2019 – S2 – 13 / 12 /202 3 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. specificazione delle cause, tenuto conto delle allegazioni delle parti, il c.t.u. si è determinato nel senso che i risultati evidenziano la presenza di carbonato di calcio, quarzo, solfati, cloruri ossalati ed acetati, che carbonato di calcio e quarzo sonoparte integrante del marmo (mate- riale utilizzato), i solfati sono derivati probabilmente da gesso, i cloruri da halite comune sale marino, e gli acetati da acido acetico più una base e gli ossalati da acido ossalico più una base. La formazione di efflorescenza deriva da presenza di sali solubili e igroscopicità del giallo Atlantide, l'uso di acqua -indispensabile per le lavorazioni e trattamenti ai quali è stato sottoposto il materiale prima durante e dopo la posa - ha sciolto i sali contenuti nel marmo che, per capillarità, sono stati veicolati in superficie determinando le efflorescenze; il contatto del ma- teriale con l'acqua si è reso necessario dapprima nella fase di segagione del blocco e poi con la realizzazione del massetto e infine della sua lucidatura: concause che hanno determinato il vizio lamentato; l'uso dell'acqua era inevitabile, le sacche di sale non erano visibili prima e dopo la segagione e la presenza di sali nel giallo Atlantide non costitui- sce minor pregio del materiale. In relazione alla presenza di acetati, stante l'allegazione delle parti, è stato impossibile determinarne l'ori- gine, posto che gli stessi non sono presenti nel marmo, ma sicuramente ne hanno accentuato i difetti riscontrati. Pertanto […] non appare […] che la sentenza siaerrata e meritevole di censura posto che non sono stati evidenziati -nella relazione di consulenza svolta nel contradditto- rio, opportunamente argomentata e suffragata da ampia letteratura di settore, [e] uso di criteri oggettivi e riscontrati scientificamente -che i difetti siano originati da qualche responsabilità del venditore o del po- satore della pavimentazione. Tale emergenza istruttoria elide ogni altro profilo di censura riproposto in appello posto che non è emersa alcuna responsabilità addebitabile alle convenute». 6di 8 – 14008/2019 – S2 – 13 / 12 /202 3 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 3. -I primi due motivi sono da esaminarsi congiuntamente per con- nessione. Essi non sono fondati. Quanto alla censura di violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. essa si scontra con la considerazione che la motivazione è effettiva (cfr. in- dietro, paragrafo precedente). Quanto alla denuncia d violazione di norme sostanziali, di cui al secondo profilo del primo motivo, l a parte ricorrente prospetta come questionidi diritto censure mosse alla rico- struzione della situazione di fatto rilevante, compiuta dalla Corte di ap- pello. Dinanzi a tali censure, il compito di questa Corte è di verificare che il giudice di meritomanifesti di aver esercitato il proprio apprezza- mentoin modo coerente . C iò è accaduto nel caso di specie. Infatti, il giudice di merito che fondi il proprioapprezzamento su alcuni elementi piuttosto che su altrinon incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento in una motivazione coerente o co- munque non irriducibilmente contraddittoria (che rispetti quindi i ca- noni dettati da Cass. SU 8053/2014). Di talché egli -in obbedienza al canone di proporzionalità di una motivazione necessaria, idonea allo scopo e adeguata -non è tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento o a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una di- versa ricostruzione della situazione di fatto rilevante.Ciò vale in parti- colare per l’asserita violazione di obblighi informativi da parte dei con- venuti, che peraltro solleva una questione che non risulta dibattuta nei giudizi di merito e di cui i ricorso omette di indicare il modo ed il tempo della sua allegazione nei precedenti gradi di giudizio.Sarebbe superfluo ricordare che l’esito positivo della verifica compiuta dalla Corte di cas- sazione non implica logicamente che essa faccia proprio tale apprezza- mento: esso è e rimane del giudice di merito.Quanto alla denunzia di omesso esame di fatto decisivo di cui al secondo motivo, quand’anche 7di 8 – 14008/2019 – S2 – 13 / 12 /202 3 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. si superi la ragione d’inammissibilità ex art. 348ter co. 5 c.p.c. in ra- gione di un’asserita diversità di motivazione tra le due istanze, la de- nuncia di travisamento delle risultanze della c.t.u. si risolve nella so- vrapposizione dell’apprezzamento di parte a quello compiuto dalla Corte di appelloed esternato in una motivazione che, come detto, non si espone a censure in sede di legittimità. Ilprimo ed il secondo motivo sono rigettati. 4. –Il terzo motivo è rigettato. Quanto al riconoscimento delle spese generali, il Collegio aderisce all’orientamento secondo il quale il rimborso forfetario delle spese ge- nerali costituisce una componente delle spese giudiziali, predetermi- nata dalla leggee spettante automaticamente al difensore (cfr., tra le altre, Cass. 13693/2018). Per il resto il motivo difetta di specificità, poiché non argomenta l’utilità di cui i ricorrenti avrebbero goduto nel caso concreto dall’applicazione del d.m. 140/2012 rispetto all’applica- zione delle tariffeprecedenti. 5. - Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previ- sta per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti, che liquida in € 5.500, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. 8di 8 – 14008/2019 – S2 – 13 / 1