CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 giugno 2024
Cassazione n. 42740/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla omessa motivazione sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena e l'inammissibilità nel resto del ricorso e di quello proposto da [OSCURATO:PERSONA]; udito il difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha insistito per raccoglimento dei ricorsi; - [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 22 marzo 2023, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di rapina aggravata. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando il mancato rispetto del termine di comparizione in grado di appello: a fronte di un'udienza fissata per il 24 Marzo 2023 il decreto era stato emesso il 14 Febbraio precedente in palese violazione del nuovo termine non più di 20, ma di 40 giorni introdotto dall'art. 34, comma 1 lett. g), n.3 del D.L.vo 10 ottobre 2022, entrato in vigore il 30 dicembre 2022 1.2 Il difensore eccepisce inoltre il difetto di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. 2. Propone ricorso anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA] con un motivo di ricorso identico al primo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato, mentre quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato quanto al secondo motivo proposto . 1.1 Relativamente al motivo di ricorso comune ad entrambi i ricorrenti, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 27 giugno 2024 (RG. n. 35543/23, ric. Nafi, di cui è nota l'informazione provvisoria), hanno precisato che la disciplina dell'art. 601 comma 3 cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1 lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, che individua in 40 giorni il termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile agli atti di impugnazione proposti a far data dal 1 luglio 2024 E' stata quindi confermata la tesi sostenuta da Sez.2, n. 7990 del 31/01/2024, Monaco, Rv. 286003 - 01, secondo cui "la nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile alle impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2024, per effetto della proroga disposta dall'art. 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215. (In motivazione, la Corte ha precisato che sussiste una stretta correlazione tra la perdurante applicazione delle disposizioni emergenziali per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2024 e l'entrata in vigore della disciplina sui nuovi termini a comparire, non applicabili in forza della proroga delle citate disposizioni); poiché l'atto di appello è stato depositato prima della data sopra indicata, i motivi di ricorso devono essere rigettati. 1.2 Quanto al secondo motivo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto che l'esercizio del potere del giudice di appello, in tema di applicazione dei benefici di legge, si connoti come un «dovere», in presenza di elementi di fatto che ne consentano ragionevolmente l'esercizio, tanto più se il riconoscimento viene invocato dall'imputato. Il mancato esercizio (con esito positivo o negativo) del potere-dovere del giudice di appello di applicare i benefici di legge, non accompagnato da alcuna motivazione che renda ragione di tale «non decisione», costituisce, di conseguenza, motivo di annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione, (vedi Sez. U., n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376 - 01); pertanto, poiché [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto godere del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 comma 3 cod. pen.. la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello affinché valuti se sussistono le condizioni per l'applicazione del suddetto beneficio. 2. Per quanto riguarda il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si deve rilevare che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Sezione promiscua della Corte di appello di Lecce. Rigetta nel resto il ricorso dì [OSCURATO:PERSONA] e dichiara irrevocabile il giudizio di responsabilità. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento