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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19092/2026

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ppresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Reiterer e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,– controricorrente –avverso la sentenza della COMM.

TRIB. [OSCURATO:PERSONA],n. 29/2019, depositata il 15/05/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5giugno 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 37641/2019Numero sezionale 4792/2026Numero di raccolta generale 19092/2026Data pubblicazione 11/06/20261.

L’Agenzia delle Entrate notificava alla General ConstructionCompany, società di diritto slovacco, avviso di accertamento con ilquale, per l’anno di imposta 2012, contestava la violazione dellanormativa in tema di esterovestizione e la conseguente soggezione alladisciplina Ires.2.

La società proponeva ricorso innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] primo grado di Bolzano che annullava l’atto impositivo, assumendoche l’esterovestizione non fosse sorretta da valide argomentazioni infatto ed in diritto.L’Agenzia delle entrate spiegava appello che veniva accolto.

LaCommissione di secondo grado, per quanto ancora di rilievo, in viapreliminare, rigettava l’eccezione sollevata dalla contribuente diinammissibilità dell’appello in quanto generico.

Nel merito affermavache l’Ufficio aveva fornito prova che, per la maggior parte dell’anno diimposta 2012, la società aveva avuto la propria sede amministrativa inItalia, intesa come sede effettiva.3.

Avverso detta sentenza la società contribuente ricorre percassazione nei confronti dell’Agenzia delle entrate che si difende amezzo controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la contribuente denuncia: «nullità dellasentenza impugnata: violazione del principio di specificità dei motivi diimpugnazione.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. del[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 546, in combinazione con l’art. 112 c.p.c.

Violazione deldiritto di difesa.

Motivazione illogica e contraddittoria».Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettatol’eccezione, sollevata con le controdeduzioni in appello, diinammissibilità del gravame proposto dall’Amministrazione per difettodi specificità dei motivi.

Osserva, in proposito, che la stessa sentenzaCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 37641/2019Numero sezionale 4792/2026Numero di raccolta generale 19092/2026Data pubblicazione 11/06/2026impugnata aveva evidenziato che l’Amministrazione, con l’atto diappello, aveva riproposto, in sostanza, gli argomenti in fatto ed indiritto già spesi in primo grado, insistendo sull’applicabilità allafattispecie dell’art. 73, comma 5-bis, t.u.i.r. e sulla sussistenza dielementi di prova in ordine al fatto che la società avesse sede in Italia;che, nel merito, la sentenza aveva ribadito che la norma di riferimentonon era il richiamato comma 5-bis, bensì il comma 3, della medesimadisposizione.

Deduce, pertanto, che il motivo avrebbe, per ciò solo,dovuto essere dichiarato inammissibile o infondato.Ciò posto, chiede a questa Corte di chiarire se il giudice del secondogrado – dopo aver individuato il motivo di impugnazione ed averloritenuto del tutto infondato in quanto l'applicazione della normativarichiesta non trova riscontro nella fattispecie concreta – sia autorizzatoa esaminare gli argomenti in fatto ed in diritto già dedotti in primogrado dall'appellante e se tale comportamento costituisca violazionedell'articolo 112 c.p.c. con conseguente nullità della sentenzaimpugnata.2.

Il motivo è infondato.2.1.

Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, poichél'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno – nonlimitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesamedella causa nel merito – il principio della necessaria specificità deimotivi, previsto dall'art. 342, primo comma, c.p.c. prescinde daqualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudicesiano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto sucui si fonda l'impugnazione; occorre, pertanto, che, in relazione alcontenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e aicapi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui èchiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti abase dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisatiCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 37641/2019Numero sezionale 4792/2026Numero di raccolta generale 19092/2026Data pubblicazione 11/06/2026il contenuto e la portata delle censure mosse. (tra le tante, Cass. n.2320/2020).In particolare, in tema di contenzioso tributario, la mancanza ol'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, le quali, aisensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, determinanol'inammissibilità dell'appello, non sono ravvisabili qualora il gravamecontenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendogli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito,dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso,comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni; ciòin quanto l'articolo cit. deve essere interpretato restrittivamente, inconformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizioneeccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi pertantoconsentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontàdi contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sulmerito dell'impugnazione (Cass., n. 15519/2020).

Inoltre, nel processotributario, anche nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria si limitia ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioniposte a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte inprimo grado, deve ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specificarichiesto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, che costituisce normaspeciale rispetto all'art. 342 c.p.c. (Cass. n. 27961/2021, Cass., n.24641/2018).2.2.

L’Amministrazione, nel proporre appello, aveva criticato lasentenza di primo grado nella parte in cui, errando sia in fatto che indiritto, aveva ritenuto, per un verso che alla fattispecie concreta nonfosse applicabile il comma 5-bis dell’art. 73 t.u.i.r. e, per altro verso,che non fosse stata provata la sussistenza dei presupposti perl’applicazione del comma 3.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 37641/2019Numero sezionale 4792/2026Numero di raccolta generale 19092/2026Data pubblicazione 11/06/2026La Commissione, nel rigettare l’eccezione di inammissibilità delgravame, ha evidenziato che, a pag. 8 dell’appello, erano chiaramenteindicate le ragioni per le quali si chiedeva la riforma della sentenza diprimo grado, così attenendosi ai principi fissati da questa Corte.Di seguito, ha escluso che sussistessero i presupposti perl’applicazione del comma 5-bis, ed ha ritenuto che, invece, dovesseapplicarsi il comma 3, pure invocato dall’Ufficio, sicché non vi è stataalcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA], infatti, si è pronunciatonei limiti della domanda, previa qualificazione giuridica dei fatticontroversi.

Va rammentato, in proposito, che l’applicazione delprincipio iura novit curia, di cui all'art. 113, primo comma, c.p.c.,importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversaqualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonchéall'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabilialla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre afondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quellierroneamente richiamati dalle parti.

Tale principio deve essere postoin immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cuiall'art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudicepronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalleparti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovverodecidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio enon sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diversoda quello domandato (Cass. n. 5832/2021),3.

Con il secondo motivo la società denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 73, comma 3, prima parte, t.u.i.r.; violazione efalsa applicazione degli artt. 2697 c.c. sia in combinazione con l'art 14preleggi sia in combinazione con l'art. 116 c.p.c; violazione dell'art. 41,primo comma, e degli art. 2 e 3 Cost.; violazione degli artt. 26 ss., 49ss., 63 ss.

TFUE; eccesso di potere per travisamento dei fatti,Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 37641/2019Numero sezionale 4792/2026Numero di raccolta generale 19092/2026Data pubblicazione 11/06/2026travisamento delle risultanze istruttorie, contraddittoria e illogicamotivazione, razionalità manifesta.Afferma che il Giudice di secondo grado ha errato nel ritenere che,in ordine alla residenza fiscale della società di cui all’art. 73, comma 3,t.u.i.r., operi l’inversione dell’onere della prova di cui al successivocomma 5-bis e chiede a questa Corte di esprimersi sul punto.

Diseguito, critica la sentenza impugnata per aver ritenuto che laresidenza effettiva della società fosse in Italia e per aver applicatocriteri generali predeterminati sul presupposto che sussistesse unafrode fiscale, senza fornirne prova alcuna e senza procedere a unesame complessivo dell'operazione.

Rileva che nessuno degli elementiriportati in sentenza era idoneo a provare l'abuso del diritto distabilimento della società, la quale era stata costituita in Slovacchia permotivi economici, strategici ed aziendali, e non allo scopo di frode o diabuso fiscale.

Aggiunge che la società, nel 2012, ed anchesuccessivamente, non aveva eseguito alcun lavoro in Italia e non eramai stata gestita ed amministrata dall'Italia, come provato daidocumenti esibiti; che nessuna rilevanza poteva darsi al fatto che i socidella società e l'amministratore risiedevano in Italia.4.

Il motivo è infondato.4.1.

La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermatoche per esterovestizione si intende la fittizia localizzazione dellaresidenza fiscale di una società all'estero, tipicamente in un Paese conun regime fiscale più vantaggioso, allo scopo di sottrarsi al più gravosoregime nazionale (cfr. ex multis, Cass. n. 6197/2026, Cass. nn. 32155-31256/2025).Tuttavia, l'applicazione della normativa antielusiva in materiadi esterovestizione, nel caso che la società abbia sede in un Paesedell'Unione Europea deve essere contemperata con il principiofondamentale della libertà di stabilimento, sancito dall'art. 49 delCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6Numero registro generale 37641/2019Numero sezionale 4792/2026Numero di raccolta generale 19092/2026Data pubblicazione 11/06/2026Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

Unarestrizione a tale libertà è giustificata se ha lo scopo specifico diostacolare comportamenti consistenti nel creare costruzioni puramenteartificiose, prive di effettività economica e finalizzate ad eludere lanormale imposta sugli utili generati da attività svolte sul territorionazionale (cfr. Cass. n. 6197/2026; Cass. n. 4409/2026, Cass. n.21505/2025).La repressione delle finalità elusive, soprattutto, nel caso didelocalizzazione all'interno della Comunità europea, non si pone,dunque, necessariamente in contrasto con il rispetto della libertà distabilimento.

Invero, nel limite del divieto di misure fiscali cheassumano una connotazione restrittiva per la libertà di stabilimento nelterritorio nazionale da parte di soggetti non residenti, gli Stati membrisono liberi di determinare autonomamente, per effetto di normeinterne e di convenzioni internazionali, i criteri di collegamento con illoro territorio ai fini fiscali (Corte giustizia, 27/09/1988, C-81-87,Centros).

Si è chiarito, infatti, che la nozione di stabilimento di cui alledisposizioni del Trattato implica l'esercizio effettivo di un'attivitàeconomica nello Stato membro ospite e l'esercizio quivi di un'attivitàeconomica reale. (Cass. n. 32745/2025; Cass. n. 23842/2025).In tal senso si è precisato che quel che rileva non è accertare lasussistenza o meno di ragioni economiche diverse da quelle relativealla convenienza fiscale, ma accertare se il trasferimento in realtà vi èstato o meno, se, cioè, l'operazione sia meramente artificiosa,consistendo nella creazione di una forma giuridica che non riproduceuna corrispondente e genuina realtà economica (Cass. n. 23842/2025,Cass. n.2869/2013); è quindi necessario accertare che si tratti dicostruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica, il cuiscopo essenziale sia limitato all'ottenimento di un vantaggio fiscale,Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7Numero registro generale 37641/2019Numero sezionale 4792/2026Numero di raccolta generale 19092/2026Data pubblicazione 11/06/2026all'estero, in particolare in un Paese con un trattamento fiscale piùvantaggioso di quello nazionale, allo scopo di sottrarsi al più gravosoregime nazionale (Cass. n. 33234/2018).4.2.

Ai fini dell'individuazione della residenza fiscale, nel dirittointerno la fattispecie è regolata dall'art. 73, terzo comma, t.u.i.r., ilquale fissa tre criteri alternativi: la sede legale, l'oggetto principale ela sede dell'amministrazione (Cass. n. 8238/2024).Questa Corte, poi, ha chiarito che la nozione di sededell'amministrazione coincide con quella di sede effettiva, intesa comeil luogo dove hanno concreto svolgimento le attività amministrative edi direzione dell'ente (Cass. n. 32156/2025).

Viene in rilievo, pertanto,il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento, neirapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici societari in vistadel compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente (Cass.n. 23842/2025).Alcuni degli indici sintomatici, utili a verificare l'esterovestizionesono stati individuati da questa Corte nel luogo dove si riuniscono gliamministratori e dove si forma la volontà degli organi collegiali diamministrazione e di impulso imprenditoriale; nella residenza e/ocittadinanza degli amministratori; nella reale disponibilità di localiadeguati alle funzioni, direttive e/o operative, che si dichiara disvolgere ivi; nella conservazione, almeno di una parte, delle scritturecontabili obbligatorie; in un fascio di comunicazioni consistenti econtinuative che dimostrino il carattere eterodiretto della società estera(Cass. n. 32745/2025).Vi è, pertanto, una convergenza con la giurisprudenza comunitariaquanto alla nozione e individuazione della sede effettiva, perché, comeè stato già sottolineato da questa Corte, la Corte di giustizia (sent. 28giugno 2007, [OSCURATO:PERSONA], punto 60 e 61) ha statuito chela nozione di sede dell'attività economica indica il luogo in cui vengonoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8Numero registro generale 37641/2019Numero sezionale 4792/2026Numero di raccolta generale 19092/2026Data pubblicazione 11/06/2026adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione generale dellasocietà e in cui sono svolte le funzioni di amministrazione centrale diquest'ultima e che la determinazione del luogo della sede dell'attivitàeconomica di una società implica la presa in considerazione di uncomplesso di fattori, al primo posto dei quali figurano la sedestatutaria, il luogo dell'amministrazione centrale, il luogo di riunionedei dirigenti societari e quello, abitualmente identico, in cui si adotta lapolitica generale di tale società.

Possono, inoltre, essere presi inconsiderazione anche altri elementi, quali il domicilio dei principalidirigenti, il luogo di riunione delle assemblee generali, di tenuta deidocumenti amministrativi e contabili e di svolgimento della maggiorparte delle attività finanziarie, in particolare bancarie” (punto 61)»(Cass. n. 23842/2026, Cass. n. 15424/2021, Cass. n. 16697/2019).4.3.

Ciò posto, in primo luogo, deve escludersi che la sentenzaimpugnata abbia erroneamente invertito l’onere della prova in punto diesterovestizione.Questa Corte ha già chiarito che l’esterovestizione può esseredimostrata dall’Amministrazione anche mediante presunzioni, purchégli indici della fittizia localizzazione, desumibili da tutti gli elementiindiziari acquisiti agli atti di causa, siano esaminati nel loro insieme,non atomisticamente, secondo i criteri della gravità, precisione econcordanza tali da trarre vigore l'uno dall'altro, completandosi avicenda (Cass. n. 4409/2026, Cass. n. 14485/2024).La C.t.r. ha rilevato che, in ragione dell’art. 73, comma 3, t.u.i.r.,l’Ufficio può giovarsi di una presunzione di esterovestizione - vale a diredi una presunzione di artificiosità della collocazione all'estero di unasocietà o di un ente, in realtà operante in Italia - quando riesca a fornirela prova della sussistenza di uno, alternativamente, degli indici indicatinella stessa.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 9Numero registro generale 37641/2019Numero sezionale 4792/2026Numero di raccolta generale 19092/2026Data pubblicazione 11/06/2026Correttamente, pertanto, la Commissione ha posto a caricodell’Ufficio l’onere di provare la sussistenza degli elementi idonei aradicare la presunzione di residenza in Italia, senza operare alcunainversione dell’onere probatorio.4.4.

Nel merito, l'individuazione della sede effettiva costituisceun'indagine di fatto riservata al giudice di merito che la C.t.r. hacondotto in modo approfondito e con motivazione congrua.La sentenza impugnata ha correttamente valorizzato gli elementidai quali emergeva che la società era, in realtà, amministrata in Italia.Tali elementi includevano il fatto, non solo che i due amministratori,fratelli, risiedessero in Italia, dove avevano vissuto stabilmente, maanche che non avevano posto in essere alcun atto gestionale, ovverodi direzione dell’attività sociale, in Slovacchia.

Ha aggiunto che leuniche quattro fatture emesse nel 2012 erano redatte in italiano,risultavano predisposte con un programma installato su pc collocati inItalia, erano state emesse nei confronti di altra società, con sede inItalia, riconducibile al medesimo gruppo familiare; che dette fattureavevano ad oggetto la messa a disposizione, con contratti redatti inItalia, di operai impiegati in un cantiere in Austria che partivanodall’Italia da dove ricevano istruzioni; che nella sede della societàitaliana era stata rinvenuta documentazione relativa alla società estera.Infine, ha evidenziato che uno dei due amministratori avevaespressamente confermato, nelle dichiarazioni rese in sede di verifica,che, unitamente al fratello, avevano voluto costituire un'agenzia diintermediazione al lavoro decidendo di posizionarla in Slovacchia soloperché collocarla in Italia avrebbe comportato costi maggiori e che ilpadre dei due amministratori aveva confermato che ogni qualvoltanecessitava dì qualcosa si rivolgeva ai figli presso la sede diBressanone.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 10Numero registro generale 37641/2019Numero sezionale 4792/2026Numero di raccolta generale 19092/2026Data pubblicazione 11/06/2026La sentenza, in particolare, ha correttamente applicato il principiosecondo cui, ai fini della residenza fiscale, prevalgono i dati fattuali suquelli formali.Come detto, i criteri dell'art. 73, comma 3, t.u.i.r., sonoalternativi, e la sussistenza anche di uno solo di essi, come la sededell'amministrazione, è sufficiente a radicare la residenza fiscale inItalia; né può ritenersi violato il principio di libertà di stabilimentosancito dall'art. 49 del TFUE perché la normativasull'esterovestizione non limita la scelta legittima di localizzareun'attività economica all'estero, ma mira a contrastare praticheelusive, assicurando la tassazione nello Stato in cui le decisioniimprenditoriali vengono effettivamente prese e l'attività è diretta.4.5.

La ricorrente pur deducendo apparentemente, una violazionedi norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operatadal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazionedel giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado dimerito (Cass. n. 8758/2017).

Oggetto del giudizio che si vorrebbedemandare a questa Corte non è l’analisi e l’applicazione delle norme,bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso, invece, alla valutazionedel giudice di merito (Cass. n. 17744/2022, Cass. n. 3340/2018; Cass.n. 640/2019; Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 8315/2013).Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non puòrimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi deglielementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso chel'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato dilegittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, masolo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e dellacorrettezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice diCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 11Numero registro generale 37641/2019Numero sezionale 4792/2026Numero di raccolta generale 19092/2026Data pubblicazione 11/06/2026merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarnequelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n.23872/2020, Cass. n. 9097/2017).5.

Con il terzo motivo la contribuente denuncia: Violazione dellaconvenzione per evitare le doppie imposizioni conclusa tra Italia eRepubblica cecoslovacca in data 5 maggio 1981 ed assume che l'avvisodi accertamento impugnato è in contrasto con la citata convenzione.In primo luogo, rileva che «tutti gli elementi del caso concreto»portavano a concludere che nel 2012 fosse soggetta all’imposizionefiscale della Repubblica Slovacca dove aveva sia la sede che il domicilio.Aggiunge che, essendo stata già soggetta a tassazione nella Statoestero, non poteva essere sottoposta a tassazione, anche in Italia, peri medesimi introiti.

Evidenzia che, a fronte di tali considerazioni, lasentenza si limitava ad affermare che non potevano accogliersi leconclusioni formulate in via subordinata di riconoscimento dei costisostenuti, come risultanti dal bilancio d'esercizio 2012, in quanto nondocumentati.

Osserva infatti che tutti questi costi, ivi comprese le tassepagate in Slovacchia, risultavano dal bilancio depositato in detto ultimoStato e prodotto in giudizio dall’Ufficio.In via subordinata chiede pertanto che questa Corte ridetermini leimposte, gli interessi e le sanzioni anche alla luce dei costi sostenuticosì come risultanti dal bilancio d'esercizio tenendo conto delle impostegià pagate nella Repubblica slovacca.6.

Il motivo è inammissibile.6.1.

La censura, nella parte in cui ribadisce la sussistenza dielementi di fatto dai quali desumere che la sede effettiva, anchesecondo le disposizioni della Convenzione tra l’Italia e la RepubblicaSlovacca, era in quest’ultimo Stato, è inammissibile in quanto, comeCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 12Numero registro generale 37641/2019Numero sezionale 4792/2026Numero di raccolta generale 19092/2026Data pubblicazione 11/06/2026già detto, a proposito del secondo motivo, ripropone una ricostruzionein fatto, diversa da quella fatta propria dal giudice del merito, preclusain sede di legittimità.6.2.

Ugualmente inammissibile è la censura nella parte relativa alriconoscimento delle imposte pagate all’estero.Con il ricorso di primo grado la contribuente aveva chiesto, in viasubordinata, di rideterminare le imposte, gli interessi e le sanzionieventualmente dovute anche alla luce dei costi sostenuti dalla societàricorrente così come risultanti dal bilancio d'esercizio 2012 edocumentati in occasione dell'accertamento con adesione, tenendoinoltre conto dell'imposta già pagata nella Repubblica slovacca al finedi evitare le doppie imposizioni.

La medesima domanda subordinataveniva riproposta in appello.Nel ricorso per cassazione la società reitera detta domanda,ribadendo che tutti i costi e le spese «comprese le tasse pagate inSlovacchia risultano dal bilancio 2012 depositato in Slovacchia».La sentenza impugnata, tuttavia, ha espressamente preso inconsiderazione la domanda subordinata, evidenziando che i costisostenuti non erano in alcun modo documentati.[OSCURATO:PERSONA], pertanto, non ha violato i principi in tema didoppia imposizione, come sostenuto nel motivo; piuttosto, condecisione in fatto, si è limitata ad affermare che i costi – tra i quali lastessa società aveva incluso le tasse pagate in Slovacchia – non eranodocumentati.Anche quest’ultima censura, pertanto, pur proposta comeviolazione della Convenzione sulle doppie imposizioni, si risolve nellarichiesta di un nuovo esame del merito precluso in sede di legittimità.7.

In conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vannoliquidate come da dispositivo.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 13Numero registro generale 37641/2019Numero sezionale 4792/2026Numero di raccolta generale 19092/2026Data pubblicazione 11/06/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondereall’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 5.600,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate adebitoAi sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 5 giugno 2026.Il PresidenteAndreina GiudicepietroCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Reiterer e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,– controricorrente –avverso la sentenza della COMM. TRIB. [OSCURATO:PERSONA],n. 29/2019, depositata il 15/05/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5giugno 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 37641/2019Numero sezionale 4792/2026Numero di raccolta generale 19092/2026Data pubblicazione 11/06/20261. L’Agenzia delle Entrate notificava alla General ConstructionCompany, società di diritto slovacco, avviso di accertamento con ilquale, per l’anno di imposta 2012, contestava la violazione dellanormativa in tema di esterovestizione e la conseguente soggezione alladisciplina Ires.2. La società proponeva ricorso innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] primo grado di Bolzano che annullava l’atto impositivo, assumendoche l’esterovestizione non fosse sorretta da valide argomentazioni infatto ed in diritto.L’Agenzia delle entrate spiegava appello che veniva accolto. LaCommissione di secondo grado, per quanto ancora di rilievo, in viapreliminare, rigettava l’eccezione sollevata dalla contribuente diinammissibilità dell’appello in quanto generico. Nel merito affermavache l’Ufficio aveva fornito prova che, per la maggior parte dell’anno diimposta 2012, la società aveva avuto la propria sede amministrativa inItalia, intesa come sede effettiva.3. Avverso detta sentenza la società contribuente ricorre percassazione nei confronti dell’Agenzia delle entrate che si difende amezzo controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la contribuente denuncia: «nullità dellasentenza impugnata: violazione del principio di specificità dei motivi diimpugnazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. del[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 546, in combinazione con l’art. 112 c.p.c. Violazione deldiritto di difesa. Motivazione illogica e contraddittoria».Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettatol’eccezione, sollevata con le controdeduzioni in appello, diinammissibilità del gravame proposto dall’Amministrazione per difettodi specificità dei motivi. Osserva, in proposito, che la stessa sentenzaCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 37641/2019Numero sezionale 4792/2026Numero di raccolta generale 19092/2026Data pubblicazione 11/06/2026impugnata aveva evidenziato che l’Amministrazione, con l’atto diappello, aveva riproposto, in sostanza, gli argomenti in fatto ed indiritto già spesi in primo grado, insistendo sull’applicabilità allafattispecie dell’art. 73, comma 5-bis, t.u.i.r. e sulla sussistenza dielementi di prova in ordine al fatto che la società avesse sede in Italia;che, nel merito, la sentenza aveva ribadito che la norma di riferimentonon era il richiamato comma 5-bis, bensì il comma 3, della medesimadisposizione. Deduce, pertanto, che il motivo avrebbe, per ciò solo,dovuto essere dichiarato inammissibile o infondato.Ciò posto, chiede a questa Corte di chiarire se il giudice del secondogrado – dopo aver individuato il motivo di impugnazione ed averloritenuto del tutto infondato in quanto l'applicazione della normativarichiesta non trova riscontro nella fattispecie concreta – sia autorizzatoa esaminare gli argomenti in fatto ed in diritto già dedotti in primogrado dall'appellante e se tale comportamento costituisca violazionedell'articolo 112 c.p.c. con conseguente nullità della sentenzaimpugnata.2. Il motivo è infondato.2.1. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, poichél'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno – nonlimitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesamedella causa nel merito – il principio della necessaria specificità deimotivi, previsto dall'art. 342, primo comma, c.p.c. prescinde daqualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudicesiano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto sucui si fonda l'impugnazione; occorre, pertanto, che, in relazione alcontenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e aicapi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui èchiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti abase dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisatiCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 37641/2019Numero sezionale 4792/2026Numero di raccolta generale 19092/2026Data pubblicazione 11/06/2026il contenuto e la portata delle censure mosse. (tra le tante, Cass. n.2320/2020).In particolare, in tema di contenzioso tributario, la mancanza ol'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, le quali, aisensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, determinanol'inammissibilità dell'appello, non sono ravvisabili qualora il gravamecontenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendogli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito,dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso,comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni; ciòin quanto l'articolo cit. deve essere interpretato restrittivamente, inconformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizioneeccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi pertantoconsentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontàdi contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sulmerito dell'impugnazione (Cass., n. 15519/2020). Inoltre, nel processotributario, anche nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria si limitia ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioniposte a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte inprimo grado, deve ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specificarichiesto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, che costituisce normaspeciale rispetto all'art. 342 c.p.c. (Cass. n. 27961/2021, Cass., n.24641/2018).2.2. L’Amministrazione, nel proporre appello, aveva criticato lasentenza di primo grado nella parte in cui, errando sia in fatto che indiritto, aveva ritenuto, per un verso che alla fattispecie concreta nonfosse applicabile il comma 5-bis dell’art. 73 t.u.i.r. e, per altro verso,che non fosse stata provata la sussistenza dei presupposti perl’applicazione del comma 3.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 37641/2019Numero sezionale 4792/2026Numero di raccolta generale 19092/2026Data pubblicazione 11/06/2026La Commissione, nel rigettare l’eccezione di inammissibilità delgravame, ha evidenziato che, a pag. 8 dell’appello, erano chiaramenteindicate le ragioni per le quali si chiedeva la riforma della sentenza diprimo grado, così attenendosi ai principi fissati da questa Corte.Di seguito, ha escluso che sussistessero i presupposti perl’applicazione del comma 5-bis, ed ha ritenuto che, invece, dovesseapplicarsi il comma 3, pure invocato dall’Ufficio, sicché non vi è stataalcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA], infatti, si è pronunciatonei limiti della domanda, previa qualificazione giuridica dei fatticontroversi. Va rammentato, in proposito, che l’applicazione delprincipio iura novit curia, di cui all'art. 113, primo comma, c.p.c.,importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversaqualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonchéall'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabilialla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre afondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quellierroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere postoin immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cuiall'art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudicepronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalleparti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovverodecidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio enon sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diversoda quello domandato (Cass. n. 5832/2021),3. Con il secondo motivo la società denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 73, comma 3, prima parte, t.u.i.r.; violazione efalsa applicazione degli artt. 2697 c.c. sia in combinazione con l'art 14preleggi sia in combinazione con l'art. 116 c.p.c; violazione dell'art. 41,primo comma, e degli art. 2 e 3 Cost.; violazione degli artt. 26 ss., 49ss., 63 ss. TFUE; eccesso di potere per travisamento dei fatti,Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 37641/2019Numero sezionale 4792/2026Numero di raccolta generale 19092/2026Data pubblicazione 11/06/2026travisamento delle risultanze istruttorie, contraddittoria e illogicamotivazione, razionalità manifesta.Afferma che il Giudice di secondo grado ha errato nel ritenere che,in ordine alla residenza fiscale della società di cui all’art. 73, comma 3,t.u.i.r., operi l’inversione dell’onere della prova di cui al successivocomma 5-bis e chiede a questa Corte di esprimersi sul punto. Diseguito, critica la sentenza impugnata per aver ritenuto che laresidenza effettiva della società fosse in Italia e per aver applicatocriteri generali predeterminati sul presupposto che sussistesse unafrode fiscale, senza fornirne prova alcuna e senza procedere a unesame complessivo dell'operazione. Rileva che nessuno degli elementiriportati in sentenza era idoneo a provare l'abuso del diritto distabilimento della società, la quale era stata costituita in Slovacchia permotivi economici, strategici ed aziendali, e non allo scopo di frode o diabuso fiscale. Aggiunge che la società, nel 2012, ed anchesuccessivamente, non aveva eseguito alcun lavoro in Italia e non eramai stata gestita ed amministrata dall'Italia, come provato daidocumenti esibiti; che nessuna rilevanza poteva darsi al fatto che i socidella società e l'amministratore risiedevano in Italia.4. Il motivo è infondato.4.1. La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermatoche per esterovestizione si intende la fittizia localizzazione dellaresidenza fiscale di una società all'estero, tipicamente in un Paese conun regime fiscale più vantaggioso, allo scopo di sottrarsi al più gravosoregime nazionale (cfr. ex multis, Cass. n. 6197/2026, Cass. nn. 32155-31256/2025).Tuttavia, l'applicazione della normativa antielusiva in materiadi esterovestizione, nel caso che la società abbia sede in un Paesedell'Unione Europea deve essere contemperata con il principiofondamentale della libertà di stabilimento, sancito dall'art. 49 delCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6Numero registro generale 37641/2019Numero sezionale 4792/2026Numero di raccolta generale 19092/2026Data pubblicazione 11/06/2026Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Unarestrizione a tale libertà è giustificata se ha lo scopo specifico diostacolare comportamenti consistenti nel creare costruzioni puramenteartificiose, prive di effettività economica e finalizzate ad eludere lanormale imposta sugli utili generati da attività svolte sul territorionazionale (cfr. Cass. n. 6197/2026; Cass. n. 4409/2026, Cass. n.21505/2025).La repressione delle finalità elusive, soprattutto, nel caso didelocalizzazione all'interno della Comunità europea, non si pone,dunque, necessariamente in contrasto con il rispetto della libertà distabilimento. Invero, nel limite del divieto di misure fiscali cheassumano una connotazione restrittiva per la libertà di stabilimento nelterritorio nazionale da parte di soggetti non residenti, gli Stati membrisono liberi di determinare autonomamente, per effetto di normeinterne e di convenzioni internazionali, i criteri di collegamento con illoro territorio ai fini fiscali (Corte giustizia, 27/09/1988, C-81-87,Centros). Si è chiarito, infatti, che la nozione di stabilimento di cui alledisposizioni del Trattato implica l'esercizio effettivo di un'attivitàeconomica nello Stato membro ospite e l'esercizio quivi di un'attivitàeconomica reale. (Cass. n. 32745/2025; Cass. n. 23842/2025).In tal senso si è precisato che quel che rileva non è accertare lasussistenza o meno di ragioni economiche diverse da quelle relativealla convenienza fiscale, ma accertare se il trasferimento in realtà vi èstato o meno, se, cioè, l'operazione sia meramente artificiosa,consistendo nella creazione di una forma giuridica che non riproduceuna corrispondente e genuina realtà economica (Cass. n. 23842/2025,Cass. n.2869/2013); è quindi necessario accertare che si tratti dicostruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica, il cuiscopo essenziale sia limitato all'ottenimento di un vantaggio fiscale,Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7Numero registro generale 37641/2019Numero sezionale 4792/2026Numero di raccolta generale 19092/2026Data pubblicazione 11/06/2026all'estero, in particolare in un Paese con un trattamento fiscale piùvantaggioso di quello nazionale, allo scopo di sottrarsi al più gravosoregime nazionale (Cass. n. 33234/2018).4.2. Ai fini dell'individuazione della residenza fiscale, nel dirittointerno la fattispecie è regolata dall'art. 73, terzo comma, t.u.i.r., ilquale fissa tre criteri alternativi: la sede legale, l'oggetto principale ela sede dell'amministrazione (Cass. n. 8238/2024).Questa Corte, poi, ha chiarito che la nozione di sededell'amministrazione coincide con quella di sede effettiva, intesa comeil luogo dove hanno concreto svolgimento le attività amministrative edi direzione dell'ente (Cass. n. 32156/2025). Viene in rilievo, pertanto,il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento, neirapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici societari in vistadel compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente (Cass.n. 23842/2025).Alcuni degli indici sintomatici, utili a verificare l'esterovestizionesono stati individuati da questa Corte nel luogo dove si riuniscono gliamministratori e dove si forma la volontà degli organi collegiali diamministrazione e di impulso imprenditoriale; nella residenza e/ocittadinanza degli amministratori; nella reale disponibilità di localiadeguati alle funzioni, direttive e/o operative, che si dichiara disvolgere ivi; nella conservazione, almeno di una parte, delle scritturecontabili obbligatorie; in un fascio di comunicazioni consistenti econtinuative che dimostrino il carattere eterodiretto della società estera(Cass. n. 32745/2025).Vi è, pertanto, una convergenza con la giurisprudenza comunitariaquanto alla nozione e individuazione della sede effettiva, perché, comeè stato già sottolineato da questa Corte, la Corte di giustizia (sent. 28giugno 2007, [OSCURATO:PERSONA], punto 60 e 61) ha statuito chela nozione di sede dell'attività economica indica il luogo in cui vengonoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8Numero registro generale 37641/2019Numero sezionale 4792/2026Numero di raccolta generale 19092/2026Data pubblicazione 11/06/2026adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione generale dellasocietà e in cui sono svolte le funzioni di amministrazione centrale diquest'ultima e che la determinazione del luogo della sede dell'attivitàeconomica di una società implica la presa in considerazione di uncomplesso di fattori, al primo posto dei quali figurano la sedestatutaria, il luogo dell'amministrazione centrale, il luogo di riunionedei dirigenti societari e quello, abitualmente identico, in cui si adotta lapolitica generale di tale società. Possono, inoltre, essere presi inconsiderazione anche altri elementi, quali il domicilio dei principalidirigenti, il luogo di riunione delle assemblee generali, di tenuta deidocumenti amministrativi e contabili e di svolgimento della maggiorparte delle attività finanziarie, in particolare bancarie” (punto 61)»(Cass. n. 23842/2026, Cass. n. 15424/2021, Cass. n. 16697/2019).4.3. Ciò posto, in primo luogo, deve escludersi che la sentenzaimpugnata abbia erroneamente invertito l’onere della prova in punto diesterovestizione.Questa Corte ha già chiarito che l’esterovestizione può esseredimostrata dall’Amministrazione anche mediante presunzioni, purchégli indici della fittizia localizzazione, desumibili da tutti gli elementiindiziari acquisiti agli atti di causa, siano esaminati nel loro insieme,non atomisticamente, secondo i criteri della gravità, precisione econcordanza tali da trarre vigore l'uno dall'altro, completandosi avicenda (Cass. n. 4409/2026, Cass. n. 14485/2024).La C.t.r. ha rilevato che, in ragione dell’art. 73, comma 3, t.u.i.r.,l’Ufficio può giovarsi di una presunzione di esterovestizione - vale a diredi una presunzione di artificiosità della collocazione all'estero di unasocietà o di un ente, in realtà operante in Italia - quando riesca a fornirela prova della sussistenza di uno, alternativamente, degli indici indicatinella stessa.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 9Numero registro generale 37641/2019Numero sezionale 4792/2026Numero di raccolta generale 19092/2026Data pubblicazione 11/06/2026Correttamente, pertanto, la Commissione ha posto a caricodell’Ufficio l’onere di provare la sussistenza degli elementi idonei aradicare la presunzione di residenza in Italia, senza operare alcunainversione dell’onere probatorio.4.4. Nel merito, l'individuazione della sede effettiva costituisceun'indagine di fatto riservata al giudice di merito che la C.t.r. hacondotto in modo approfondito e con motivazione congrua.La sentenza impugnata ha correttamente valorizzato gli elementidai quali emergeva che la società era, in realtà, amministrata in Italia.Tali elementi includevano il fatto, non solo che i due amministratori,fratelli, risiedessero in Italia, dove avevano vissuto stabilmente, maanche che non avevano posto in essere alcun atto gestionale, ovverodi direzione dell’attività sociale, in Slovacchia. Ha aggiunto che leuniche quattro fatture emesse nel 2012 erano redatte in italiano,risultavano predisposte con un programma installato su pc collocati inItalia, erano state emesse nei confronti di altra società, con sede inItalia, riconducibile al medesimo gruppo familiare; che dette fattureavevano ad oggetto la messa a disposizione, con contratti redatti inItalia, di operai impiegati in un cantiere in Austria che partivanodall’Italia da dove ricevano istruzioni; che nella sede della societàitaliana era stata rinvenuta documentazione relativa alla società estera.Infine, ha evidenziato che uno dei due amministratori avevaespressamente confermato, nelle dichiarazioni rese in sede di verifica,che, unitamente al fratello, avevano voluto costituire un'agenzia diintermediazione al lavoro decidendo di posizionarla in Slovacchia soloperché collocarla in Italia avrebbe comportato costi maggiori e che ilpadre dei due amministratori aveva confermato che ogni qualvoltanecessitava dì qualcosa si rivolgeva ai figli presso la sede diBressanone.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 10Numero registro generale 37641/2019Numero sezionale 4792/2026Numero di raccolta generale 19092/2026Data pubblicazione 11/06/2026La sentenza, in particolare, ha correttamente applicato il principiosecondo cui, ai fini della residenza fiscale, prevalgono i dati fattuali suquelli formali.Come detto, i criteri dell'art. 73, comma 3, t.u.i.r., sonoalternativi, e la sussistenza anche di uno solo di essi, come la sededell'amministrazione, è sufficiente a radicare la residenza fiscale inItalia; né può ritenersi violato il principio di libertà di stabilimentosancito dall'art. 49 del TFUE perché la normativasull'esterovestizione non limita la scelta legittima di localizzareun'attività economica all'estero, ma mira a contrastare praticheelusive, assicurando la tassazione nello Stato in cui le decisioniimprenditoriali vengono effettivamente prese e l'attività è diretta.4.5. La ricorrente pur deducendo apparentemente, una violazionedi norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operatadal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazionedel giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado dimerito (Cass. n. 8758/2017). Oggetto del giudizio che si vorrebbedemandare a questa Corte non è l’analisi e l’applicazione delle norme,bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso, invece, alla valutazionedel giudice di merito (Cass. n. 17744/2022, Cass. n. 3340/2018; Cass.n. 640/2019; Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 8315/2013).Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non puòrimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi deglielementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso chel'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato dilegittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, masolo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e dellacorrettezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice diCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 11Numero registro generale 37641/2019Numero sezionale 4792/2026Numero di raccolta generale 19092/2026Data pubblicazione 11/06/2026merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarnequelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n.23872/2020, Cass. n. 9097/2017).5. Con il terzo motivo la contribuente denuncia: Violazione dellaconvenzione per evitare le doppie imposizioni conclusa tra Italia eRepubblica cecoslovacca in data 5 maggio 1981 ed assume che l'avvisodi accertamento impugnato è in contrasto con la citata convenzione.In primo luogo, rileva che «tutti gli elementi del caso concreto»portavano a concludere che nel 2012 fosse soggetta all’imposizionefiscale della Repubblica Slovacca dove aveva sia la sede che il domicilio.Aggiunge che, essendo stata già soggetta a tassazione nella Statoestero, non poteva essere sottoposta a tassazione, anche in Italia, peri medesimi introiti. Evidenzia che, a fronte di tali considerazioni, lasentenza si limitava ad affermare che non potevano accogliersi leconclusioni formulate in via subordinata di riconoscimento dei costisostenuti, come risultanti dal bilancio d'esercizio 2012, in quanto nondocumentati. Osserva infatti che tutti questi costi, ivi comprese le tassepagate in Slovacchia, risultavano dal bilancio depositato in detto ultimoStato e prodotto in giudizio dall’Ufficio.In via subordinata chiede pertanto che questa Corte ridetermini leimposte, gli interessi e le sanzioni anche alla luce dei costi sostenuticosì come risultanti dal bilancio d'esercizio tenendo conto delle impostegià pagate nella Repubblica slovacca.6. Il motivo è inammissibile.6.1. La censura, nella parte in cui ribadisce la sussistenza dielementi di fatto dai quali desumere che la sede effettiva, anchesecondo le disposizioni della Convenzione tra l’Italia e la RepubblicaSlovacca, era in quest’ultimo Stato, è inammissibile in quanto, comeCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 12Numero registro generale 37641/2019Numero sezionale 4792/2026Numero di raccolta generale 19092/2026Data pubblicazione 11/06/2026già detto, a proposito del secondo motivo, ripropone una ricostruzionein fatto, diversa da quella fatta propria dal giudice del merito, preclusain sede di legittimità.6.2. Ugualmente inammissibile è la censura nella parte relativa alriconoscimento delle imposte pagate all’estero.Con il ricorso di primo grado la contribuente aveva chiesto, in viasubordinata, di rideterminare le imposte, gli interessi e le sanzionieventualmente dovute anche alla luce dei costi sostenuti dalla societàricorrente così come risultanti dal bilancio d'esercizio 2012 edocumentati in occasione dell'accertamento con adesione, tenendoinoltre conto dell'imposta già pagata nella Repubblica slovacca al finedi evitare le doppie imposizioni. La medesima domanda subordinataveniva riproposta in appello.Nel ricorso per cassazione la società reitera detta domanda,ribadendo che tutti i costi e le spese «comprese le tasse pagate inSlovacchia risultano dal bilancio 2012 depositato in Slovacchia».La sentenza impugnata, tuttavia, ha espressamente preso inconsiderazione la domanda subordinata, evidenziando che i costisostenuti non erano in alcun modo documentati.[OSCURATO:PERSONA], pertanto, non ha violato i principi in tema didoppia imposizione, come sostenuto nel motivo; piuttosto, condecisione in fatto, si è limitata ad affermare che i costi – tra i quali lastessa società aveva incluso le tasse pagate in Slovacchia – non eranodocumentati.Anche quest’ultima censura, pertanto, pur proposta comeviolazione della Convenzione sulle doppie imposizioni, si risolve nellarichiesta di un nuovo esame del merito precluso in sede di legittimità.7. In conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vannoliquidate come da dispositivo.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 13Numero registro generale 37641/2019Numero sezionale 4792/2026Numero di raccolta generale 19092/2026Data pubblicazione 11/06/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondereall’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 5.600,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate adebitoAi sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 5 giugno 2026.Il PresidenteAndreina GiudicepietroCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 14