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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 settembre 2026

Cassazione n. 26003/2026

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perzio n. 5, presso lo studio degliavv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano edifendono- ricorrente -nei confronti diBANCA [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, viaArno n. 88, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende- controricorrente -avverso la sentenza n. 806/2020 della Corte d’appello diAncona, depositata il 27.7.2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del22.9.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6673/2021Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 26003/2026Data pubblicazione 30/09/2026Elmarc S.p.A. in [OSCURATO:PERSONA] propose,nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., un’azione revocatoriafallimentare volta al recupero di rimesse bancarie effettuatenell’ultimo anno (€ 1.986.200,29) o, in subordine, nell’ultimosemestre (€ 385.000) prima dell’apertura della proceduraconcorsuale (azioni revocatorie esperite in forza del richiamoalle pertinenti disposizioni della legge fallimentare contenutonell’art. 49 del d.lgs. n. 270 del 1999).In contumacia della banca convenuta (che produsse una«memoria di costituzione e replica» solo dopo la precisazionedelle conclusioni e la scadenza del termine per il deposito dellacomparsa conclusionale), il Tribunale di Ancona rigettò ledomande, ritenendole carenti «in punto di allegazioni e prova»,perché non erano state individuate le singole rimesse solutorieda revocare e perché non erano stati prodotti i contratti di contocorrente.[OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA] impugnòla sentenza di primo grado davanti alla Corte d’appello diAncona, la quale – all’esito di attivo contraddittorio con la banca– respinse il gravame, sulla base dell’assorbente rilievo chegrava sull’attrice in revocatoria l’onere di provare la riduzione inmodo consistente e durevole dell’esposizione debitoria pereffetto delle rimesse da revocare; onere per il cui assolvimentoè preliminarmente necessaria «la precisa, concreta etempestiva allegazione del fatto da provare».Contro la sentenza della corte d’appello [OSCURATO:SOCIETA]. inAmministrazione Straordinaria ha proposto ricorso percassazione articolato in due motivi, il primo dei quali è volto acensurare la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.,per avere la corte d’appello posto a carico della proceduraNumero registro generale 6673/2021Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 26003/2026Data pubblicazione 30/09/2026(«pagamenti, e perciò stesso atti estintivi di obbligazioni e nonripristinatori della provvista»), ma pure il carattere «consistentee durevole» della conseguente riduzione della esposizionedebitoria del fallito nei confronti della banca (art. 67, comma 3,lett. b, legge fall.).[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si è difesa con controricorso.Nel termine di legge anteriore alla data fissata per latrattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c., la sola ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso è rubricato «violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 67, comma 3, lett. b,legge fall., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» epone la questione della ripartizione degli oneri probatori nelleazioni revocatorie fallimentari delle rimesse effettuate su unconto corrente bancario, onere che la Corte d’appello di Anconaha posto a carico dell’attore, con riguardo non solo alla naturasolutoria della rimessa (che nella sentenza impugnata ècomunque considerata parte integrante della fondatezzadell’azione), ma anche al carattere durevole e consistente dellariduzione dell’esposizione, perché – scrive la corte territoriale –«per le rimesse bancarie, la regola è la revocatoria sia esclusa»,salvo che sussista l’allegazione e la prova di quei requisiti didurevolezza e consistenza.2.

Il secondo motivo di ricorso denuncia «violazione degliartt. 132 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c.».

La ricorrente si duole che la corte d’appello non abbiadisposto la richiesta consulenza tecnica d’ufficio e ravvisa unvizio di motivazione, perché la corte non ha dimostrato di sapercorrettamente risolvere «i problemi tecnici connessi allavalutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione».Numero registro generale 6673/2021Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 26003/2026Data pubblicazione 30/09/20263.

Il secondo motivo di ricorso, pregiudiziale al primo, èinfondato, non essendo la motivazione della sentenzaimpugnata al di sotto del «minimo costituzionale» (Cass.

S.u.n. 8053/2014).

Il giudice d’appello ha ritenuto non assoltol’onere di allegazione e prova in relazione ai fatti costitutivi delladomanda e, coerentemente con tale premessa, ha rigettatol’istanza di disporre consulenza tecnica d’ufficio, la quale nonpotrebbe sopperire al mancato assolvimento dell’onere dellaprova («eventuali referenti probatori da individuare nellerichieste consulenze contabili o esibizioni non supererebberocomunque il difetto delle necessarie preventive allegazioni»).La motivazione della sentenza impugnata è pertantocomprensibile e compiuta.4.

Il primo motivo del ricorso è invece fondato.La medesima questione è già stata recentementeaffrontata e risolta da questa Corte in tre sentenze che hannoaccolto altrettanti ricorsi di [OSCURATO:SOCIETA]. in AmministrazioneStraordinaria relativi ad altre azioni revocatorie di rimesse suconto corrente bancario promosse nei confronti di altri istituti dicredito (Cass. nn. 5847/2026; 5848/2026; 5849/2026).Poiché le difese della controricorrente non contengonoargomenti diversi e ulteriori rispetto a quelli considerati nei citatiprecedenti, è sufficiente qui richiamare e ripetere quanto già ivimotivato, ovverosia:«4.1.

Occorre prendere le mosse … dalla tradizionalegiurisprudenza di questa Corte, formatasi in relazione alladisciplina della revocatoria dei pagamenti ex art. 67, comma 2,legge fall. affluiti su conto corrente bancario, nella formulazioneprecedente il d.l. n. 35 del 2005.

Secondo questagiurisprudenza, il conto corrente bancario esplica un servizio dicassa, le cui operazioni di pagamento o di riscossione di somme,Numero registro generale 6673/2021Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 26003/2026Data pubblicazione 30/09/2026da effettuarsi per conto del cliente, comportano evoluzioni delsaldo in virtù dei corrispondenti addebiti e accreditamenti inconto.

Pur essendo inapplicabile la norma dell’art. 1823 c.c.(che prevede l’annotamento delle reciproche «rimesse»), nonrichiamata dall’art. 1857 c.c. per il conto corrente bancario,soggetto all’opposta regola della disponibilità dei saldi di cuiall’art. 1852 c.c., le operazioni in conto sono operazioni diconguaglio, manifestazione contabile dell’esercizio del diritto delcorrentista di variare la disponibilità del conto.

In tale contesto,i versamenti eseguiti nel momento in cui il conto è scopertohanno natura di atti solutori in considerazione dell’esigibilità delcredito della banca e sono soggetti (a differenza dei versamentisul conto attivo, diretti soltanto a formare la provvista peroperazioni future) alla revocatoria fallimentare (Cass. nn.3236/1975; 5836/1978; e successive: ex multis Cass. nn.28955/2024; 5071/2017; 1584/2017).A questa giurisprudenza, che ha costantementeconsiderato le rimesse del cliente su conto corrente scopertocome pagamenti (rimesse solutorie), se n’è affiancata altra,inaugurata da Cass. n. 5413/1982 (menzionata da Cass.

S.u. n.24410/2018 e apprezzata dalla dottrina come soluzione diragionevole compromesso), secondo cui le rimesse cheaffluiscano su un conto corrente assistito da apertura di creditoacquistano natura solutoria, ai fini della revocatoriafallimentare, ove sia accertato uno sconfinamentodell’affidamento concesso dalla banca, ossia ove la rimessaintervenga quando il cliente abbia già ecceduto nelledisponibilità del conto corrente rispetto all’affidamentoaccordato.

In questo caso, la quota eccedentaria della rimessarispetto all’importo affidato è immediatamente esigibile dallabanca e costituisce pagamento revocabile; diversamente, laNumero registro generale 6673/2021Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 26003/2026Data pubblicazione 30/09/2026rimessa che intervenga su un conto passivo, ma nei limitidell’affidato, costituisce mero accreditamento di somme per lareintegrazione della provvista posta dalla banca a disposizionedel cliente, non revocabile in quanto non costituente pagamento(conf.

Cass. nn. 5448/1991; 9064/1992; 2744/1994;23006/2004; 10122/2005; 24588/2005; 16608/2010;16610/2013; 25739/2013; 15605/2014).Sempre sotto il vigore della disciplina abrogata, sono stateposte eccezioni alla generale revocabilità delle rimessesolutorie.

Da un lato, sono state ritenute revocabili le rimesse«intrafido», ove fosse provato che la banca avesse di fattorevocato la disponibilità del conto (congelamento del conto:Cass. n. 26042/2012); all’opposto, sono state ritenuteirrevocabili rimesse «extrafido» (formalmente solutorie), ove sitratti di rimesse bilanciate in cui, pur in assenza di un contrattostabile di disponibilità (Cass. n. 10869/1994), benché inpresenza di un accordo tra cliente e banca (Cass. n.24084/2004), la banca avesse accordato un servizio di cassasenza funzione creditizia (Cass. n. 9698/2004), consentendopagamenti cronologicamente e ontologicamente legatiall’accreditamento della relativa provvista da parte della banca.In ogni caso, salve le indicate eccezioni, la giurisprudenzaha considerato singolarmente revocabili tutte le rimesse affluitesu conto corrente scoperto (rimesse solutorie), non essendoapplicabile alcun limite di esigibilità alla pronuncia di condannanei confronti della banca, quale il differenziale del massimoscoperto in cui fosse incorso il cliente (Cass. n. 10869/1994,cit.; Cass. nn. 6558/1997; 19043/2010; n. 20834/2010).Viceversa, non sono state considerate revocabili le rimesse«intrafido», in quanto mero ripristino della provvista accordatadalla banca, da questa inesigibile e, pertanto, rimesse prive diNumero registro generale 6673/2021Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 26003/2026Data pubblicazione 30/09/2026spostamento patrimoniale (o di ricchezza) a favore della banca(Cass.

S.u. n. 24418/2010), finalizzate soltanto a ripristinare lafacoltà di indebitamento del correntista concessa dalla banca(rimesse ripristinatorie).4.2.

Il sistema della revocatoria fallimentare ha subito unmutamento per effetto dell’entrata in vigore del d.l. n. 35 del2005 (17.3.2005) e del successivo d.lgs. n. 5 del 2006, per viasostanzialmente di tre modifiche normative.In primo luogo, è stato introdotto un nuovo regime diirrevocabilità delle «rimesse effettuate in conto corrente» (art.67, comma 3, lett. b, legge fall.); deroga che si aggiungetopograficamente ad altre ipotesi di esenzione da revocatoriapreviste nelle altre lettere del medesimo comma 3 dell’art. 67legge fall.

Dispone, poi, il legislatore che le rimesse bancarie suconto corrente siano revocabili ove le stesse abbiano ridotto«l’esposizione debitoria» del cliente verso la banca e questariduzione abbia le caratteristiche della durevolezza econsistenza («ridotto in maniera consistente e durevole»).Infine, il legislatore istituisce un limite quantitativo di esigibilità(tetto) del credito restitutorio del fallimento per tali pagamentirevocabili (oltre che per altri rapporti continuativi e reiterati),indipendentemente dall’accertamento dell’esistenza di una o piùrimesse revocabili («il terzo deve restituire una somma pari alladifferenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle suepretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dellostato d’insolvenza, e l’ammontare residuo delle stesse, alla datain cui si è aperto il concorso»: art 70, comma 3, legge fall.).La strutturale modifica della revocabilità delle rimesse inconto corrente ha indotto questa Corte, in un primo momento(benché come obiter) a ritenere che il legislatore abbia indicatonella banca convenuta il soggetto onerato della prova della nonNumero registro generale 6673/2021Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 26003/2026Data pubblicazione 30/09/2026consistenza e durevolezza dell’esposizione debitoria al fine disottrarsi all’obbligo di restituzione (Cass. n. 20834/2010).

Talegiurisprudenza si è poi evoluta con Cass. n. 277/2019(preceduta da Cass. n. 11782/2018 e seguita da Cass. nn.23095/2023; 24018/2023; 24019/2023; 29998/2023),secondo cui l’attuale disciplina della revocatoria delle rimesse inconto prescinde dalla natura solutoria o ripristinatoria dellarimessa e, quindi, dal fatto che la stessa afferisca a un contoscoperto o solo passivo, e impone al giudice del merito diverificare la revocabilità di qualsiasi rimessa, avendo riguardounicamente alla sua consistenza ed alla sua durevolezza.Tali arresti valorizzano – in primo luogo – la formulazioneutilizzata dal legislatore, che àncora la revocabilità delle rimessealla mera riduzione della «esposizione debitoria» del cliente e,quindi, senza distinguere tra debiti esigibili e debiti non esigibili.Viene, poi, rimarcata la similitudine di ratio di revocabilità dipagamenti sia pur non liquidi ed esigibili anche per altre ipotesicontenute nel comma 3 dell’art. 67 cit., quale quella di cui allasuccessiva lett. g) (irrevocabilità di pagamenti di debiti liquidied esigibili relativi a servizi strumentali all’accesso alleprocedure concorsuali).L’effetto di questa interpretazione è, come evidenziatonella ordinanza interlocutoria (e oltre al superamento dellamenzionata quarantennale giurisprudenza), la qualificazionedelle rimesse su conto corrente come un genere di atti revocabilia sé stante, in quanto le rimesse revocabili «sarebbero attidistinti e diversi da quelli indicati nei primi due commi dell’art.67 legge fall., considerati in quanto tali nel terzo comma eassoggettabili a revocatoria alle condizioni ivi previste» (Cass.n. 28008/2025), indipendentemente dalla natura di pagamentirevocabili ai sensi del comma 2.

La disciplina della revocabilitàNumero registro generale 6673/2021Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 26003/2026Data pubblicazione 30/09/2026delle rimesse bancarie su conto corrente troverebbe dunque lapropria fonte esclusivamente nel comma 3 dell’art. 67 leggefall., dal che deriverebbe l’onere del curatore del fallimento cheintenda agire in revocatoria di indicare distintamente le singolerimesse da revocare e di provare la consistenza e la durevolezzaquali fatti costitutivi della domanda.4.3.

Questa interpretazione non può essere condivisa.In senso contrario risulta rilevante, in primo luogo,l’utilizzo della locuzione «rimesse effettuate su un contocorrente bancario».

La locuzione richiama il concetto di cuiall’art. 1823 c.c., proprio del conto corrente ordinario, che, peril conto corrente bancario, è fonte di un credito esigibile (Cass.nn. 1846/1998; 15135/2014; 4604/2017; 28955/2024), invirtù delle annotazioni contabili che consentono al titolare delconto di disporre del saldo attivo (Cass. nn. 5071/2017;1584/2017; 25943/2011; 19305/2007; 886/2004).Annotazioni che possono essere accreditamenti su conto attivo(e, quindi, non costituenti pagamento), passivo (come ripristinodella provvista) o scoperto (pagamenti).

In questo senso larimessa può ritenersi (come evidenziato da certa dottrina) unconcetto neutro, che si connota di natura di pagamento di debitiliquidi ed esigibili in funzione dello stato del conto.L’utilizzo del termine «rimessa» consente di richiamare latradizionale giurisprudenza di questa Corte, secondo cui larimessa (da atto neutro) viene a costituire pagamento se ed inquanto costituisce rimessa solutoria, ovverosia annotata suconto scoperto (Cass. n. 5836/1978, cit.).

Ove, invece, larimessa venga annotata su un conto passivo (assistito daapertura di credito), essa costituisce pagamento per la solaparte in cui vi è stato sconfinamento dell’affidamento (Cass. n.5413/1982).Numero registro generale 6673/2021Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 26003/2026Data pubblicazione 30/09/2026Non può derogarsi alla distinzione tra rimesse solutorie erimesse ripristinatorie, in forza dell’insegnamento delle Sezioniunite, secondo cui la distinzione tra rimesse solutorie eripristinatorie comporta che possa venire alla luce unpagamento solo se vi è una pretesa restitutoria del solvens, chenon vi sarebbe ove la rimessa avesse la mera funzione diripristinare una disponibilità di cassa accordata dalla banca alcorrentista (Cass.

S.u. n. 24418/2010, cit.).

Benché questoprincipio sia stato affermato nei rapporti tra privati con riguardoalla ripetizione di indebito oggettivo, non si vede come esso nondebba operare anche tra la massa dei creditori e la banca incaso di pagamento pervenuto nel periodo sospetto, essendo ilpresupposto – in entrambi i casi – l’esecuzione di un pagamentoin favore della banca (indebito in un caso, inefficace nell’altro).Ulteriormente, l’argomento di rinforzo utilizzato da Cass.n. 277/2019, secondo cui altre esenzioni dalla revocatoriaavrebbero ad oggetto un pagamento liquido ed esigibile non ècondivisa dalla più recente giurisprudenza di questa Corte,secondo cui non appare risolutivo «rapportarsi con la ragionespecifica che, ipotesi per ipotesi, viene a giustificare» le singoleipotesi di esenzione «per porsi, dunque, in termini di strettacoerenza con la stessa» (Cass. n. 26244/2021), essendo ognideroga alla revocabilità dei pagamenti sostenuta da autonomifatti impeditivi o eccezioni disciplinate dalla legge (Cass. n.3056/2026).Non può, pertanto, ritenersi superata la tradizionalebipartizione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie ai finidella revocabilità dei pagamenti a termini del combinatodisposto dell’art. 67, commi 2 e 3, legge fall., in forza della qualesono revocabili le sole rimesse che costituiscano pagamenti didebiti liquidi ed esigibili.Numero registro generale 6673/2021Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 26003/2026Data pubblicazione 30/09/20264.4.

Poiché, dunque, le rimesse (solutorie) su contocorrente bancario sono revocabili in quanto pagamenti su debitoliquido ed esigibile, ovverosia ai sensi dell’art. 67, comma 2,legge fall., la disciplina del successivo comma 3 non può essereletta isolatamente, ma unitamente al comma precedente,rispetto al quale pone (tra le altre) una particolare esenzionedalla revocabilità dei pagamenti affluiti in conto corrente.Trattandosi di fatto impeditivo della ordinaria revocabilità deipagamenti, l’allegazione e la prova delle circostanze cheimpediscono la declaratoria di revocabilità della rimessa comepagamento resta a carico della banca convenuta(analogamente, con riferimento all’esenzione di cui alla letterac) del medesimo comma 3 dell’art. 67 legge fall., v.

Cass. n.3056/2026).Se così non fosse, vi sarebbe distonia tra la soluzione cheaddossa al curatore l’onere di provare, quali fatti costitutivi dellarevocatoria, la durevolezza e la consistenza dell’esposizione, ela giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il curatore chechieda la revocatoria dei pagamenti costituiti da rimesse inconto corrente bancario non deve indicare i singoli versamentisolutori, dovendo indicare le rimesse operate su un contocorrente in un determinato periodo di tempo e l’importo globaledelle stesse, indicazioni sufficienti perché la banca possaindividuare le domande contro di lei proposte (Cass. nn.9610/2018; 28819/2017; cfr. Cass.

S.u. n. 15895/2019: «ilcorrentista (…) potrà limitarsi ad indicare l'esistenza diversamenti indebiti e chiederne la restituzione in riferimento adun dato conto e ad un tempo determinato, e la Banca, dal cantosuo, potrà limitarsi ad allegare l'inerzia dell'attore in ripetizione,e dichiarare di volerne profittare»).Numero registro generale 6673/2021Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 26003/2026Data pubblicazione 30/09/2026Sarebbe contraddittorio, da un lato, esentare il fallimentodall’indicazione delle singole rimesse revocabili e, dall’altro,addossargli l’onere di individuare la connotazione delle stessecome consistenti e durevoli ai fini della loro revocabilità.4.5.

Non convince l’argomento secondo cui la collocazionetopografica della norma indurrebbe a qualificare comefattispecie autonoma di revocabilità quella delle rimesse suconto corrente consistenti e durevoli.

Infatti, è assai piùconvincente la contraria interpretazione secondo cui lefattispecie costitutive delle azioni revocatorie sono quellecontenute nei primi due commi dell’art. 67 legge fall., mentre ilcomma 3 disciplina soltanto le eccezionali fattispecie di esonerodalla revocatoria di atti che sarebbero, altrimenti, revocabili.Basti pensare che nel comma 3 – e, in particolare, per quantoqui interessa, nella lett. b) – manca non solo la disciplina delpresupposto soggettivo (conoscenza dello stato di insolvenza erelativo onere della prova), ma anche quella del periodosospetto (sei mesi o un anno).

Da questo deve ulteriormentededursi che la norma del comma 3 non costituisce autonomaipotesi di revocatoria delle rimesse bancarie in quanto tali, bensìdefinisce un fatto impeditivo alla revocabilità dei pagamentirisultanti da rimesse solutorie; fatto che deve essere oggetto diallegazione e di prova da parte della banca che si opponga alladomanda della curatela.Nella stessa direzione va l’argomento (speso dal PubblicoMinistero durante la discussione orale, ma già presente in Cass.n. 277/2019), secondo cui l’indicazione di irrevocabilità dellerimesse (solutorie) in quanto pagamenti di debiti liquidi edesigibili «durevoli» costituisce nient’altro che una evoluzione, daparte del legislatore, del criterio giurisprudenziale dellairrevocabilità delle rimesse bilanciate.

Il concetto di durevolezzaNumero registro generale 6673/2021Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 26003/2026Data pubblicazione 30/09/2026codifica e amplia la cornice entro la quale la giurisprudenzaaveva escluso la revocabilità delle rimesse bilanciate («il criteriobasato sulla durevolezza dell’abbattimento dell’esposizionedebitoria consente di ribadire risposte già elaborate conriferimento ad alcuni problemi con cui la giurisprudenza avevadovuto misurarsi in passato: così è, in particolare, per il casodelle partite bilanciate, non potendo di certo considerarsidurevole la rimessa che è seguita da un addebito per il cliente,e che si dimostra funzionale alla creazione della provvista perl'esecuzione di un successivo»: Cass., n. 277/2019).

La nondurevolezza della rimessa solutoria come fattispecie impeditivadella revocabilità dei pagamenti (al pari del fatto impeditivodelle rimesse bilanciate), mantenuta dall’art. 166, comma 3,lett. b), CCII, conferma, pertanto, l’intenzione del legislatore disubordinare la revocabilità delle rimesse alla verifica deirequisiti della loro qualificazione come pagamenti, come giàelaborato dalla giurisprudenza precedente in tema di rimessebilanciate».5.

Deve essere, pertanto, ribadito anche in questa sede ilseguente principio di diritto:«In tema di azione revocatoria fallimentare, l’art. 67,comma 3, lett. b, legge fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 5del 2006, presuppone la rimessa su conto corrente bancariocome pagamento di credito liquido ed esigibile, ovverosia cheafferisce a conto scoperto, non prescindendo quindi dalla naturasolutoria o ripristinatoria della rimessa stessa, e qualifica lariduzione non consistente e non durevole dell’esposizionedebitoria quale fatto impeditivo, che va allegato e provato dalconvenuto in revocatoria» (così, in particolare, Cass. n.5847/2026).Numero registro generale 6673/2021Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 26003/2026Data pubblicazione 30/09/20266.

La sentenza impugnata non ha fatto correttaapplicazione del suddetto principio, perché, ravvisando nelcomma 3 dell’art. 67 legge fall. la fattispecie costitutivadell’azione revocatoria, ha erroneamente attribuito al curatoredel fallimento l’onore di allegare e di provare le circostanze chedanno invece fondamento a un’eccezione di esonero dallarevocabilità che riguarda le rimesse solutorie, pur se ricevutenel periodo sospetto e a prescindere dalla (eventualmentecomprovata, ma comunque irrilevante) consapevolezzadell’insolvenza dell’imprenditore successivamente fallito.7.

In definitiva, accolto il primo motivo di ricorso erigettato il secondo, la sentenza impugnata deve esserecassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla medesimaCorte d’appello di Ancona, perché decida, in diversacomposizione, anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte:accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo,cassa la sentenza nella parte impugnata e rinvia alla Corted’appello di Ancona, perché decida, in diversa composizione,anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del22.9.2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
perzio n. 5, presso lo studio degliavv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano edifendono- ricorrente -nei confronti diBANCA [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, viaArno n. 88, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende- controricorrente -avverso la sentenza n. 806/2020 della Corte d’appello diAncona, depositata il 27.7.2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del22.9.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6673/2021Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 26003/2026Data pubblicazione 30/09/2026Elmarc S.p.A. in [OSCURATO:PERSONA] propose,nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., un’azione revocatoriafallimentare volta al recupero di rimesse bancarie effettuatenell’ultimo anno (€ 1.986.200,29) o, in subordine, nell’ultimosemestre (€ 385.000) prima dell’apertura della proceduraconcorsuale (azioni revocatorie esperite in forza del richiamoalle pertinenti disposizioni della legge fallimentare contenutonell’art. 49 del d.lgs. n. 270 del 1999).In contumacia della banca convenuta (che produsse una«memoria di costituzione e replica» solo dopo la precisazionedelle conclusioni e la scadenza del termine per il deposito dellacomparsa conclusionale), il Tribunale di Ancona rigettò ledomande, ritenendole carenti «in punto di allegazioni e prova»,perché non erano state individuate le singole rimesse solutorieda revocare e perché non erano stati prodotti i contratti di contocorrente.[OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA] impugnòla sentenza di primo grado davanti alla Corte d’appello diAncona, la quale – all’esito di attivo contraddittorio con la banca– respinse il gravame, sulla base dell’assorbente rilievo chegrava sull’attrice in revocatoria l’onere di provare la riduzione inmodo consistente e durevole dell’esposizione debitoria pereffetto delle rimesse da revocare; onere per il cui assolvimentoè preliminarmente necessaria «la precisa, concreta etempestiva allegazione del fatto da provare».Contro la sentenza della corte d’appello [OSCURATO:SOCIETA]. inAmministrazione Straordinaria ha proposto ricorso percassazione articolato in due motivi, il primo dei quali è volto acensurare la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.,per avere la corte d’appello posto a carico della proceduraNumero registro generale 6673/2021Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 26003/2026Data pubblicazione 30/09/2026(«pagamenti, e perciò stesso atti estintivi di obbligazioni e nonripristinatori della provvista»), ma pure il carattere «consistentee durevole» della conseguente riduzione della esposizionedebitoria del fallito nei confronti della banca (art. 67, comma 3,lett. b, legge fall.).[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si è difesa con controricorso.Nel termine di legge anteriore alla data fissata per latrattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c., la sola ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso è rubricato «violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 67, comma 3, lett. b,legge fall., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» epone la questione della ripartizione degli oneri probatori nelleazioni revocatorie fallimentari delle rimesse effettuate su unconto corrente bancario, onere che la Corte d’appello di Anconaha posto a carico dell’attore, con riguardo non solo alla naturasolutoria della rimessa (che nella sentenza impugnata ècomunque considerata parte integrante della fondatezzadell’azione), ma anche al carattere durevole e consistente dellariduzione dell’esposizione, perché – scrive la corte territoriale –«per le rimesse bancarie, la regola è la revocatoria sia esclusa»,salvo che sussista l’allegazione e la prova di quei requisiti didurevolezza e consistenza.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia «violazione degliartt. 132 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c.». La ricorrente si duole che la corte d’appello non abbiadisposto la richiesta consulenza tecnica d’ufficio e ravvisa unvizio di motivazione, perché la corte non ha dimostrato di sapercorrettamente risolvere «i problemi tecnici connessi allavalutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione».Numero registro generale 6673/2021Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 26003/2026Data pubblicazione 30/09/20263. Il secondo motivo di ricorso, pregiudiziale al primo, èinfondato, non essendo la motivazione della sentenzaimpugnata al di sotto del «minimo costituzionale» (Cass. S.u.n. 8053/2014). Il giudice d’appello ha ritenuto non assoltol’onere di allegazione e prova in relazione ai fatti costitutivi delladomanda e, coerentemente con tale premessa, ha rigettatol’istanza di disporre consulenza tecnica d’ufficio, la quale nonpotrebbe sopperire al mancato assolvimento dell’onere dellaprova («eventuali referenti probatori da individuare nellerichieste consulenze contabili o esibizioni non supererebberocomunque il difetto delle necessarie preventive allegazioni»).La motivazione della sentenza impugnata è pertantocomprensibile e compiuta.4. Il primo motivo del ricorso è invece fondato.La medesima questione è già stata recentementeaffrontata e risolta da questa Corte in tre sentenze che hannoaccolto altrettanti ricorsi di [OSCURATO:SOCIETA]. in AmministrazioneStraordinaria relativi ad altre azioni revocatorie di rimesse suconto corrente bancario promosse nei confronti di altri istituti dicredito (Cass. nn. 5847/2026; 5848/2026; 5849/2026).Poiché le difese della controricorrente non contengonoargomenti diversi e ulteriori rispetto a quelli considerati nei citatiprecedenti, è sufficiente qui richiamare e ripetere quanto già ivimotivato, ovverosia:«4.1. Occorre prendere le mosse … dalla tradizionalegiurisprudenza di questa Corte, formatasi in relazione alladisciplina della revocatoria dei pagamenti ex art. 67, comma 2,legge fall. affluiti su conto corrente bancario, nella formulazioneprecedente il d.l. n. 35 del 2005. Secondo questagiurisprudenza, il conto corrente bancario esplica un servizio dicassa, le cui operazioni di pagamento o di riscossione di somme,Numero registro generale 6673/2021Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 26003/2026Data pubblicazione 30/09/2026da effettuarsi per conto del cliente, comportano evoluzioni delsaldo in virtù dei corrispondenti addebiti e accreditamenti inconto. Pur essendo inapplicabile la norma dell’art. 1823 c.c.(che prevede l’annotamento delle reciproche «rimesse»), nonrichiamata dall’art. 1857 c.c. per il conto corrente bancario,soggetto all’opposta regola della disponibilità dei saldi di cuiall’art. 1852 c.c., le operazioni in conto sono operazioni diconguaglio, manifestazione contabile dell’esercizio del diritto delcorrentista di variare la disponibilità del conto. In tale contesto,i versamenti eseguiti nel momento in cui il conto è scopertohanno natura di atti solutori in considerazione dell’esigibilità delcredito della banca e sono soggetti (a differenza dei versamentisul conto attivo, diretti soltanto a formare la provvista peroperazioni future) alla revocatoria fallimentare (Cass. nn.3236/1975; 5836/1978; e successive: ex multis Cass. nn.28955/2024; 5071/2017; 1584/2017).A questa giurisprudenza, che ha costantementeconsiderato le rimesse del cliente su conto corrente scopertocome pagamenti (rimesse solutorie), se n’è affiancata altra,inaugurata da Cass. n. 5413/1982 (menzionata da Cass. S.u. n.24410/2018 e apprezzata dalla dottrina come soluzione diragionevole compromesso), secondo cui le rimesse cheaffluiscano su un conto corrente assistito da apertura di creditoacquistano natura solutoria, ai fini della revocatoriafallimentare, ove sia accertato uno sconfinamentodell’affidamento concesso dalla banca, ossia ove la rimessaintervenga quando il cliente abbia già ecceduto nelledisponibilità del conto corrente rispetto all’affidamentoaccordato. In questo caso, la quota eccedentaria della rimessarispetto all’importo affidato è immediatamente esigibile dallabanca e costituisce pagamento revocabile; diversamente, laNumero registro generale 6673/2021Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 26003/2026Data pubblicazione 30/09/2026rimessa che intervenga su un conto passivo, ma nei limitidell’affidato, costituisce mero accreditamento di somme per lareintegrazione della provvista posta dalla banca a disposizionedel cliente, non revocabile in quanto non costituente pagamento(conf. Cass. nn. 5448/1991; 9064/1992; 2744/1994;23006/2004; 10122/2005; 24588/2005; 16608/2010;16610/2013; 25739/2013; 15605/2014).Sempre sotto il vigore della disciplina abrogata, sono stateposte eccezioni alla generale revocabilità delle rimessesolutorie. Da un lato, sono state ritenute revocabili le rimesse«intrafido», ove fosse provato che la banca avesse di fattorevocato la disponibilità del conto (congelamento del conto:Cass. n. 26042/2012); all’opposto, sono state ritenuteirrevocabili rimesse «extrafido» (formalmente solutorie), ove sitratti di rimesse bilanciate in cui, pur in assenza di un contrattostabile di disponibilità (Cass. n. 10869/1994), benché inpresenza di un accordo tra cliente e banca (Cass. n.24084/2004), la banca avesse accordato un servizio di cassasenza funzione creditizia (Cass. n. 9698/2004), consentendopagamenti cronologicamente e ontologicamente legatiall’accreditamento della relativa provvista da parte della banca.In ogni caso, salve le indicate eccezioni, la giurisprudenzaha considerato singolarmente revocabili tutte le rimesse affluitesu conto corrente scoperto (rimesse solutorie), non essendoapplicabile alcun limite di esigibilità alla pronuncia di condannanei confronti della banca, quale il differenziale del massimoscoperto in cui fosse incorso il cliente (Cass. n. 10869/1994,cit.; Cass. nn. 6558/1997; 19043/2010; n. 20834/2010).Viceversa, non sono state considerate revocabili le rimesse«intrafido», in quanto mero ripristino della provvista accordatadalla banca, da questa inesigibile e, pertanto, rimesse prive diNumero registro generale 6673/2021Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 26003/2026Data pubblicazione 30/09/2026spostamento patrimoniale (o di ricchezza) a favore della banca(Cass. S.u. n. 24418/2010), finalizzate soltanto a ripristinare lafacoltà di indebitamento del correntista concessa dalla banca(rimesse ripristinatorie).4.2. Il sistema della revocatoria fallimentare ha subito unmutamento per effetto dell’entrata in vigore del d.l. n. 35 del2005 (17.3.2005) e del successivo d.lgs. n. 5 del 2006, per viasostanzialmente di tre modifiche normative.In primo luogo, è stato introdotto un nuovo regime diirrevocabilità delle «rimesse effettuate in conto corrente» (art.67, comma 3, lett. b, legge fall.); deroga che si aggiungetopograficamente ad altre ipotesi di esenzione da revocatoriapreviste nelle altre lettere del medesimo comma 3 dell’art. 67legge fall. Dispone, poi, il legislatore che le rimesse bancarie suconto corrente siano revocabili ove le stesse abbiano ridotto«l’esposizione debitoria» del cliente verso la banca e questariduzione abbia le caratteristiche della durevolezza econsistenza («ridotto in maniera consistente e durevole»).Infine, il legislatore istituisce un limite quantitativo di esigibilità(tetto) del credito restitutorio del fallimento per tali pagamentirevocabili (oltre che per altri rapporti continuativi e reiterati),indipendentemente dall’accertamento dell’esistenza di una o piùrimesse revocabili («il terzo deve restituire una somma pari alladifferenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle suepretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dellostato d’insolvenza, e l’ammontare residuo delle stesse, alla datain cui si è aperto il concorso»: art 70, comma 3, legge fall.).La strutturale modifica della revocabilità delle rimesse inconto corrente ha indotto questa Corte, in un primo momento(benché come obiter) a ritenere che il legislatore abbia indicatonella banca convenuta il soggetto onerato della prova della nonNumero registro generale 6673/2021Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 26003/2026Data pubblicazione 30/09/2026consistenza e durevolezza dell’esposizione debitoria al fine disottrarsi all’obbligo di restituzione (Cass. n. 20834/2010). Talegiurisprudenza si è poi evoluta con Cass. n. 277/2019(preceduta da Cass. n. 11782/2018 e seguita da Cass. nn.23095/2023; 24018/2023; 24019/2023; 29998/2023),secondo cui l’attuale disciplina della revocatoria delle rimesse inconto prescinde dalla natura solutoria o ripristinatoria dellarimessa e, quindi, dal fatto che la stessa afferisca a un contoscoperto o solo passivo, e impone al giudice del merito diverificare la revocabilità di qualsiasi rimessa, avendo riguardounicamente alla sua consistenza ed alla sua durevolezza.Tali arresti valorizzano – in primo luogo – la formulazioneutilizzata dal legislatore, che àncora la revocabilità delle rimessealla mera riduzione della «esposizione debitoria» del cliente e,quindi, senza distinguere tra debiti esigibili e debiti non esigibili.Viene, poi, rimarcata la similitudine di ratio di revocabilità dipagamenti sia pur non liquidi ed esigibili anche per altre ipotesicontenute nel comma 3 dell’art. 67 cit., quale quella di cui allasuccessiva lett. g) (irrevocabilità di pagamenti di debiti liquidied esigibili relativi a servizi strumentali all’accesso alleprocedure concorsuali).L’effetto di questa interpretazione è, come evidenziatonella ordinanza interlocutoria (e oltre al superamento dellamenzionata quarantennale giurisprudenza), la qualificazionedelle rimesse su conto corrente come un genere di atti revocabilia sé stante, in quanto le rimesse revocabili «sarebbero attidistinti e diversi da quelli indicati nei primi due commi dell’art.67 legge fall., considerati in quanto tali nel terzo comma eassoggettabili a revocatoria alle condizioni ivi previste» (Cass.n. 28008/2025), indipendentemente dalla natura di pagamentirevocabili ai sensi del comma 2. La disciplina della revocabilitàNumero registro generale 6673/2021Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 26003/2026Data pubblicazione 30/09/2026delle rimesse bancarie su conto corrente troverebbe dunque lapropria fonte esclusivamente nel comma 3 dell’art. 67 leggefall., dal che deriverebbe l’onere del curatore del fallimento cheintenda agire in revocatoria di indicare distintamente le singolerimesse da revocare e di provare la consistenza e la durevolezzaquali fatti costitutivi della domanda.4.3. Questa interpretazione non può essere condivisa.In senso contrario risulta rilevante, in primo luogo,l’utilizzo della locuzione «rimesse effettuate su un contocorrente bancario». La locuzione richiama il concetto di cuiall’art. 1823 c.c., proprio del conto corrente ordinario, che, peril conto corrente bancario, è fonte di un credito esigibile (Cass.nn. 1846/1998; 15135/2014; 4604/2017; 28955/2024), invirtù delle annotazioni contabili che consentono al titolare delconto di disporre del saldo attivo (Cass. nn. 5071/2017;1584/2017; 25943/2011; 19305/2007; 886/2004).Annotazioni che possono essere accreditamenti su conto attivo(e, quindi, non costituenti pagamento), passivo (come ripristinodella provvista) o scoperto (pagamenti). In questo senso larimessa può ritenersi (come evidenziato da certa dottrina) unconcetto neutro, che si connota di natura di pagamento di debitiliquidi ed esigibili in funzione dello stato del conto.L’utilizzo del termine «rimessa» consente di richiamare latradizionale giurisprudenza di questa Corte, secondo cui larimessa (da atto neutro) viene a costituire pagamento se ed inquanto costituisce rimessa solutoria, ovverosia annotata suconto scoperto (Cass. n. 5836/1978, cit.). Ove, invece, larimessa venga annotata su un conto passivo (assistito daapertura di credito), essa costituisce pagamento per la solaparte in cui vi è stato sconfinamento dell’affidamento (Cass. n.5413/1982).Numero registro generale 6673/2021Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 26003/2026Data pubblicazione 30/09/2026Non può derogarsi alla distinzione tra rimesse solutorie erimesse ripristinatorie, in forza dell’insegnamento delle Sezioniunite, secondo cui la distinzione tra rimesse solutorie eripristinatorie comporta che possa venire alla luce unpagamento solo se vi è una pretesa restitutoria del solvens, chenon vi sarebbe ove la rimessa avesse la mera funzione diripristinare una disponibilità di cassa accordata dalla banca alcorrentista (Cass. S.u. n. 24418/2010, cit.). Benché questoprincipio sia stato affermato nei rapporti tra privati con riguardoalla ripetizione di indebito oggettivo, non si vede come esso nondebba operare anche tra la massa dei creditori e la banca incaso di pagamento pervenuto nel periodo sospetto, essendo ilpresupposto – in entrambi i casi – l’esecuzione di un pagamentoin favore della banca (indebito in un caso, inefficace nell’altro).Ulteriormente, l’argomento di rinforzo utilizzato da Cass.n. 277/2019, secondo cui altre esenzioni dalla revocatoriaavrebbero ad oggetto un pagamento liquido ed esigibile non ècondivisa dalla più recente giurisprudenza di questa Corte,secondo cui non appare risolutivo «rapportarsi con la ragionespecifica che, ipotesi per ipotesi, viene a giustificare» le singoleipotesi di esenzione «per porsi, dunque, in termini di strettacoerenza con la stessa» (Cass. n. 26244/2021), essendo ognideroga alla revocabilità dei pagamenti sostenuta da autonomifatti impeditivi o eccezioni disciplinate dalla legge (Cass. n.3056/2026).Non può, pertanto, ritenersi superata la tradizionalebipartizione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie ai finidella revocabilità dei pagamenti a termini del combinatodisposto dell’art. 67, commi 2 e 3, legge fall., in forza della qualesono revocabili le sole rimesse che costituiscano pagamenti didebiti liquidi ed esigibili.Numero registro generale 6673/2021Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 26003/2026Data pubblicazione 30/09/20264.4. Poiché, dunque, le rimesse (solutorie) su contocorrente bancario sono revocabili in quanto pagamenti su debitoliquido ed esigibile, ovverosia ai sensi dell’art. 67, comma 2,legge fall., la disciplina del successivo comma 3 non può essereletta isolatamente, ma unitamente al comma precedente,rispetto al quale pone (tra le altre) una particolare esenzionedalla revocabilità dei pagamenti affluiti in conto corrente.Trattandosi di fatto impeditivo della ordinaria revocabilità deipagamenti, l’allegazione e la prova delle circostanze cheimpediscono la declaratoria di revocabilità della rimessa comepagamento resta a carico della banca convenuta(analogamente, con riferimento all’esenzione di cui alla letterac) del medesimo comma 3 dell’art. 67 legge fall., v. Cass. n.3056/2026).Se così non fosse, vi sarebbe distonia tra la soluzione cheaddossa al curatore l’onere di provare, quali fatti costitutivi dellarevocatoria, la durevolezza e la consistenza dell’esposizione, ela giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il curatore chechieda la revocatoria dei pagamenti costituiti da rimesse inconto corrente bancario non deve indicare i singoli versamentisolutori, dovendo indicare le rimesse operate su un contocorrente in un determinato periodo di tempo e l’importo globaledelle stesse, indicazioni sufficienti perché la banca possaindividuare le domande contro di lei proposte (Cass. nn.9610/2018; 28819/2017; cfr. Cass. S.u. n. 15895/2019: «ilcorrentista (…) potrà limitarsi ad indicare l'esistenza diversamenti indebiti e chiederne la restituzione in riferimento adun dato conto e ad un tempo determinato, e la Banca, dal cantosuo, potrà limitarsi ad allegare l'inerzia dell'attore in ripetizione,e dichiarare di volerne profittare»).Numero registro generale 6673/2021Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 26003/2026Data pubblicazione 30/09/2026Sarebbe contraddittorio, da un lato, esentare il fallimentodall’indicazione delle singole rimesse revocabili e, dall’altro,addossargli l’onere di individuare la connotazione delle stessecome consistenti e durevoli ai fini della loro revocabilità.4.5. Non convince l’argomento secondo cui la collocazionetopografica della norma indurrebbe a qualificare comefattispecie autonoma di revocabilità quella delle rimesse suconto corrente consistenti e durevoli. Infatti, è assai piùconvincente la contraria interpretazione secondo cui lefattispecie costitutive delle azioni revocatorie sono quellecontenute nei primi due commi dell’art. 67 legge fall., mentre ilcomma 3 disciplina soltanto le eccezionali fattispecie di esonerodalla revocatoria di atti che sarebbero, altrimenti, revocabili.Basti pensare che nel comma 3 – e, in particolare, per quantoqui interessa, nella lett. b) – manca non solo la disciplina delpresupposto soggettivo (conoscenza dello stato di insolvenza erelativo onere della prova), ma anche quella del periodosospetto (sei mesi o un anno). Da questo deve ulteriormentededursi che la norma del comma 3 non costituisce autonomaipotesi di revocatoria delle rimesse bancarie in quanto tali, bensìdefinisce un fatto impeditivo alla revocabilità dei pagamentirisultanti da rimesse solutorie; fatto che deve essere oggetto diallegazione e di prova da parte della banca che si opponga alladomanda della curatela.Nella stessa direzione va l’argomento (speso dal PubblicoMinistero durante la discussione orale, ma già presente in Cass.n. 277/2019), secondo cui l’indicazione di irrevocabilità dellerimesse (solutorie) in quanto pagamenti di debiti liquidi edesigibili «durevoli» costituisce nient’altro che una evoluzione, daparte del legislatore, del criterio giurisprudenziale dellairrevocabilità delle rimesse bilanciate. Il concetto di durevolezzaNumero registro generale 6673/2021Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 26003/2026Data pubblicazione 30/09/2026codifica e amplia la cornice entro la quale la giurisprudenzaaveva escluso la revocabilità delle rimesse bilanciate («il criteriobasato sulla durevolezza dell’abbattimento dell’esposizionedebitoria consente di ribadire risposte già elaborate conriferimento ad alcuni problemi con cui la giurisprudenza avevadovuto misurarsi in passato: così è, in particolare, per il casodelle partite bilanciate, non potendo di certo considerarsidurevole la rimessa che è seguita da un addebito per il cliente,e che si dimostra funzionale alla creazione della provvista perl'esecuzione di un successivo»: Cass., n. 277/2019). La nondurevolezza della rimessa solutoria come fattispecie impeditivadella revocabilità dei pagamenti (al pari del fatto impeditivodelle rimesse bilanciate), mantenuta dall’art. 166, comma 3,lett. b), CCII, conferma, pertanto, l’intenzione del legislatore disubordinare la revocabilità delle rimesse alla verifica deirequisiti della loro qualificazione come pagamenti, come giàelaborato dalla giurisprudenza precedente in tema di rimessebilanciate».5. Deve essere, pertanto, ribadito anche in questa sede ilseguente principio di diritto:«In tema di azione revocatoria fallimentare, l’art. 67,comma 3, lett. b, legge fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 5del 2006, presuppone la rimessa su conto corrente bancariocome pagamento di credito liquido ed esigibile, ovverosia cheafferisce a conto scoperto, non prescindendo quindi dalla naturasolutoria o ripristinatoria della rimessa stessa, e qualifica lariduzione non consistente e non durevole dell’esposizionedebitoria quale fatto impeditivo, che va allegato e provato dalconvenuto in revocatoria» (così, in particolare, Cass. n.5847/2026).Numero registro generale 6673/2021Numero sezionale 3317/2026Numero di raccolta generale 26003/2026Data pubblicazione 30/09/20266. La sentenza impugnata non ha fatto correttaapplicazione del suddetto principio, perché, ravvisando nelcomma 3 dell’art. 67 legge fall. la fattispecie costitutivadell’azione revocatoria, ha erroneamente attribuito al curatoredel fallimento l’onore di allegare e di provare le circostanze chedanno invece fondamento a un’eccezione di esonero dallarevocabilità che riguarda le rimesse solutorie, pur se ricevutenel periodo sospetto e a prescindere dalla (eventualmentecomprovata, ma comunque irrilevante) consapevolezzadell’insolvenza dell’imprenditore successivamente fallito.7. In definitiva, accolto il primo motivo di ricorso erigettato il secondo, la sentenza impugnata deve esserecassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla medesimaCorte d’appello di Ancona, perché decida, in diversacomposizione, anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte:accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo,cassa la sentenza nella parte impugnata e rinvia alla Corted’appello di Ancona, perché decida, in diversa composizione,anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del22.9.2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 26003/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris