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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10995/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.Sentito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Alicandro,difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 27 marzo 2025, la Corte d’appello di L’Aquila haconfermato la decisione del Tribunale di Chieti, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] dei reati di cui agli artt. 61, n. 2, 614 cod. pen. (capo 1) e art. 392cod. pen. (capo 2) commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], peressersi introdotto nell’abitazione di costoro contro la loro volontà, al fine diottenere la restituzione dell’appartamento alle stesse concesso gratuitamente inuso, prelevando effetti personali e oggetti di loro proprietà e cambiando laserratura della porta d’ingresso in modo da impedire alle persone offese dirientrare nell’appartamento.2.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,articolando quattro motivi di ricorso di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione.

LaCorte territoriale avrebbe travisato le fonti di prova laddove ha ritenuto che lepersone offese avessero acquisito il possesso dell’appartamento di proprietàdell’imputato, atteso che questi non lo aveva mai concesso loro in locazione, male aveva solo ospitate gratuitamente.

A differenza di quanto ritenuto dalla Corteterritoriale, infatti, il [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto al pagamento delle utenzedell’immobile anche nel periodo in cui aveva ospitato le persone offese e avevamantenuto il possesso delle chiavi di ingresso.

Ciò escluderebbe la sussistenza delreato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.2.2.

Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla ritenutasussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 392 cod. pen.

Lasentenza impugnata avrebbe omesso di motivare tanto in relazione alla coscienzae volontà del [OSCURATO:PERSONA] di farsi ragione da sé, quanto in relazione al dolo specifico circala soggettiva rappresentazione di esercitare un diritto.2.3.

Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenzadell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 614 cod. pen.

La Corte territorialeavrebbe omesso di motivare in ordine alla doglianza proposta con l’atto di appellocon cui si censurava la mancanza di motivazione del giudice di primo grado inrelazione all’elemento psicologico del reato di violazione di domicilio.2.4.

Il quarto motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 81 e84 cod. pen.

Ricorrerebbe invero un concorso apparente di norme tra la violazionedi cui all’art. 392 e quella di cui all’art. 614 cod. pen. come contestate all’imputato.Nel caso in esame, la violazione di domicilio, realizzata attraverso l’accessoinvito domino nell’abitazione delle persone offese, costituirebbe il presuppostonaturalistico necessario per la consumazione del reato di esercizio arbitrario delleproprie ragioni per come in concreto contestato.I giudici di merito avrebbero dovuto pertanto applicare l’art. 84, comma 1,cod. pen., attraverso il principio di specialità, atteso che la contestazione dell’art.392 includerebbe necessariamente la condotta di violazione di domicilio.3.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiestol’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.Con riguardo alla affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 392cod. pen., pur riconoscendo che le decisioni dei giudici del merito sarebberoconformi all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, ilProcuratore osserva che in tal modo si darebbe tutela a chi occupa sine titulo unimmobile, punendo invece chi risulta titolare del diritto di proprietà.

Evidenzia unproblema di compatibilità costituzionale di tale interpretazione, dal momento chel’art. 42 Cost. stabilisce che la proprietà privata può subire limitazioni solo per lafunzione sociale, non per favorire occupazioni abusive.

Sostiene dunque chesecondo una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 392 cod. pen.,l’espressione «potendo ricorrere al giudice» dovrebbe essere letta «potendoottenere tutela effettiva e in tempi ragionevoli dal giudice».

Pertanto, la condottadi chi decide di farsi ragione da sé, pur essendo antigiuridica, sarebbe scriminataex art. 51 cod. pen., se non c’è violenza o danni a cose o persone, come nel casodi specie.Non ricorrerebbe il reato di cui all’art. 614 cod. pen. non sussistendo laviolenza nell’azione di introdursi in un immobile usando le chiavi, e neppurenell’azione di sostituire una serratura con un’altra, atteso che non ci sono dannimateriali né un mutamento di destinazione d’uso del bene.

L’orientamentogiurisprudenziale che estende la nozione di violenza a qualsiasi modifica dello statodei luoghi integrerebbe un’ipotesi di analogia in malam partem.Il Procuratore generale rileva inoltre l’errore della Corte territoriale nelritenere che l’assorbimento tra i reati in questione si verifichi solo in caso diingresso senza violenza: la sostituzione della serratura non integra violenzapenalmente rilevante.Erronea sarebbe altresì la nozione di domicilio accolta dai giudici di merito.

Lasituazione precaria in cui si trovavano le persone offese, le quali erano ospitategratuitamente dal [OSCURATO:PERSONA] in attesa di trovare lavoro, sarebbe incompatibile con lanozione di domicilio.In considerazione della delicatezza della questione e della diffusione sulterritorio nazionale della relativa problematica, il Procuratore generale ha chiestodi valutare se rimettere il ricorso alla decisione delle Sezioni Unite.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Il primo motivo, con cui si lamenta il travisamento della prova in ordinealla qualifica dell’imputato come possessore dell’immobile e di mere detentricidelle persone offese, è infondato.Secondo la difesa, ove la Corte territoriale avesse correttamente rilevato cheil [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato a mantenere il possesso dell’appartamento, sarebbepervenuta ad una conclusione diversa, essendo le persone offese mere ospitidell’imputato e non avendo dunque alcun diritto locativo sull’immobile.Sostiene, inoltre, che l’arbitrarietà della condotta dell’imputato sarebbe daescludersi integrando la cd. violenza manutentiva, in quanto volta a conservarel’ordine giuridico preesistente.Le argomentazioni del ricorrente risultano eccentriche rispetto alla questioneche viene in rilievo.2.1.

Ciò che assume valore dirimente ai fini della sussistenza del delitto diesercizio arbitrario delle proprie ragioni, non è la qualificazione del preteso dirittoche l’imputato ha inteso esercitare attraverso la sua condotta.

Secondo quantochiarito da questa Corte regolatrice, è infatti irrilevante l'effettiva esistenza o lamera apparenza del diritto medesimo, tale da far credere all'agente di buona fededi poterla legittimamente realizzare, poiché il delitto de quo si consuma quando ilpreteso diritto viene fatto valere in modo antigiuridico (Sez. 3, n. 3966 del21/09/2018, dep. 2019, Giardina, Rv. 275689).Diviene dunque centrale ai fini della sussistenza del reato stabilire se il pretesodiritto sia stato fatto valere dall’imputato in modo antigiuridico.La Corte territoriale ha correttamente ravvisato tale antigiuridicità nel fattoche il [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso in modo repentino di cambiare la serratura impedendoalle persone offese di accedere all’appartamento ove le stesse vivevano, anzichéricorrere all’autorità giudiziaria.Lo spazio riconosciuto dall'ordinamento per l'esercizio dell'autotutela privataè di stretta interpretazione, essendo circoscritto alla sola ipotesi di immediatezzadell'azione, per non vedere irrimediabilmente sacrificate le proprie ragioni.

QuestaSuprema Corte ha infatti insegnato che l'autoreintegrazione nel possesso di unacosa, della quale taluno venga spogliato clandestinamente o con violenza, operacome causa speciale di giustificazione solo quando sia impossibile il ricorso algiudice e sussista la necessità impellente di ripristinare il possesso perduto, al finedi evitare il consolidamento della nuova situazione possessoria (Sez. 6, n. 10602del 10/02/2010, Costanzo, Rv. 246409; Sez. 6, n. 2548 del 08/01/2010,Giommetti, Rv. 245854).Infatti, si deve considerare che il bene giuridico tutelato dall'art. 392 cod. pen.si identifica con l'interesse a garantire l'esclusiva riconducibilità all'autoritàgiudiziaria della risoluzione di controversie tra soggetti depositari di pretesecontrapposte ed in conflitto ed il nucleo fondante del comportamento sanzionatodal legislatore è tipizzato in funzione del risultato di autotutela diretta perseguitodal soggetto agente con la sua condotta (cfr. Cass. Sez. 6, 17.12.2008 n. 6187/09,Perucci, Rv. 243053; Cass. Sez. 6, 28.10.2010 n. 41368, Giustozzi, Rv. 248715).Può dunque escludersi il delitto nella sola ipotesi di esercizio arbitrario delleproprie ragioni da parte di colui che usi violenza sulle cose al fine di difendere ildiritto di possesso in presenza di un atto di spoglio, sempre che l'azione reattivaavvenga nell'immediatezza di quella lesiva del diritto.Evenienze, quelle ora indicate, del tutto assenti nel caso qui considerato.2.2.

Neppure può revocarsi in dubbio – a differenza di quanto prospettato dalProcuratore generale – che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] abbia integrato il requisito dellaviolenza, essendo consistita nel cambio della serratura dell’appartamento ovevivevano le persone offese.Conviene innanzitutto ricordare che è lo stesso art. 392, comma 2, cod. pen.a delineare la nozione di «violenza sulle cose» idonea ad integrare la fattispeciedelittuosa, individuandola espressamente nel danneggiamento della cosa, nellasua trasformazione o nella mutazione della destinazione.

Per espressa previsionenormativa, dunque, e non già per effetto di interpretazione analogica, la nozionedi violenza rilevante ai fini dell’integrazione del delitto in parola, non è circoscrittaal danneggiamento materiale, ma comprende altresì l’alterazione della cosa e ilcambiamento della sua destinazione.È perciò sulla scorta del tenore letterale dell’art. 392 cod. pen. che lagiurisprudenza di legittimità ha spiegato che la violenza sulle cose può consistereanche in un mutamento di destinazione d'uso del bene, che non determini dannimateriali, specificando tuttavia che è necessario che l'intervento modificativo abbiaconcreta incidenza sull'interesse della persona offesa a mantenere inalterato lostato dei luoghi, ostacolando in misura apprezzabile l'esercizio del suo diritto (Sez.6, n. 11490 del 28/01/2025, Lai, Rv. 287714 – 01).2.3.

In sostanza, affinché assuma rilevanza penale, l’esercizio arbitrario delleproprie ragioni con violenza sulle cose deve pur sempre comportare un interventomodificativo dello stato dei luoghi che sia apprezzabile come concretamenteidoneo ad ostacolare l'esercizio del diritto altrui, che si intende arbitrariamentecomprimere.In applicazione di tale principio questa Corte regolatrice ha escluso che fosseconnotato da violenza il mero spostamento di tre oggetti precariamente collocatisu un terreno oggetto di contesa, in considerazione dell'agevole possibilità diricollocazione nello status quo ante da parte della persona offesa (Sez. 6, n. 35876del 20/06/2019, Costantino, Rv. 276479 – 01).

Ha invece ritenuto integrare ildelitto in parola la condotta del socio accomandatario di una s.a.s. che, dopo esserstato estromesso dalla società e sostituito con altro amministratore dai sociaccomandanti, sostituisca la serratura della porta di ingresso del locale dove sisvolge l’attività commerciale, al fine di impedire agli stessi di accedervi peresercitare i diritti loro riconosciuti dall’art. 2320 cod. civ. (Sez. 6, n. 36526 del28/10/2020, Pilato, Rv. 280182 – 01).Ancora, si è ravvisata violenza sulle cose integrante il reato di cui all’art. 392cod. pen. nella condotta del locatore che, a seguito del rifiuto del conduttore dicorrispondere il canone pattuito, sottragga gli infissi interni ed esternidell'immobile locato anziché esperire l'azione di rilascio (Sez. 4, n. 21846 del01/03/2022, Spartà, Rv. 283385 - 01), ovvero nella condotta del locatore che, aseguito del decesso del conduttore e della mancata restituzione dell'immobile daparte dell’erede, riacquisti il possesso dell’immobile sostituendo la serratura dellaporta d’ingresso, anziché esperire l’azione di rilascio per occupazione sine titulonei confronti del successore del conduttore, divenuto detentore precario del bene(Sez. 6, n. 3348 del 14/11/2017, dep. 2018, Perrone, Rv. 272122 - 01).Analogamente, si è affermato che risponde del reato di cui all'art. 392 cod. pen. ilproprietario di un immobile che, una volta scaduto il contratto di locazione, difronte all’inottemperanza del conduttore dell’obbligo di rilascio, anziché ricorrereal giudice con l’azione di sfratto, si fa ragione da sé, sostituendo la serratura dellaporta di accesso e apponendovi un lucchetto (Sez. 6, n. 10066 del 18/01/2005,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 230886), in quanto la scadenza del contratto di locazione legittima,in caso di inottemperanza spontanea dell'obbligo di rilascio, l’azione di sfratto, manon la condotta violenta sulla cosa, esercitata con la sostituzione e apposizione diuna nuova serratura alla porta dell'abitazione ancora detenuta dalle parti offese.Ritiene il [OSCURATO:PERSONA] che a conclusione analoga deve pervenirsi nell’ipotesi, chericorre nella specie, in cui l’immobile è stato concesso in uso gratuito e anchesenza che sia stato concordato tra le parti il termine di durata del rapporto.

A talproposito, è irrilevante la circostanza che la situazione che fa capo all’utilizzatoredel bene si connoti in termini di detenzione (qualificata), analogamente, del restoa quella del conduttore nel contratto di locazione.

Ciò che assume rilievodeterminante è che il concedente, al fine di ottenerne la restituzione del bene,anziché rivolgersi al giudice, si faccia ragione da sé, sostituendo la serratura dellaporta di accesso; egli, infatti, contravviene al divieto posto dall’art. 392 cod. pen.,la cui ratio è quella di garantire che le controversie tra privati siano decisedall'autorità giudiziaria e non vengano risolte tramite l'esercizio di attività violentada parte di uno degli antagonisti.In conformità a tali principi, i giudici dell’appello hanno ritenuto che lacondotta posta in essere dall’imputato, consistita nell’aver impedito alle personeoffese di accedere all’appartamento in cui vivevano, tramite la repentinasostituzione della serratura e addirittura portando all’esterno dello stesso tutti glioggetti di proprietà delle stesse, senza preventivamente ricorrere all’autoritàgiudiziaria, integra il reato di cui all’art. 392 cod. pen. dal momento ha ostacolatoil libero utilizzo dell’appartamento dal medesimo concesso in uso alle personeoffese.2.4.

Privo di fondamento deve, altresì, ritenersi l'assunto secondo cui ilconvincimento dell'imputato di agire legittimamente nell'esercizio del suo diritto ditutelare il possesso dell’immobile ove aveva ospitato le persone offese varrebbead escludere la sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato.Giova rammentare, sul punto, che il delitto di esercizio arbitrario delle proprieragioni richiede, oltre il dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà di farsiragione da sé pur potendo ricorrere al giudice, anche quello specifico,rappresentato dall'intento di esercitare un preteso diritto nel ragionevoleconvincimento della sua legittimità.

Il dolo del reato in esame, però, non puòessere confuso con la buona fede circa la sussistenza del preteso diritto esercitato:buona fede che, lungi dall'essere inconciliabile con il dolo, costituisce unpresupposto necessario della fattispecie incriminatrice in esame.

Nella stessastruttura dell'art. 392 cod. pen., infatti, è insita la “pretesa di esercitare un diritto”,con l'effetto che la sussistenza di una tale finalità, accompagnata dalla convinzionedell'agente, fondata o putativa, di vantare un diritto, costituisce elementoessenziale del reato e non causa di esclusione del dolo: è evidente, infatti, che,ove l'agente avesse la coscienza dell'ingiustizia della sua pretesa (fosse cioè inmala fede quanto a quest'ultima), non agirebbe per fare ragione a sé medesimo,bensì per fare torto ad altri, e ciò integrerebbe pertanto un diverso e più gravetitolo criminoso (Sez. 6, n. 6226 del 15/01/2020, Martinucci, Rv. 278614 – 03;Sez. 6, n. 13115 del 6 febbraio 2001, Scalise, 218202; Sez. 6, n. 41368 del28/10/2010, Giustozzi, Rv. 248715).[OSCURATO:PERSONA] pertanto condivide l’orientamento di questa Corte regolatrice, laquale ha escluso che, con riguardo al reato di esercizio arbitrario delle proprieragioni, sia applicabile la scriminante dell’esercizio del diritto, dal momento che laconvinzione di esercitarlo costituisce essa stessa elemento costitutivo del delitto(Sez. 6, n. 25262 del 21/02/2017, S., Rv. 270484 – 01).3.

Manifestamente infondato è il terzo motivo.Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non avrebbe vagliato il motivodi appello con cui si deduceva l’omessa motivazione dell’elemento soggettivo delreato di cui all’art. 614 cod. pen. da parte del giudice di primo grado.Deve al riguardo rilevarsi che tale motivo di appello era manifestamenteinfondato, dal momento che il Tribunale aveva espressamente affrontato laquestione concernente l’elemento soggettivo del delitto di violazione di domicilioe aveva escluso la configurabilità di un errore scusabile in capo all’imputato,affermando la sussistenza del dolo, sul rilievo per cui ai rapporti esistenti tra leparti conseguiva la possibilità di un accesso solo limitato da parte del Giglinell’immobile occupato dalle persone offese che, dietro suo consenso, lo avevanoadibito a loro abitazione.In tal modo la sentenza di primo grado si era posta in linea con il principiosecondo cui la violazione di domicilio è reato a dolo generico, integrato dallacoscienza e volontà dell'agente di introdursi nell'altrui abitazione contro la volontàdi colui che è titolare del diritto di esclusione, sicché ne resta estraneo, e quindiirrilevante, il fine prepostosi dall'agente (Sez. 5, n. 6401 del 08/10/1987, dep.1988, Frezzolini, Rv. 178475 - 01).Pertanto, la mancanza di una risposta ineccepibile della Corte di appello inordine alla censura relativa alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato nonpuò condurre all'annullamento della sentenza impugnata, giacché il ricorrente èprivo di interesse a dolersi di una lacuna motivazionale che, in caso diannullamento, non sortirebbe alcun esito positivo nel giudizio di rinvio (Sez. 3, n.46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019,Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878;Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157).4.

Il quarto motivo, con cui si deduce la sussistenza nella specie di un concorsoapparente di norme tra la fattispecie di cui all’art. 392 e quella di cui all’art. 614cod. pen., è infondato.4.1.

Si deve innanzitutto osservare che il bene giuridico tutelato dall’art. 614è da individuarsi nella libertà individuale della persona, colta nella sua proiezionespaziale rappresentata dal domicilio, di cui viene garantita, attraverso lapredisposizione del meccanismo sanzionatorio, l’inviolabilità, conformemente alcontenuto normativo dell'art. 14, primo comma, Cost., nella prospettiva dipreservare da interferenze esterne comportamenti tenuti in un determinatoambiente (Corte cost., sentenza n. 135 del 2002).L’art. 614 cod. pen., al pari di altre disposizioni (come l'art. 615 c.p. o l'art.615 bis c.p.) «assolve allo scopo di tutelare l’interesse alla pace, alla tranquillità ealla sicurezza dei luoghi di privata dimora che è condizione necessaria per la liberaesplicazione della personalità umana: in altri termini, il diritto riconosciuto aciascuno dall'art. 14 Cost. di vivere libero da ogni intrusione di estranei nei luoghidi uso privato» (Sez. 5, n. 26757 del 18/04/2025, B., Rv. 288370 – 01, inmotivazione).Secondo la consolidata interpretazione della dottrina penalistica, la nozione didomicilio, cui fa riferimento il codice penale non si identifica con quella delineatadall’art. 43 cod. civ. come luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale deisuoi affari e interessi, bensì ha una portata più ampia, riferendosi all’abitazione eogni altro luogo di privata dimora, nonché alle sue pertinenze; inoltre, perabitazione deve intendersi il luogo in cui la persona conduce la vita domestica nonsolo in via definitiva, ma anche temporanea.Nell’ambito dei luoghi di privata dimora, assume un rilievo centralel’abitazione, da intendersi come il luogo adibito legittimamente e liberamente aduso domestico di una o più persone ovvero il luogo dove si compie tutto o parte diciò che caratterizza la vita domestica privata (cfr. Sez. 5, 12.11.1974,Schimmenti) e le relative “appartenenze”.Le Sezioni unite Prisco hanno affermato che il concetto di domicilio individua«un rapporto tra la persona e un luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge lavita privata, in modo anche da sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e dagarantirgli quindi la riservatezza.

Ma il rapporto tra la persona e il luogo deveessere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assente.In altre parole, la vita personale che vi si svolge, anche se per un periodo di tempolimitato, fa sì che il domicilio diventi un luogo che esclude violazioni intrusive,indipendentemente dalla presenza della persona che ne ha la titolarità, perché illuogo rimane connotato dalla personalità del titolare, sia o meno questi presente»(Sez.

U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234269 – 01).

La richiamatapronuncia ha altresì chiarito che, per acquisire autonomia rispetto alla persona chene ha la titolarità e per assurgere a luogo meritevole della tutela che il codicepenale appresta al domicilio è necessario il requisito della “stabilità”, la quale,tuttavia, deve essere intesa in senso relativo ed essere esclusa quando il luogovenga utilizzato dalla persona in maniera del tutto transitoria ed in relazione aduno specifico e transitorio bisogno o attività.La giurisprudenza successiva, occupandosi della nozione di “privata dimora”,ha affermato che il concetto di “mera occasionalità” quale indicatore negativo perla definizione di un luogo come “privata dimora” di chi lo occupa deve essereriferito a situazioni nelle quali il rapporto tra l’offeso e il luogo si instauri unatantum ed in maniera del tutto transitoria e non quando, sia pure in assenza diuna stabilità della collocazione della persona offesa protratta per settimane, mesio anni, il luogo venga adibito ad alloggio di quest'ultima per il tempo necessario asoddisfare l'esigenza per cui il soggetto se ne è procurato la disponibilità.

Invero,la delimitazione cronologica non necessariamente costituisce indice di un utilizzodel tutto momentaneo, ben potendo essere la naturale conseguenza dellecaratteristiche del rapporto che lega le vittime al bene e della funzionalità diquest’ultimo a costituire il loro alloggio per un determinato arco temporale.

Insostanza, è ben possibile che, per il periodo in cui la persona offesa utilizzil’immobile, questo costituisca il luogo ove la stessa svolga atti della propria vitaprivata, e che pertanto deve essere posto al riparo da intrusioni altrui.Si è pertanto ritenuto integrare la nozione di privata dimora la stanza didegenza di una casa di riposo per anziani, in quanto si tratta di luogo utilizzato perlo svolgimento di manifestazioni di vita privata, destinato ad uno stabile utilizzoda parte dei degenti e al quale è interdetto l'accesso di terzi (Sez. 5, n. 1555 del15/10/2019, dep. 2020, Gaglioti, Rv. 278135 - 01), nonché la stanza di un B B(Sez. 5, n. 8043 del 04/02/2025, Burrone, Rv. 287561 – 01) o un bungalowall’interno di un campeggio (Sez. 5, n. 19938 del 15/04/2021, non mass.).4.2.

Alla luce della univoca giurisprudenza di legittimità, ritiene il [OSCURATO:PERSONA] chenon ricorrano i presupposti di cui all’art. 618 cod. proc. pen. per rimettere laquestione alle Sezioni unite di questa Corte, come prospettato dal Procuratoregenerale nelle proprie conclusioni.4.3.

Correttamente, dunque, la sentenza impugnata ha ritenuto irrilevante, aifini della qualificazione come domicilio dell’immobile concesso in uso gratuito comeabitazione alle persone offese, la circostanza che l’imputato avesse mantenuto unacopia delle chiavi o che egli continuasse a pagare le utenze.

Invero, taleconclusione risulta conforme all’insegnamento della giurisprudenza di legittimità,secondo il quale il reato di violazione di domicilio è configurabile addirittura anchenel caso in cui l’occupazione del bene non sia coperta da valido titolo, atteso checiò non esclude in capo all'occupante l'esercizio dello ius excludendi, quando leparticolari modalità con cui si è svolto il rapporto con il titolare del dirittosull'immobile consentono di ritenere quel luogo come l'effettivo domiciliodell'occupante medesimo (Sez. 5, n. 30742 del 12/04/2019, Guglione, Rv. 276907– 01, la quale ha affermato il principio in fattispecie in cui l’occupante non avevaliberato l'immobile su richiesta del proprietario il quale, dopo avere acconsentitoper un certo periodo all'uso del medesimo quale abitazione dell'occupante, vi siera introdotto, gettando in strada i suoi oggetti e aveva chiuso con un lucchetto ilcancello d'ingresso).Nella specie, è invero innegabile la sussistenza in capo alle persone offese diuno ius excludendi in ragione del fatto che esse, sia pure temporaneamente etuttavia d’accordo con l’imputato, avevano stabilito la propria dimora pressol’immobile di costui.4.4.

Tanto chiarito in ordine alla configurabilità nel caso in esame del delittodi cui all’art. 614 cod. pen., la sentenza impugnata va esente da censure laddoveha ritenuto sussistente il concorso di reati tra la fattispecie incriminata da taledisposizione e quella di cui all’art. 392 cod. pen.La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che l’assorbimento del reato diviolazione di domicilio in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si verificasolo quando l'esercizio del preteso diritto si concreta nel semplice ingresso e nellasola permanenza invito domino nell’altrui abitazione, ovvero negli altri luoghiindicati nell'art. 614 cod. pen., mentre se l’agente vi si introduce con violenza sullecose o sulle persone, e contro la volontà del titolare del diritto di esclusione, al finedi asportare cose su cui egli vanta un diritto, viola entrambe le ipotesi delittuosesu menzionate (Sez. 5, n. 8383 del 27/09/2013, dep. 2014, Coppari, Rv. 259044– 01; Sez. 6, n. 9530 del 20/01/2009, Truglio, Rv. 244285 - 01).Nella specie, correttamente i giudici di appello hanno escluso l’assorbimentodel reato di cui all’art. 614 cod. pen. in quello di cui all’art. 392 cod. pen.,giustamente evidenziando che l’ingresso invito domino del [OSCURATO:PERSONA] nell’abitazionedelle persone offese non era fine a se stessa, bensì volta a prelevare i beni diproprietà delle medesime per portarli all’esterno e dunque liberare l’appartamento,restando pertanto integrate entrambe le fattispecie di reato.5.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato alpagamento delle spese del giudizio.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10995/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGRAZIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1928/2025RENATA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]MARIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 33582/2025MICHELE CUOCOCARLO RENOLDIha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.Sentito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Alicandro,difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 27 marzo 2025, la Corte d’appello di L’Aquila haconfermato la decisione del Tribunale di Chieti, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] dei reati di cui agli artt. 61, n. 2, 614 cod. pen. (capo 1) e art. 392cod. pen. (capo 2) commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], peressersi introdotto nell’abitazione di costoro contro la loro volontà, al fine diottenere la restituzione dell’appartamento alle stesse concesso gratuitamente inuso, prelevando effetti personali e oggetti di loro proprietà e cambiando laserratura della porta d’ingresso in modo da impedire alle persone offese dirientrare nell’appartamento.2.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,articolando quattro motivi di ricorso di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione.

LaCorte territoriale avrebbe travisato le fonti di prova laddove ha ritenuto che lepersone offese avessero acquisito il possesso dell’appartamento di proprietàdell’imputato, atteso che questi non lo aveva mai concesso loro in locazione, male aveva solo ospitate gratuitamente.

A differenza di quanto ritenuto dalla Corteterritoriale, infatti, il [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto al pagamento delle utenzedell’immobile anche nel periodo in cui aveva ospitato le persone offese e avevamantenuto il possesso delle chiavi di ingresso.

Ciò escluderebbe la sussistenza delreato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.2.2.

Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla ritenutasussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 392 cod. pen.

Lasentenza impugnata avrebbe omesso di motivare tanto in relazione alla coscienzae volontà del [OSCURATO:PERSONA] di farsi ragione da sé, quanto in relazione al dolo specifico circala soggettiva rappresentazione di esercitare un diritto.2.3.

Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenzadell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 614 cod. pen.

La Corte territorialeavrebbe omesso di motivare in ordine alla doglianza proposta con l’atto di appellocon cui si censurava la mancanza di motivazione del giudice di primo grado inrelazione all’elemento psicologico del reato di violazione di domicilio.2.4.

Il quarto motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 81 e84 cod. pen.

Ricorrerebbe invero un concorso apparente di norme tra la violazionedi cui all’art. 392 e quella di cui all’art. 614 cod. pen. come contestate all’imputato.Nel caso in esame, la violazione di domicilio, realizzata attraverso l’accessoinvito domino nell’abitazione delle persone offese, costituirebbe il presuppostonaturalistico necessario per la consumazione del reato di esercizio arbitrario delleproprie ragioni per come in concreto contestato.I giudici di merito avrebbero dovuto pertanto applicare l’art. 84, comma 1,cod. pen., attraverso il principio di specialità, atteso che la contestazione dell’art.392 includerebbe necessariamente la condotta di violazione di domicilio.3.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiestol’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.Con riguardo alla affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 392cod. pen., pur riconoscendo che le decisioni dei giudici del merito sarebberoconformi all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, ilProcuratore osserva che in tal modo si darebbe tutela a chi occupa sine titulo unimmobile, punendo invece chi risulta titolare del diritto di proprietà.

Evidenzia unproblema di compatibilità costituzionale di tale interpretazione, dal momento chel’art. 42 Cost. stabilisce che la proprietà privata può subire limitazioni solo per lafunzione sociale, non per favorire occupazioni abusive.

Sostiene dunque chesecondo una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 392 cod. pen.,l’espressione «potendo ricorrere al giudice» dovrebbe essere letta «potendoottenere tutela effettiva e in tempi ragionevoli dal giudice».

Pertanto, la condottadi chi decide di farsi ragione da sé, pur essendo antigiuridica, sarebbe scriminataex art. 51 cod. pen., se non c’è violenza o danni a cose o persone, come nel casodi specie.Non ricorrerebbe il reato di cui all’art. 614 cod. pen. non sussistendo laviolenza nell’azione di introdursi in un immobile usando le chiavi, e neppurenell’azione di sostituire una serratura con un’altra, atteso che non ci sono dannimateriali né un mutamento di destinazione d’uso del bene.

L’orientamentogiurisprudenziale che estende la nozione di violenza a qualsiasi modifica dello statodei luoghi integrerebbe un’ipotesi di analogia in malam partem.Il Procuratore generale rileva inoltre l’errore della Corte territoriale nelritenere che l’assorbimento tra i reati in questione si verifichi solo in caso diingresso senza violenza: la sostituzione della serratura non integra violenzapenalmente rilevante.Erronea sarebbe altresì la nozione di domicilio accolta dai giudici di merito.

Lasituazione precaria in cui si trovavano le persone offese, le quali erano ospitategratuitamente dal [OSCURATO:PERSONA] in attesa di trovare lavoro, sarebbe incompatibile con lanozione di domicilio.In considerazione della delicatezza della questione e della diffusione sulterritorio nazionale della relativa problematica, il Procuratore generale ha chiestodi valutare se rimettere il ricorso alla decisione delle Sezioni Unite.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Il primo motivo, con cui si lamenta il travisamento della prova in ordinealla qualifica dell’imputato come possessore dell’immobile e di mere detentricidelle persone offese, è infondato.Secondo la difesa, ove la Corte territoriale avesse correttamente rilevato cheil [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato a mantenere il possesso dell’appartamento, sarebbepervenuta ad una conclusione diversa, essendo le persone offese mere ospitidell’imputato e non avendo dunque alcun diritto locativo sull’immobile.Sostiene, inoltre, che l’arbitrarietà della condotta dell’imputato sarebbe daescludersi integrando la cd. violenza manutentiva, in quanto volta a conservarel’ordine giuridico preesistente.Le argomentazioni del ricorrente risultano eccentriche rispetto alla questioneche viene in rilievo.2.1.

Ciò che assume valore dirimente ai fini della sussistenza del delitto diesercizio arbitrario delle proprie ragioni, non è la qualificazione del preteso dirittoche l’imputato ha inteso esercitare attraverso la sua condotta.

Secondo quantochiarito da questa Corte regolatrice, è infatti irrilevante l'effettiva esistenza o lamera apparenza del diritto medesimo, tale da far credere all'agente di buona fededi poterla legittimamente realizzare, poiché il delitto de quo si consuma quando ilpreteso diritto viene fatto valere in modo antigiuridico (Sez. 3, n. 3966 del21/09/2018, dep. 2019, Giardina, Rv. 275689).Diviene dunque centrale ai fini della sussistenza del reato stabilire se il pretesodiritto sia stato fatto valere dall’imputato in modo antigiuridico.La Corte territoriale ha correttamente ravvisato tale antigiuridicità nel fattoche il [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso in modo repentino di cambiare la serratura impedendoalle persone offese di accedere all’appartamento ove le stesse vivevano, anzichéricorrere all’autorità giudiziaria.Lo spazio riconosciuto dall'ordinamento per l'esercizio dell'autotutela privataè di stretta interpretazione, essendo circoscritto alla sola ipotesi di immediatezzadell'azione, per non vedere irrimediabilmente sacrificate le proprie ragioni.

QuestaSuprema Corte ha infatti insegnato che l'autoreintegrazione nel possesso di unacosa, della quale taluno venga spogliato clandestinamente o con violenza, operacome causa speciale di giustificazione solo quando sia impossibile il ricorso algiudice e sussista la necessità impellente di ripristinare il possesso perduto, al finedi evitare il consolidamento della nuova situazione possessoria (Sez. 6, n. 10602del 10/02/2010, Costanzo, Rv. 246409; Sez. 6, n. 2548 del 08/01/2010,Giommetti, Rv. 245854).Infatti, si deve considerare che il bene giuridico tutelato dall'art. 392 cod. pen.si identifica con l'interesse a garantire l'esclusiva riconducibilità all'autoritàgiudiziaria della risoluzione di controversie tra soggetti depositari di pretesecontrapposte ed in conflitto ed il nucleo fondante del comportamento sanzionatodal legislatore è tipizzato in funzione del risultato di autotutela diretta perseguitodal soggetto agente con la sua condotta (cfr. Cass. Sez. 6, 17.12.2008 n. 6187/09,Perucci, Rv. 243053; Cass. Sez. 6, 28.10.2010 n. 41368, Giustozzi, Rv. 248715).Può dunque escludersi il delitto nella sola ipotesi di esercizio arbitrario delleproprie ragioni da parte di colui che usi violenza sulle cose al fine di difendere ildiritto di possesso in presenza di un atto di spoglio, sempre che l'azione reattivaavvenga nell'immediatezza di quella lesiva del diritto.Evenienze, quelle ora indicate, del tutto assenti nel caso qui considerato.2.2.

Neppure può revocarsi in dubbio – a differenza di quanto prospettato dalProcuratore generale – che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] abbia integrato il requisito dellaviolenza, essendo consistita nel cambio della serratura dell’appartamento ovevivevano le persone offese.Conviene innanzitutto ricordare che è lo stesso art. 392, comma 2, cod. pen.a delineare la nozione di «violenza sulle cose» idonea ad integrare la fattispeciedelittuosa, individuandola espressamente nel danneggiamento della cosa, nellasua trasformazione o nella mutazione della destinazione.

Per espressa previsionenormativa, dunque, e non già per effetto di interpretazione analogica, la nozionedi violenza rilevante ai fini dell’integrazione del delitto in parola, non è circoscrittaal danneggiamento materiale, ma comprende altresì l’alterazione della cosa e ilcambiamento della sua destinazione.È perciò sulla scorta del tenore letterale dell’art. 392 cod. pen. che lagiurisprudenza di legittimità ha spiegato che la violenza sulle cose può consistereanche in un mutamento di destinazione d'uso del bene, che non determini dannimateriali, specificando tuttavia che è necessario che l'intervento modificativo abbiaconcreta incidenza sull'interesse della persona offesa a mantenere inalterato lostato dei luoghi, ostacolando in misura apprezzabile l'esercizio del suo diritto (Sez.6, n. 11490 del 28/01/2025, Lai, Rv. 287714 – 01).2.3.

In sostanza, affinché assuma rilevanza penale, l’esercizio arbitrario delleproprie ragioni con violenza sulle cose deve pur sempre comportare un interventomodificativo dello stato dei luoghi che sia apprezzabile come concretamenteidoneo ad ostacolare l'esercizio del diritto altrui, che si intende arbitrariamentecomprimere.In applicazione di tale principio questa Corte regolatrice ha escluso che fosseconnotato da violenza il mero spostamento di tre oggetti precariamente collocatisu un terreno oggetto di contesa, in considerazione dell'agevole possibilità diricollocazione nello status quo ante da parte della persona offesa (Sez. 6, n. 35876del 20/06/2019, Costantino, Rv. 276479 – 01).

Ha invece ritenuto integrare ildelitto in parola la condotta del socio accomandatario di una s.a.s. che, dopo esserstato estromesso dalla società e sostituito con altro amministratore dai sociaccomandanti, sostituisca la serratura della porta di ingresso del locale dove sisvolge l’attività commerciale, al fine di impedire agli stessi di accedervi peresercitare i diritti loro riconosciuti dall’art. 2320 cod. civ. (Sez. 6, n. 36526 del28/10/2020, Pilato, Rv. 280182 – 01).Ancora, si è ravvisata violenza sulle cose integrante il reato di cui all’art. 392cod. pen. nella condotta del locatore che, a seguito del rifiuto del conduttore dicorrispondere il canone pattuito, sottragga gli infissi interni ed esternidell'immobile locato anziché esperire l'azione di rilascio (Sez. 4, n. 21846 del01/03/2022, Spartà, Rv. 283385 - 01), ovvero nella condotta del locatore che, aseguito del decesso del conduttore e della mancata restituzione dell'immobile daparte dell’erede, riacquisti il possesso dell’immobile sostituendo la serratura dellaporta d’ingresso, anziché esperire l’azione di rilascio per occupazione sine titulonei confronti del successore del conduttore, divenuto detentore precario del bene(Sez. 6, n. 3348 del 14/11/2017, dep. 2018, Perrone, Rv. 272122 - 01).Analogamente, si è affermato che risponde del reato di cui all'art. 392 cod. pen. ilproprietario di un immobile che, una volta scaduto il contratto di locazione, difronte all’inottemperanza del conduttore dell’obbligo di rilascio, anziché ricorrereal giudice con l’azione di sfratto, si fa ragione da sé, sostituendo la serratura dellaporta di accesso e apponendovi un lucchetto (Sez. 6, n. 10066 del 18/01/2005,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 230886), in quanto la scadenza del contratto di locazione legittima,in caso di inottemperanza spontanea dell'obbligo di rilascio, l’azione di sfratto, manon la condotta violenta sulla cosa, esercitata con la sostituzione e apposizione diuna nuova serratura alla porta dell'abitazione ancora detenuta dalle parti offese.Ritiene il [OSCURATO:PERSONA] che a conclusione analoga deve pervenirsi nell’ipotesi, chericorre nella specie, in cui l’immobile è stato concesso in uso gratuito e anchesenza che sia stato concordato tra le parti il termine di durata del rapporto.

A talproposito, è irrilevante la circostanza che la situazione che fa capo all’utilizzatoredel bene si connoti in termini di detenzione (qualificata), analogamente, del restoa quella del conduttore nel contratto di locazione.

Ciò che assume rilievodeterminante è che il concedente, al fine di ottenerne la restituzione del bene,anziché rivolgersi al giudice, si faccia ragione da sé, sostituendo la serratura dellaporta di accesso; egli, infatti, contravviene al divieto posto dall’art. 392 cod. pen.,la cui ratio è quella di garantire che le controversie tra privati siano decisedall'autorità giudiziaria e non vengano risolte tramite l'esercizio di attività violentada parte di uno degli antagonisti.In conformità a tali principi, i giudici dell’appello hanno ritenuto che lacondotta posta in essere dall’imputato, consistita nell’aver impedito alle personeoffese di accedere all’appartamento in cui vivevano, tramite la repentinasostituzione della serratura e addirittura portando all’esterno dello stesso tutti glioggetti di proprietà delle stesse, senza preventivamente ricorrere all’autoritàgiudiziaria, integra il reato di cui all’art. 392 cod. pen. dal momento ha ostacolatoil libero utilizzo dell’appartamento dal medesimo concesso in uso alle personeoffese.2.4.

Privo di fondamento deve, altresì, ritenersi l'assunto secondo cui ilconvincimento dell'imputato di agire legittimamente nell'esercizio del suo diritto ditutelare il possesso dell’immobile ove aveva ospitato le persone offese varrebbead escludere la sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato.Giova rammentare, sul punto, che il delitto di esercizio arbitrario delle proprieragioni richiede, oltre il dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà di farsiragione da sé pur potendo ricorrere al giudice, anche quello specifico,rappresentato dall'intento di esercitare un preteso diritto nel ragionevoleconvincimento della sua legittimità.

Il dolo del reato in esame, però, non puòessere confuso con la buona fede circa la sussistenza del preteso diritto esercitato:buona fede che, lungi dall'essere inconciliabile con il dolo, costituisce unpresupposto necessario della fattispecie incriminatrice in esame.

Nella stessastruttura dell'art. 392 cod. pen., infatti, è insita la “pretesa di esercitare un diritto”,con l'effetto che la sussistenza di una tale finalità, accompagnata dalla convinzionedell'agente, fondata o putativa, di vantare un diritto, costituisce elementoessenziale del reato e non causa di esclusione del dolo: è evidente, infatti, che,ove l'agente avesse la coscienza dell'ingiustizia della sua pretesa (fosse cioè inmala fede quanto a quest'ultima), non agirebbe per fare ragione a sé medesimo,bensì per fare torto ad altri, e ciò integrerebbe pertanto un diverso e più gravetitolo criminoso (Sez. 6, n. 6226 del 15/01/2020, Martinucci, Rv. 278614 – 03;Sez. 6, n. 13115 del 6 febbraio 2001, Scalise, 218202; Sez. 6, n. 41368 del28/10/2010, Giustozzi, Rv. 248715).[OSCURATO:PERSONA] pertanto condivide l’orientamento di questa Corte regolatrice, laquale ha escluso che, con riguardo al reato di esercizio arbitrario delle proprieragioni, sia applicabile la scriminante dell’esercizio del diritto, dal momento che laconvinzione di esercitarlo costituisce essa stessa elemento costitutivo del delitto(Sez. 6, n. 25262 del 21/02/2017, S., Rv. 270484 – 01).3.

Manifestamente infondato è il terzo motivo.Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non avrebbe vagliato il motivodi appello con cui si deduceva l’omessa motivazione dell’elemento soggettivo delreato di cui all’art. 614 cod. pen. da parte del giudice di primo grado.Deve al riguardo rilevarsi che tale motivo di appello era manifestamenteinfondato, dal momento che il Tribunale aveva espressamente affrontato laquestione concernente l’elemento soggettivo del delitto di violazione di domicilioe aveva escluso la configurabilità di un errore scusabile in capo all’imputato,affermando la sussistenza del dolo, sul rilievo per cui ai rapporti esistenti tra leparti conseguiva la possibilità di un accesso solo limitato da parte del Giglinell’immobile occupato dalle persone offese che, dietro suo consenso, lo avevanoadibito a loro abitazione.In tal modo la sentenza di primo grado si era posta in linea con il principiosecondo cui la violazione di domicilio è reato a dolo generico, integrato dallacoscienza e volontà dell'agente di introdursi nell'altrui abitazione contro la volontàdi colui che è titolare del diritto di esclusione, sicché ne resta estraneo, e quindiirrilevante, il fine prepostosi dall'agente (Sez. 5, n. 6401 del 08/10/1987, dep.1988, Frezzolini, Rv. 178475 - 01).Pertanto, la mancanza di una risposta ineccepibile della Corte di appello inordine alla censura relativa alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato nonpuò condurre all'annullamento della sentenza impugnata, giacché il ricorrente èprivo di interesse a dolersi di una lacuna motivazionale che, in caso diannullamento, non sortirebbe alcun esito positivo nel giudizio di rinvio (Sez. 3, n.46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019,Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878;Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157).4.

Il quarto motivo, con cui si deduce la sussistenza nella specie di un concorsoapparente di norme tra la fattispecie di cui all’art. 392 e quella di cui all’art. 614cod. pen., è infondato.4.1.

Si deve innanzitutto osservare che il bene giuridico tutelato dall’art. 614è da individuarsi nella libertà individuale della persona, colta nella sua proiezionespaziale rappresentata dal domicilio, di cui viene garantita, attraverso lapredisposizione del meccanismo sanzionatorio, l’inviolabilità, conformemente alcontenuto normativo dell'art. 14, primo comma, Cost., nella prospettiva dipreservare da interferenze esterne comportamenti tenuti in un determinatoambiente (Corte cost., sentenza n. 135 del 2002).L’art. 614 cod. pen., al pari di altre disposizioni (come l'art. 615 c.p. o l'art.615 bis c.p.) «assolve allo scopo di tutelare l’interesse alla pace, alla tranquillità ealla sicurezza dei luoghi di privata dimora che è condizione necessaria per la liberaesplicazione della personalità umana: in altri termini, il diritto riconosciuto aciascuno dall'art. 14 Cost. di vivere libero da ogni intrusione di estranei nei luoghidi uso privato» (Sez. 5, n. 26757 del 18/04/2025, B., Rv. 288370 – 01, inmotivazione).Secondo la consolidata interpretazione della dottrina penalistica, la nozione didomicilio, cui fa riferimento il codice penale non si identifica con quella delineatadall’art. 43 cod. civ. come luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale deisuoi affari e interessi, bensì ha una portata più ampia, riferendosi all’abitazione eogni altro luogo di privata dimora, nonché alle sue pertinenze; inoltre, perabitazione deve intendersi il luogo in cui la persona conduce la vita domestica nonsolo in via definitiva, ma anche temporanea.Nell’ambito dei luoghi di privata dimora, assume un rilievo centralel’abitazione, da intendersi come il luogo adibito legittimamente e liberamente aduso domestico di una o più persone ovvero il luogo dove si compie tutto o parte diciò che caratterizza la vita domestica privata (cfr. Sez. 5, 12.11.1974,Schimmenti) e le relative “appartenenze”.Le Sezioni unite Prisco hanno affermato che il concetto di domicilio individua«un rapporto tra la persona e un luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge lavita privata, in modo anche da sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e dagarantirgli quindi la riservatezza.

Ma il rapporto tra la persona e il luogo deveessere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assente.In altre parole, la vita personale che vi si svolge, anche se per un periodo di tempolimitato, fa sì che il domicilio diventi un luogo che esclude violazioni intrusive,indipendentemente dalla presenza della persona che ne ha la titolarità, perché illuogo rimane connotato dalla personalità del titolare, sia o meno questi presente»(Sez.

U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234269 – 01).

La richiamatapronuncia ha altresì chiarito che, per acquisire autonomia rispetto alla persona chene ha la titolarità e per assurgere a luogo meritevole della tutela che il codicepenale appresta al domicilio è necessario il requisito della “stabilità”, la quale,tuttavia, deve essere intesa in senso relativo ed essere esclusa quando il luogovenga utilizzato dalla persona in maniera del tutto transitoria ed in relazione aduno specifico e transitorio bisogno o attività.La giurisprudenza successiva, occupandosi della nozione di “privata dimora”,ha affermato che il concetto di “mera occasionalità” quale indicatore negativo perla definizione di un luogo come “privata dimora” di chi lo occupa deve essereriferito a situazioni nelle quali il rapporto tra l’offeso e il luogo si instauri unatantum ed in maniera del tutto transitoria e non quando, sia pure in assenza diuna stabilità della collocazione della persona offesa protratta per settimane, mesio anni, il luogo venga adibito ad alloggio di quest'ultima per il tempo necessario asoddisfare l'esigenza per cui il soggetto se ne è procurato la disponibilità.

Invero,la delimitazione cronologica non necessariamente costituisce indice di un utilizzodel tutto momentaneo, ben potendo essere la naturale conseguenza dellecaratteristiche del rapporto che lega le vittime al bene e della funzionalità diquest’ultimo a costituire il loro alloggio per un determinato arco temporale.

Insostanza, è ben possibile che, per il periodo in cui la persona offesa utilizzil’immobile, questo costituisca il luogo ove la stessa svolga atti della propria vitaprivata, e che pertanto deve essere posto al riparo da intrusioni altrui.Si è pertanto ritenuto integrare la nozione di privata dimora la stanza didegenza di una casa di riposo per anziani, in quanto si tratta di luogo utilizzato perlo svolgimento di manifestazioni di vita privata, destinato ad uno stabile utilizzoda parte dei degenti e al quale è interdetto l'accesso di terzi (Sez. 5, n. 1555 del15/10/2019, dep. 2020, Gaglioti, Rv. 278135 - 01), nonché la stanza di un B B(Sez. 5, n. 8043 del 04/02/2025, Burrone, Rv. 287561 – 01) o un bungalowall’interno di un campeggio (Sez. 5, n. 19938 del 15/04/2021, non mass.).4.2.

Alla luce della univoca giurisprudenza di legittimità, ritiene il [OSCURATO:PERSONA] chenon ricorrano i presupposti di cui all’art. 618 cod. proc. pen. per rimettere laquestione alle Sezioni unite di questa Corte, come prospettato dal Procuratoregenerale nelle proprie conclusioni.4.3.

Correttamente, dunque, la sentenza impugnata ha ritenuto irrilevante, aifini della qualificazione come domicilio dell’immobile concesso in uso gratuito comeabitazione alle persone offese, la circostanza che l’imputato avesse mantenuto unacopia delle chiavi o che egli continuasse a pagare le utenze.

Invero, taleconclusione risulta conforme all’insegnamento della giurisprudenza di legittimità,secondo il quale il reato di violazione di domicilio è configurabile addirittura anchenel caso in cui l’occupazione del bene non sia coperta da valido titolo, atteso checiò non esclude in capo all'occupante l'esercizio dello ius excludendi, quando leparticolari modalità con cui si è svolto il rapporto con il titolare del dirittosull'immobile consentono di ritenere quel luogo come l'effettivo domiciliodell'occupante medesimo (Sez. 5, n. 30742 del 12/04/2019, Guglione, Rv. 276907– 01, la quale ha affermato il principio in fattispecie in cui l’occupante non avevaliberato l'immobile su richiesta del proprietario il quale, dopo avere acconsentitoper un certo periodo all'uso del medesimo quale abitazione dell'occupante, vi siera introdotto, gettando in strada i suoi oggetti e aveva chiuso con un lucchetto ilcancello d'ingresso).Nella specie, è invero innegabile la sussistenza in capo alle persone offese diuno ius excludendi in ragione del fatto che esse, sia pure temporaneamente etuttavia d’accordo con l’imputato, avevano stabilito la propria dimora pressol’immobile di costui.4.4.

Tanto chiarito in ordine alla configurabilità nel caso in esame del delittodi cui all’art. 614 cod. pen., la sentenza impugnata va esente da censure laddoveha ritenuto sussistente il concorso di reati tra la fattispecie incriminata da taledisposizione e quella di cui all’art. 392 cod. pen.La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che l’assorbimento del reato diviolazione di domicilio in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si verificasolo quando l'esercizio del preteso diritto si concreta nel semplice ingresso e nellasola permanenza invito domino nell’altrui abitazione, ovvero negli altri luoghiindicati nell'art. 614 cod. pen., mentre se l’agente vi si introduce con violenza sullecose o sulle persone, e contro la volontà del titolare del diritto di esclusione, al finedi asportare cose su cui egli vanta un diritto, viola entrambe le ipotesi delittuosesu menzionate (Sez. 5, n. 8383 del 27/09/2013, dep. 2014, Coppari, Rv. 259044– 01; Sez. 6, n. 9530 del 20/01/2009, Truglio, Rv. 244285 - 01).Nella specie, correttamente i giudici di appello hanno escluso l’assorbimentodel reato di cui all’art. 614 cod. pen. in quello di cui all’art. 392 cod. pen.,giustamente evidenziando che l’ingresso invito domino del [OSCURATO:PERSONA] nell’abitazionedelle persone offese non era fine a se stessa, bensì volta a prelevare i beni diproprietà delle medesime per portarli all’esterno e dunque liberare l’appartamento,restando pertanto integrate entrambe le fattispecie di reato.5.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato alpagamento delle spese del giudizio.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 09/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] MiccoliP.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 09/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.Sentito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Alicandro,difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 27 marzo 2025, la Corte d’appello di L’Aquila haconfermato la decisione del Tribunale di Chieti, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] dei reati di cui agli artt. 61, n. 2, 614 cod. pen. (capo 1) e art. 392cod. pen. (capo 2) commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], peressersi introdotto nell’abitazione di costoro contro la loro volontà, al fine diottenere la restituzione dell’appartamento alle stesse concesso gratuitamente inuso, prelevando effetti personali e oggetti di loro proprietà e cambiando laserratura della porta d’ingresso in modo da impedire alle persone offese dirientrare nell’appartamento.2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,articolando quattro motivi di ricorso di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. LaCorte territoriale avrebbe travisato le fonti di prova laddove ha ritenuto che lepersone offese avessero acquisito il possesso dell’appartamento di proprietàdell’imputato, atteso che questi non lo aveva mai concesso loro in locazione, male aveva solo ospitate gratuitamente. A differenza di quanto ritenuto dalla Corteterritoriale, infatti, il [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto al pagamento delle utenzedell’immobile anche nel periodo in cui aveva ospitato le persone offese e avevamantenuto il possesso delle chiavi di ingresso. Ciò escluderebbe la sussistenza delreato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla ritenutasussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 392 cod. pen. Lasentenza impugnata avrebbe omesso di motivare tanto in relazione alla coscienzae volontà del [OSCURATO:PERSONA] di farsi ragione da sé, quanto in relazione al dolo specifico circala soggettiva rappresentazione di esercitare un diritto.2.3. Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenzadell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 614 cod. pen. La Corte territorialeavrebbe omesso di motivare in ordine alla doglianza proposta con l’atto di appellocon cui si censurava la mancanza di motivazione del giudice di primo grado inrelazione all’elemento psicologico del reato di violazione di domicilio.2.4. Il quarto motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 81 e84 cod. pen. Ricorrerebbe invero un concorso apparente di norme tra la violazionedi cui all’art. 392 e quella di cui all’art. 614 cod. pen. come contestate all’imputato.Nel caso in esame, la violazione di domicilio, realizzata attraverso l’accessoinvito domino nell’abitazione delle persone offese, costituirebbe il presuppostonaturalistico necessario per la consumazione del reato di esercizio arbitrario delleproprie ragioni per come in concreto contestato.I giudici di merito avrebbero dovuto pertanto applicare l’art. 84, comma 1,cod. pen., attraverso il principio di specialità, atteso che la contestazione dell’art.392 includerebbe necessariamente la condotta di violazione di domicilio.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiestol’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.Con riguardo alla affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 392cod. pen., pur riconoscendo che le decisioni dei giudici del merito sarebberoconformi all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, ilProcuratore osserva che in tal modo si darebbe tutela a chi occupa sine titulo unimmobile, punendo invece chi risulta titolare del diritto di proprietà. Evidenzia unproblema di compatibilità costituzionale di tale interpretazione, dal momento chel’art. 42 Cost. stabilisce che la proprietà privata può subire limitazioni solo per lafunzione sociale, non per favorire occupazioni abusive. Sostiene dunque chesecondo una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 392 cod. pen.,l’espressione «potendo ricorrere al giudice» dovrebbe essere letta «potendoottenere tutela effettiva e in tempi ragionevoli dal giudice». Pertanto, la condottadi chi decide di farsi ragione da sé, pur essendo antigiuridica, sarebbe scriminataex art. 51 cod. pen., se non c’è violenza o danni a cose o persone, come nel casodi specie.Non ricorrerebbe il reato di cui all’art. 614 cod. pen. non sussistendo laviolenza nell’azione di introdursi in un immobile usando le chiavi, e neppurenell’azione di sostituire una serratura con un’altra, atteso che non ci sono dannimateriali né un mutamento di destinazione d’uso del bene. L’orientamentogiurisprudenziale che estende la nozione di violenza a qualsiasi modifica dello statodei luoghi integrerebbe un’ipotesi di analogia in malam partem.Il Procuratore generale rileva inoltre l’errore della Corte territoriale nelritenere che l’assorbimento tra i reati in questione si verifichi solo in caso diingresso senza violenza: la sostituzione della serratura non integra violenzapenalmente rilevante.Erronea sarebbe altresì la nozione di domicilio accolta dai giudici di merito. Lasituazione precaria in cui si trovavano le persone offese, le quali erano ospitategratuitamente dal [OSCURATO:PERSONA] in attesa di trovare lavoro, sarebbe incompatibile con lanozione di domicilio.In considerazione della delicatezza della questione e della diffusione sulterritorio nazionale della relativa problematica, il Procuratore generale ha chiestodi valutare se rimettere il ricorso alla decisione delle Sezioni Unite.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Il primo motivo, con cui si lamenta il travisamento della prova in ordinealla qualifica dell’imputato come possessore dell’immobile e di mere detentricidelle persone offese, è infondato.Secondo la difesa, ove la Corte territoriale avesse correttamente rilevato cheil [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato a mantenere il possesso dell’appartamento, sarebbepervenuta ad una conclusione diversa, essendo le persone offese mere ospitidell’imputato e non avendo dunque alcun diritto locativo sull’immobile.Sostiene, inoltre, che l’arbitrarietà della condotta dell’imputato sarebbe daescludersi integrando la cd. violenza manutentiva, in quanto volta a conservarel’ordine giuridico preesistente.Le argomentazioni del ricorrente risultano eccentriche rispetto alla questioneche viene in rilievo.2.1. Ciò che assume valore dirimente ai fini della sussistenza del delitto diesercizio arbitrario delle proprie ragioni, non è la qualificazione del preteso dirittoche l’imputato ha inteso esercitare attraverso la sua condotta. Secondo quantochiarito da questa Corte regolatrice, è infatti irrilevante l'effettiva esistenza o lamera apparenza del diritto medesimo, tale da far credere all'agente di buona fededi poterla legittimamente realizzare, poiché il delitto de quo si consuma quando ilpreteso diritto viene fatto valere in modo antigiuridico (Sez. 3, n. 3966 del21/09/2018, dep. 2019, Giardina, Rv. 275689).Diviene dunque centrale ai fini della sussistenza del reato stabilire se il pretesodiritto sia stato fatto valere dall’imputato in modo antigiuridico.La Corte territoriale ha correttamente ravvisato tale antigiuridicità nel fattoche il [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso in modo repentino di cambiare la serratura impedendoalle persone offese di accedere all’appartamento ove le stesse vivevano, anzichéricorrere all’autorità giudiziaria.Lo spazio riconosciuto dall'ordinamento per l'esercizio dell'autotutela privataè di stretta interpretazione, essendo circoscritto alla sola ipotesi di immediatezzadell'azione, per non vedere irrimediabilmente sacrificate le proprie ragioni. QuestaSuprema Corte ha infatti insegnato che l'autoreintegrazione nel possesso di unacosa, della quale taluno venga spogliato clandestinamente o con violenza, operacome causa speciale di giustificazione solo quando sia impossibile il ricorso algiudice e sussista la necessità impellente di ripristinare il possesso perduto, al finedi evitare il consolidamento della nuova situazione possessoria (Sez. 6, n. 10602del 10/02/2010, Costanzo, Rv. 246409; Sez. 6, n. 2548 del 08/01/2010,Giommetti, Rv. 245854).Infatti, si deve considerare che il bene giuridico tutelato dall'art. 392 cod. pen.si identifica con l'interesse a garantire l'esclusiva riconducibilità all'autoritàgiudiziaria della risoluzione di controversie tra soggetti depositari di pretesecontrapposte ed in conflitto ed il nucleo fondante del comportamento sanzionatodal legislatore è tipizzato in funzione del risultato di autotutela diretta perseguitodal soggetto agente con la sua condotta (cfr. Cass. Sez. 6, 17.12.2008 n. 6187/09,Perucci, Rv. 243053; Cass. Sez. 6, 28.10.2010 n. 41368, Giustozzi, Rv. 248715).Può dunque escludersi il delitto nella sola ipotesi di esercizio arbitrario delleproprie ragioni da parte di colui che usi violenza sulle cose al fine di difendere ildiritto di possesso in presenza di un atto di spoglio, sempre che l'azione reattivaavvenga nell'immediatezza di quella lesiva del diritto.Evenienze, quelle ora indicate, del tutto assenti nel caso qui considerato.2.2. Neppure può revocarsi in dubbio – a differenza di quanto prospettato dalProcuratore generale – che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] abbia integrato il requisito dellaviolenza, essendo consistita nel cambio della serratura dell’appartamento ovevivevano le persone offese.Conviene innanzitutto ricordare che è lo stesso art. 392, comma 2, cod. pen.a delineare la nozione di «violenza sulle cose» idonea ad integrare la fattispeciedelittuosa, individuandola espressamente nel danneggiamento della cosa, nellasua trasformazione o nella mutazione della destinazione. Per espressa previsionenormativa, dunque, e non già per effetto di interpretazione analogica, la nozionedi violenza rilevante ai fini dell’integrazione del delitto in parola, non è circoscrittaal danneggiamento materiale, ma comprende altresì l’alterazione della cosa e ilcambiamento della sua destinazione.È perciò sulla scorta del tenore letterale dell’art. 392 cod. pen. che lagiurisprudenza di legittimità ha spiegato che la violenza sulle cose può consistereanche in un mutamento di destinazione d'uso del bene, che non determini dannimateriali, specificando tuttavia che è necessario che l'intervento modificativo abbiaconcreta incidenza sull'interesse della persona offesa a mantenere inalterato lostato dei luoghi, ostacolando in misura apprezzabile l'esercizio del suo diritto (Sez.6, n. 11490 del 28/01/2025, Lai, Rv. 287714 – 01).2.3. In sostanza, affinché assuma rilevanza penale, l’esercizio arbitrario delleproprie ragioni con violenza sulle cose deve pur sempre comportare un interventomodificativo dello stato dei luoghi che sia apprezzabile come concretamenteidoneo ad ostacolare l'esercizio del diritto altrui, che si intende arbitrariamentecomprimere.In applicazione di tale principio questa Corte regolatrice ha escluso che fosseconnotato da violenza il mero spostamento di tre oggetti precariamente collocatisu un terreno oggetto di contesa, in considerazione dell'agevole possibilità diricollocazione nello status quo ante da parte della persona offesa (Sez. 6, n. 35876del 20/06/2019, Costantino, Rv. 276479 – 01). Ha invece ritenuto integrare ildelitto in parola la condotta del socio accomandatario di una s.a.s. che, dopo esserstato estromesso dalla società e sostituito con altro amministratore dai sociaccomandanti, sostituisca la serratura della porta di ingresso del locale dove sisvolge l’attività commerciale, al fine di impedire agli stessi di accedervi peresercitare i diritti loro riconosciuti dall’art. 2320 cod. civ. (Sez. 6, n. 36526 del28/10/2020, Pilato, Rv. 280182 – 01).Ancora, si è ravvisata violenza sulle cose integrante il reato di cui all’art. 392cod. pen. nella condotta del locatore che, a seguito del rifiuto del conduttore dicorrispondere il canone pattuito, sottragga gli infissi interni ed esternidell'immobile locato anziché esperire l'azione di rilascio (Sez. 4, n. 21846 del01/03/2022, Spartà, Rv. 283385 - 01), ovvero nella condotta del locatore che, aseguito del decesso del conduttore e della mancata restituzione dell'immobile daparte dell’erede, riacquisti il possesso dell’immobile sostituendo la serratura dellaporta d’ingresso, anziché esperire l’azione di rilascio per occupazione sine titulonei confronti del successore del conduttore, divenuto detentore precario del bene(Sez. 6, n. 3348 del 14/11/2017, dep. 2018, Perrone, Rv. 272122 - 01).Analogamente, si è affermato che risponde del reato di cui all'art. 392 cod. pen. ilproprietario di un immobile che, una volta scaduto il contratto di locazione, difronte all’inottemperanza del conduttore dell’obbligo di rilascio, anziché ricorrereal giudice con l’azione di sfratto, si fa ragione da sé, sostituendo la serratura dellaporta di accesso e apponendovi un lucchetto (Sez. 6, n. 10066 del 18/01/2005,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 230886), in quanto la scadenza del contratto di locazione legittima,in caso di inottemperanza spontanea dell'obbligo di rilascio, l’azione di sfratto, manon la condotta violenta sulla cosa, esercitata con la sostituzione e apposizione diuna nuova serratura alla porta dell'abitazione ancora detenuta dalle parti offese.Ritiene il [OSCURATO:PERSONA] che a conclusione analoga deve pervenirsi nell’ipotesi, chericorre nella specie, in cui l’immobile è stato concesso in uso gratuito e anchesenza che sia stato concordato tra le parti il termine di durata del rapporto. A talproposito, è irrilevante la circostanza che la situazione che fa capo all’utilizzatoredel bene si connoti in termini di detenzione (qualificata), analogamente, del restoa quella del conduttore nel contratto di locazione. Ciò che assume rilievodeterminante è che il concedente, al fine di ottenerne la restituzione del bene,anziché rivolgersi al giudice, si faccia ragione da sé, sostituendo la serratura dellaporta di accesso; egli, infatti, contravviene al divieto posto dall’art. 392 cod. pen.,la cui ratio è quella di garantire che le controversie tra privati siano decisedall'autorità giudiziaria e non vengano risolte tramite l'esercizio di attività violentada parte di uno degli antagonisti.In conformità a tali principi, i giudici dell’appello hanno ritenuto che lacondotta posta in essere dall’imputato, consistita nell’aver impedito alle personeoffese di accedere all’appartamento in cui vivevano, tramite la repentinasostituzione della serratura e addirittura portando all’esterno dello stesso tutti glioggetti di proprietà delle stesse, senza preventivamente ricorrere all’autoritàgiudiziaria, integra il reato di cui all’art. 392 cod. pen. dal momento ha ostacolatoil libero utilizzo dell’appartamento dal medesimo concesso in uso alle personeoffese.2.4. Privo di fondamento deve, altresì, ritenersi l'assunto secondo cui ilconvincimento dell'imputato di agire legittimamente nell'esercizio del suo diritto ditutelare il possesso dell’immobile ove aveva ospitato le persone offese varrebbead escludere la sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato.Giova rammentare, sul punto, che il delitto di esercizio arbitrario delle proprieragioni richiede, oltre il dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà di farsiragione da sé pur potendo ricorrere al giudice, anche quello specifico,rappresentato dall'intento di esercitare un preteso diritto nel ragionevoleconvincimento della sua legittimità. Il dolo del reato in esame, però, non puòessere confuso con la buona fede circa la sussistenza del preteso diritto esercitato:buona fede che, lungi dall'essere inconciliabile con il dolo, costituisce unpresupposto necessario della fattispecie incriminatrice in esame. Nella stessastruttura dell'art. 392 cod. pen., infatti, è insita la “pretesa di esercitare un diritto”,con l'effetto che la sussistenza di una tale finalità, accompagnata dalla convinzionedell'agente, fondata o putativa, di vantare un diritto, costituisce elementoessenziale del reato e non causa di esclusione del dolo: è evidente, infatti, che,ove l'agente avesse la coscienza dell'ingiustizia della sua pretesa (fosse cioè inmala fede quanto a quest'ultima), non agirebbe per fare ragione a sé medesimo,bensì per fare torto ad altri, e ciò integrerebbe pertanto un diverso e più gravetitolo criminoso (Sez. 6, n. 6226 del 15/01/2020, Martinucci, Rv. 278614 – 03;Sez. 6, n. 13115 del 6 febbraio 2001, Scalise, 218202; Sez. 6, n. 41368 del28/10/2010, Giustozzi, Rv. 248715).[OSCURATO:PERSONA] pertanto condivide l’orientamento di questa Corte regolatrice, laquale ha escluso che, con riguardo al reato di esercizio arbitrario delle proprieragioni, sia applicabile la scriminante dell’esercizio del diritto, dal momento che laconvinzione di esercitarlo costituisce essa stessa elemento costitutivo del delitto(Sez. 6, n. 25262 del 21/02/2017, S., Rv. 270484 – 01).3. Manifestamente infondato è il terzo motivo.Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non avrebbe vagliato il motivodi appello con cui si deduceva l’omessa motivazione dell’elemento soggettivo delreato di cui all’art. 614 cod. pen. da parte del giudice di primo grado.Deve al riguardo rilevarsi che tale motivo di appello era manifestamenteinfondato, dal momento che il Tribunale aveva espressamente affrontato laquestione concernente l’elemento soggettivo del delitto di violazione di domicilioe aveva escluso la configurabilità di un errore scusabile in capo all’imputato,affermando la sussistenza del dolo, sul rilievo per cui ai rapporti esistenti tra leparti conseguiva la possibilità di un accesso solo limitato da parte del Giglinell’immobile occupato dalle persone offese che, dietro suo consenso, lo avevanoadibito a loro abitazione.In tal modo la sentenza di primo grado si era posta in linea con il principiosecondo cui la violazione di domicilio è reato a dolo generico, integrato dallacoscienza e volontà dell'agente di introdursi nell'altrui abitazione contro la volontàdi colui che è titolare del diritto di esclusione, sicché ne resta estraneo, e quindiirrilevante, il fine prepostosi dall'agente (Sez. 5, n. 6401 del 08/10/1987, dep.1988, Frezzolini, Rv. 178475 - 01).Pertanto, la mancanza di una risposta ineccepibile della Corte di appello inordine alla censura relativa alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato nonpuò condurre all'annullamento della sentenza impugnata, giacché il ricorrente èprivo di interesse a dolersi di una lacuna motivazionale che, in caso diannullamento, non sortirebbe alcun esito positivo nel giudizio di rinvio (Sez. 3, n.46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019,Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878;Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157).4. Il quarto motivo, con cui si deduce la sussistenza nella specie di un concorsoapparente di norme tra la fattispecie di cui all’art. 392 e quella di cui all’art. 614cod. pen., è infondato.4.1. Si deve innanzitutto osservare che il bene giuridico tutelato dall’art. 614è da individuarsi nella libertà individuale della persona, colta nella sua proiezionespaziale rappresentata dal domicilio, di cui viene garantita, attraverso lapredisposizione del meccanismo sanzionatorio, l’inviolabilità, conformemente alcontenuto normativo dell'art. 14, primo comma, Cost., nella prospettiva dipreservare da interferenze esterne comportamenti tenuti in un determinatoambiente (Corte cost., sentenza n. 135 del 2002).L’art. 614 cod. pen., al pari di altre disposizioni (come l'art. 615 c.p. o l'art.615 bis c.p.) «assolve allo scopo di tutelare l’interesse alla pace, alla tranquillità ealla sicurezza dei luoghi di privata dimora che è condizione necessaria per la liberaesplicazione della personalità umana: in altri termini, il diritto riconosciuto aciascuno dall'art. 14 Cost. di vivere libero da ogni intrusione di estranei nei luoghidi uso privato» (Sez. 5, n. 26757 del 18/04/2025, B., Rv. 288370 – 01, inmotivazione).Secondo la consolidata interpretazione della dottrina penalistica, la nozione didomicilio, cui fa riferimento il codice penale non si identifica con quella delineatadall’art. 43 cod. civ. come luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale deisuoi affari e interessi, bensì ha una portata più ampia, riferendosi all’abitazione eogni altro luogo di privata dimora, nonché alle sue pertinenze; inoltre, perabitazione deve intendersi il luogo in cui la persona conduce la vita domestica nonsolo in via definitiva, ma anche temporanea.Nell’ambito dei luoghi di privata dimora, assume un rilievo centralel’abitazione, da intendersi come il luogo adibito legittimamente e liberamente aduso domestico di una o più persone ovvero il luogo dove si compie tutto o parte diciò che caratterizza la vita domestica privata (cfr. Sez. 5, 12.11.1974,Schimmenti) e le relative “appartenenze”.Le Sezioni unite Prisco hanno affermato che il concetto di domicilio individua«un rapporto tra la persona e un luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge lavita privata, in modo anche da sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e dagarantirgli quindi la riservatezza. Ma il rapporto tra la persona e il luogo deveessere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assente.In altre parole, la vita personale che vi si svolge, anche se per un periodo di tempolimitato, fa sì che il domicilio diventi un luogo che esclude violazioni intrusive,indipendentemente dalla presenza della persona che ne ha la titolarità, perché illuogo rimane connotato dalla personalità del titolare, sia o meno questi presente»(Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234269 – 01). La richiamatapronuncia ha altresì chiarito che, per acquisire autonomia rispetto alla persona chene ha la titolarità e per assurgere a luogo meritevole della tutela che il codicepenale appresta al domicilio è necessario il requisito della “stabilità”, la quale,tuttavia, deve essere intesa in senso relativo ed essere esclusa quando il luogovenga utilizzato dalla persona in maniera del tutto transitoria ed in relazione aduno specifico e transitorio bisogno o attività.La giurisprudenza successiva, occupandosi della nozione di “privata dimora”,ha affermato che il concetto di “mera occasionalità” quale indicatore negativo perla definizione di un luogo come “privata dimora” di chi lo occupa deve essereriferito a situazioni nelle quali il rapporto tra l’offeso e il luogo si instauri unatantum ed in maniera del tutto transitoria e non quando, sia pure in assenza diuna stabilità della collocazione della persona offesa protratta per settimane, mesio anni, il luogo venga adibito ad alloggio di quest'ultima per il tempo necessario asoddisfare l'esigenza per cui il soggetto se ne è procurato la disponibilità. Invero,la delimitazione cronologica non necessariamente costituisce indice di un utilizzodel tutto momentaneo, ben potendo essere la naturale conseguenza dellecaratteristiche del rapporto che lega le vittime al bene e della funzionalità diquest’ultimo a costituire il loro alloggio per un determinato arco temporale. Insostanza, è ben possibile che, per il periodo in cui la persona offesa utilizzil’immobile, questo costituisca il luogo ove la stessa svolga atti della propria vitaprivata, e che pertanto deve essere posto al riparo da intrusioni altrui.Si è pertanto ritenuto integrare la nozione di privata dimora la stanza didegenza di una casa di riposo per anziani, in quanto si tratta di luogo utilizzato perlo svolgimento di manifestazioni di vita privata, destinato ad uno stabile utilizzoda parte dei degenti e al quale è interdetto l'accesso di terzi (Sez. 5, n. 1555 del15/10/2019, dep. 2020, Gaglioti, Rv. 278135 - 01), nonché la stanza di un B B(Sez. 5, n. 8043 del 04/02/2025, Burrone, Rv. 287561 – 01) o un bungalowall’interno di un campeggio (Sez. 5, n. 19938 del 15/04/2021, non mass.).4.2. Alla luce della univoca giurisprudenza di legittimità, ritiene il [OSCURATO:PERSONA] chenon ricorrano i presupposti di cui all’art. 618 cod. proc. pen. per rimettere laquestione alle Sezioni unite di questa Corte, come prospettato dal Procuratoregenerale nelle proprie conclusioni.4.3. Correttamente, dunque, la sentenza impugnata ha ritenuto irrilevante, aifini della qualificazione come domicilio dell’immobile concesso in uso gratuito comeabitazione alle persone offese, la circostanza che l’imputato avesse mantenuto unacopia delle chiavi o che egli continuasse a pagare le utenze. Invero, taleconclusione risulta conforme all’insegnamento della giurisprudenza di legittimità,secondo il quale il reato di violazione di domicilio è configurabile addirittura anchenel caso in cui l’occupazione del bene non sia coperta da valido titolo, atteso checiò non esclude in capo all'occupante l'esercizio dello ius excludendi, quando leparticolari modalità con cui si è svolto il rapporto con il titolare del dirittosull'immobile consentono di ritenere quel luogo come l'effettivo domiciliodell'occupante medesimo (Sez. 5, n. 30742 del 12/04/2019, Guglione, Rv. 276907– 01, la quale ha affermato il principio in fattispecie in cui l’occupante non avevaliberato l'immobile su richiesta del proprietario il quale, dopo avere acconsentitoper un certo periodo all'uso del medesimo quale abitazione dell'occupante, vi siera introdotto, gettando in strada i suoi oggetti e aveva chiuso con un lucchetto ilcancello d'ingresso).Nella specie, è invero innegabile la sussistenza in capo alle persone offese diuno ius excludendi in ragione del fatto che esse, sia pure temporaneamente etuttavia d’accordo con l’imputato, avevano stabilito la propria dimora pressol’immobile di costui.4.4. Tanto chiarito in ordine alla configurabilità nel caso in esame del delittodi cui all’art. 614 cod. pen., la sentenza impugnata va esente da censure laddoveha ritenuto sussistente il concorso di reati tra la fattispecie incriminata da taledisposizione e quella di cui all’art. 392 cod. pen.La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che l’assorbimento del reato diviolazione di domicilio in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si verificasolo quando l'esercizio del preteso diritto si concreta nel semplice ingresso e nellasola permanenza invito domino nell’altrui abitazione, ovvero negli altri luoghiindicati nell'art. 614 cod. pen., mentre se l’agente vi si introduce con violenza sullecose o sulle persone, e contro la volontà del titolare del diritto di esclusione, al finedi asportare cose su cui egli vanta un diritto, viola entrambe le ipotesi delittuosesu menzionate (Sez. 5, n. 8383 del 27/09/2013, dep. 2014, Coppari, Rv. 259044– 01; Sez. 6, n. 9530 del 20/01/2009, Truglio, Rv. 244285 - 01).Nella specie, correttamente i giudici di appello hanno escluso l’assorbimentodel reato di cui all’art. 614 cod. pen. in quello di cui all’art. 392 cod. pen.,giustamente evidenziando che l’ingresso invito domino del [OSCURATO:PERSONA] nell’abitazionedelle persone offese non era fine a se stessa, bensì volta a prelevare i beni diproprietà delle medesime per portarli all’esterno e dunque liberare l’appartamento,restando pertanto integrate entrambe le fattispecie di reato.5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato alpagamento delle spese del giudizio.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10995/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGRAZIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1928/2025RENATA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]MARIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 33582/2025MICHELE CUOCOCARLO RENOLDIha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.Sentito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Alicandro,difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 27 marzo 2025, la Corte d’appello di L’Aquila haconfermato la decisione del Tribunale di Chieti, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] dei reati di cui agli artt. 61, n. 2, 614 cod. pen. (capo 1) e art. 392cod. pen. (capo 2) commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], peressersi introdotto nell’abitazione di costoro contro la loro volontà, al fine diottenere la restituzione dell’appartamento alle stesse concesso gratuitamente inuso, prelevando effetti personali e oggetti di loro proprietà e cambiando laserratura della porta d’ingresso in modo da impedire alle persone offese dirientrare nell’appartamento.2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,articolando quattro motivi di ricorso di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. LaCorte territoriale avrebbe travisato le fonti di prova laddove ha ritenuto che lepersone offese avessero acquisito il possesso dell’appartamento di proprietàdell’imputato, atteso che questi non lo aveva mai concesso loro in locazione, male aveva solo ospitate gratuitamente. A differenza di quanto ritenuto dalla Corteterritoriale, infatti, il [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto al pagamento delle utenzedell’immobile anche nel periodo in cui aveva ospitato le persone offese e avevamantenuto il possesso delle chiavi di ingresso. Ciò escluderebbe la sussistenza delreato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla ritenutasussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 392 cod. pen. Lasentenza impugnata avrebbe omesso di motivare tanto in relazione alla coscienzae volontà del [OSCURATO:PERSONA] di farsi ragione da sé, quanto in relazione al dolo specifico circala soggettiva rappresentazione di esercitare un diritto.2.3. Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenzadell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 614 cod. pen. La Corte territorialeavrebbe omesso di motivare in ordine alla doglianza proposta con l’atto di appellocon cui si censurava la mancanza di motivazione del giudice di primo grado inrelazione all’elemento psicologico del reato di violazione di domicilio.2.4. Il quarto motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 81 e84 cod. pen. Ricorrerebbe invero un concorso apparente di norme tra la violazionedi cui all’art. 392 e quella di cui all’art. 614 cod. pen. come contestate all’imputato.Nel caso in esame, la violazione di domicilio, realizzata attraverso l’accessoinvito domino nell’abitazione delle persone offese, costituirebbe il presuppostonaturalistico necessario per la consumazione del reato di esercizio arbitrario delleproprie ragioni per come in concreto contestato.I giudici di merito avrebbero dovuto pertanto applicare l’art. 84, comma 1,cod. pen., attraverso il principio di specialità, atteso che la contestazione dell’art.392 includerebbe necessariamente la condotta di violazione di domicilio.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiestol’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.Con riguardo alla affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 392cod. pen., pur riconoscendo che le decisioni dei giudici del merito sarebberoconformi all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, ilProcuratore osserva che in tal modo si darebbe tutela a chi occupa sine titulo unimmobile, punendo invece chi risulta titolare del diritto di proprietà. Evidenzia unproblema di compatibilità costituzionale di tale interpretazione, dal momento chel’art. 42 Cost. stabilisce che la proprietà privata può subire limitazioni solo per lafunzione sociale, non per favorire occupazioni abusive. Sostiene dunque chesecondo una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 392 cod. pen.,l’espressione «potendo ricorrere al giudice» dovrebbe essere letta «potendoottenere tutela effettiva e in tempi ragionevoli dal giudice». Pertanto, la condottadi chi decide di farsi ragione da sé, pur essendo antigiuridica, sarebbe scriminataex art. 51 cod. pen., se non c’è violenza o danni a cose o persone, come nel casodi specie.Non ricorrerebbe il reato di cui all’art. 614 cod. pen. non sussistendo laviolenza nell’azione di introdursi in un immobile usando le chiavi, e neppurenell’azione di sostituire una serratura con un’altra, atteso che non ci sono dannimateriali né un mutamento di destinazione d’uso del bene. L’orientamentogiurisprudenziale che estende la nozione di violenza a qualsiasi modifica dello statodei luoghi integrerebbe un’ipotesi di analogia in malam partem.Il Procuratore generale rileva inoltre l’errore della Corte territoriale nelritenere che l’assorbimento tra i reati in questione si verifichi solo in caso diingresso senza violenza: la sostituzione della serratura non integra violenzapenalmente rilevante.Erronea sarebbe altresì la nozione di domicilio accolta dai giudici di merito. Lasituazione precaria in cui si trovavano le persone offese, le quali erano ospitategratuitamente dal [OSCURATO:PERSONA] in attesa di trovare lavoro, sarebbe incompatibile con lanozione di domicilio.In considerazione della delicatezza della questione e della diffusione sulterritorio nazionale della relativa problematica, il Procuratore generale ha chiestodi valutare se rimettere il ricorso alla decisione delle Sezioni Unite.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Il primo motivo, con cui si lamenta il travisamento della prova in ordinealla qualifica dell’imputato come possessore dell’immobile e di mere detentricidelle persone offese, è infondato.Secondo la difesa, ove la Corte territoriale avesse correttamente rilevato cheil [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato a mantenere il possesso dell’appartamento, sarebbepervenuta ad una conclusione diversa, essendo le persone offese mere ospitidell’imputato e non avendo dunque alcun diritto locativo sull’immobile.Sostiene, inoltre, che l’arbitrarietà della condotta dell’imputato sarebbe daescludersi integrando la cd. violenza manutentiva, in quanto volta a conservarel’ordine giuridico preesistente.Le argomentazioni del ricorrente risultano eccentriche rispetto alla questioneche viene in rilievo.2.1. Ciò che assume valore dirimente ai fini della sussistenza del delitto diesercizio arbitrario delle proprie ragioni, non è la qualificazione del preteso dirittoche l’imputato ha inteso esercitare attraverso la sua condotta. Secondo quantochiarito da questa Corte regolatrice, è infatti irrilevante l'effettiva esistenza o lamera apparenza del diritto medesimo, tale da far credere all'agente di buona fededi poterla legittimamente realizzare, poiché il delitto de quo si consuma quando ilpreteso diritto viene fatto valere in modo antigiuridico (Sez. 3, n. 3966 del21/09/2018, dep. 2019, Giardina, Rv. 275689).Diviene dunque centrale ai fini della sussistenza del reato stabilire se il pretesodiritto sia stato fatto valere dall’imputato in modo antigiuridico.La Corte territoriale ha correttamente ravvisato tale antigiuridicità nel fattoche il [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso in modo repentino di cambiare la serratura impedendoalle persone offese di accedere all’appartamento ove le stesse vivevano, anzichéricorrere all’autorità giudiziaria.Lo spazio riconosciuto dall'ordinamento per l'esercizio dell'autotutela privataè di stretta interpretazione, essendo circoscritto alla sola ipotesi di immediatezzadell'azione, per non vedere irrimediabilmente sacrificate le proprie ragioni. QuestaSuprema Corte ha infatti insegnato che l'autoreintegrazione nel possesso di unacosa, della quale taluno venga spogliato clandestinamente o con violenza, operacome causa speciale di giustificazione solo quando sia impossibile il ricorso algiudice e sussista la necessità impellente di ripristinare il possesso perduto, al finedi evitare il consolidamento della nuova situazione possessoria (Sez. 6, n. 10602del 10/02/2010, Costanzo, Rv. 246409; Sez. 6, n. 2548 del 08/01/2010,Giommetti, Rv. 245854).Infatti, si deve considerare che il bene giuridico tutelato dall'art. 392 cod. pen.si identifica con l'interesse a garantire l'esclusiva riconducibilità all'autoritàgiudiziaria della risoluzione di controversie tra soggetti depositari di pretesecontrapposte ed in conflitto ed il nucleo fondante del comportamento sanzionatodal legislatore è tipizzato in funzione del risultato di autotutela diretta perseguitodal soggetto agente con la sua condotta (cfr. Cass. Sez. 6, 17.12.2008 n. 6187/09,Perucci, Rv. 243053; Cass. Sez. 6, 28.10.2010 n. 41368, Giustozzi, Rv. 248715).Può dunque escludersi il delitto nella sola ipotesi di esercizio arbitrario delleproprie ragioni da parte di colui che usi violenza sulle cose al fine di difendere ildiritto di possesso in presenza di un atto di spoglio, sempre che l'azione reattivaavvenga nell'immediatezza di quella lesiva del diritto.Evenienze, quelle ora indicate, del tutto assenti nel caso qui considerato.2.2. Neppure può revocarsi in dubbio – a differenza di quanto prospettato dalProcuratore generale – che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] abbia integrato il requisito dellaviolenza, essendo consistita nel cambio della serratura dell’appartamento ovevivevano le persone offese.Conviene innanzitutto ricordare che è lo stesso art. 392, comma 2, cod. pen.a delineare la nozione di «violenza sulle cose» idonea ad integrare la fattispeciedelittuosa, individuandola espressamente nel danneggiamento della cosa, nellasua trasformazione o nella mutazione della destinazione. Per espressa previsionenormativa, dunque, e non già per effetto di interpretazione analogica, la nozionedi violenza rilevante ai fini dell’integrazione del delitto in parola, non è circoscrittaal danneggiamento materiale, ma comprende altresì l’alterazione della cosa e ilcambiamento della sua destinazione.È perciò sulla scorta del tenore letterale dell’art. 392 cod. pen. che lagiurisprudenza di legittimità ha spiegato che la violenza sulle cose può consistereanche in un mutamento di destinazione d'uso del bene, che non determini dannimateriali, specificando tuttavia che è necessario che l'intervento modificativo abbiaconcreta incidenza sull'interesse della persona offesa a mantenere inalterato lostato dei luoghi, ostacolando in misura apprezzabile l'esercizio del suo diritto (Sez.6, n. 11490 del 28/01/2025, Lai, Rv. 287714 – 01).2.3. In sostanza, affinché assuma rilevanza penale, l’esercizio arbitrario delleproprie ragioni con violenza sulle cose deve pur sempre comportare un interventomodificativo dello stato dei luoghi che sia apprezzabile come concretamenteidoneo ad ostacolare l'esercizio del diritto altrui, che si intende arbitrariamentecomprimere.In applicazione di tale principio questa Corte regolatrice ha escluso che fosseconnotato da violenza il mero spostamento di tre oggetti precariamente collocatisu un terreno oggetto di contesa, in considerazione dell'agevole possibilità diricollocazione nello status quo ante da parte della persona offesa (Sez. 6, n. 35876del 20/06/2019, Costantino, Rv. 276479 – 01). Ha invece ritenuto integrare ildelitto in parola la condotta del socio accomandatario di una s.a.s. che, dopo esserstato estromesso dalla società e sostituito con altro amministratore dai sociaccomandanti, sostituisca la serratura della porta di ingresso del locale dove sisvolge l’attività commerciale, al fine di impedire agli stessi di accedervi peresercitare i diritti loro riconosciuti dall’art. 2320 cod. civ. (Sez. 6, n. 36526 del28/10/2020, Pilato, Rv. 280182 – 01).Ancora, si è ravvisata violenza sulle cose integrante il reato di cui all’art. 392cod. pen. nella condotta del locatore che, a seguito del rifiuto del conduttore dicorrispondere il canone pattuito, sottragga gli infissi interni ed esternidell'immobile locato anziché esperire l'azione di rilascio (Sez. 4, n. 21846 del01/03/2022, Spartà, Rv. 283385 - 01), ovvero nella condotta del locatore che, aseguito del decesso del conduttore e della mancata restituzione dell'immobile daparte dell’erede, riacquisti il possesso dell’immobile sostituendo la serratura dellaporta d’ingresso, anziché esperire l’azione di rilascio per occupazione sine titulonei confronti del successore del conduttore, divenuto detentore precario del bene(Sez. 6, n. 3348 del 14/11/2017, dep. 2018, Perrone, Rv. 272122 - 01).Analogamente, si è affermato che risponde del reato di cui all'art. 392 cod. pen. ilproprietario di un immobile che, una volta scaduto il contratto di locazione, difronte all’inottemperanza del conduttore dell’obbligo di rilascio, anziché ricorrereal giudice con l’azione di sfratto, si fa ragione da sé, sostituendo la serratura dellaporta di accesso e apponendovi un lucchetto (Sez. 6, n. 10066 del 18/01/2005,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 230886), in quanto la scadenza del contratto di locazione legittima,in caso di inottemperanza spontanea dell'obbligo di rilascio, l’azione di sfratto, manon la condotta violenta sulla cosa, esercitata con la sostituzione e apposizione diuna nuova serratura alla porta dell'abitazione ancora detenuta dalle parti offese.Ritiene il [OSCURATO:PERSONA] che a conclusione analoga deve pervenirsi nell’ipotesi, chericorre nella specie, in cui l’immobile è stato concesso in uso gratuito e anchesenza che sia stato concordato tra le parti il termine di durata del rapporto. A talproposito, è irrilevante la circostanza che la situazione che fa capo all’utilizzatoredel bene si connoti in termini di detenzione (qualificata), analogamente, del restoa quella del conduttore nel contratto di locazione. Ciò che assume rilievodeterminante è che il concedente, al fine di ottenerne la restituzione del bene,anziché rivolgersi al giudice, si faccia ragione da sé, sostituendo la serratura dellaporta di accesso; egli, infatti, contravviene al divieto posto dall’art. 392 cod. pen.,la cui ratio è quella di garantire che le controversie tra privati siano decisedall'autorità giudiziaria e non vengano risolte tramite l'esercizio di attività violentada parte di uno degli antagonisti.In conformità a tali principi, i giudici dell’appello hanno ritenuto che lacondotta posta in essere dall’imputato, consistita nell’aver impedito alle personeoffese di accedere all’appartamento in cui vivevano, tramite la repentinasostituzione della serratura e addirittura portando all’esterno dello stesso tutti glioggetti di proprietà delle stesse, senza preventivamente ricorrere all’autoritàgiudiziaria, integra il reato di cui all’art. 392 cod. pen. dal momento ha ostacolatoil libero utilizzo dell’appartamento dal medesimo concesso in uso alle personeoffese.2.4. Privo di fondamento deve, altresì, ritenersi l'assunto secondo cui ilconvincimento dell'imputato di agire legittimamente nell'esercizio del suo diritto ditutelare il possesso dell’immobile ove aveva ospitato le persone offese varrebbead escludere la sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato.Giova rammentare, sul punto, che il delitto di esercizio arbitrario delle proprieragioni richiede, oltre il dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà di farsiragione da sé pur potendo ricorrere al giudice, anche quello specifico,rappresentato dall'intento di esercitare un preteso diritto nel ragionevoleconvincimento della sua legittimità. Il dolo del reato in esame, però, non puòessere confuso con la buona fede circa la sussistenza del preteso diritto esercitato:buona fede che, lungi dall'essere inconciliabile con il dolo, costituisce unpresupposto necessario della fattispecie incriminatrice in esame. Nella stessastruttura dell'art. 392 cod. pen., infatti, è insita la “pretesa di esercitare un diritto”,con l'effetto che la sussistenza di una tale finalità, accompagnata dalla convinzionedell'agente, fondata o putativa, di vantare un diritto, costituisce elementoessenziale del reato e non causa di esclusione del dolo: è evidente, infatti, che,ove l'agente avesse la coscienza dell'ingiustizia della sua pretesa (fosse cioè inmala fede quanto a quest'ultima), non agirebbe per fare ragione a sé medesimo,bensì per fare torto ad altri, e ciò integrerebbe pertanto un diverso e più gravetitolo criminoso (Sez. 6, n. 6226 del 15/01/2020, Martinucci, Rv. 278614 – 03;Sez. 6, n. 13115 del 6 febbraio 2001, Scalise, 218202; Sez. 6, n. 41368 del28/10/2010, Giustozzi, Rv. 248715).[OSCURATO:PERSONA] pertanto condivide l’orientamento di questa Corte regolatrice, laquale ha escluso che, con riguardo al reato di esercizio arbitrario delle proprieragioni, sia applicabile la scriminante dell’esercizio del diritto, dal momento che laconvinzione di esercitarlo costituisce essa stessa elemento costitutivo del delitto(Sez. 6, n. 25262 del 21/02/2017, S., Rv. 270484 – 01).3. Manifestamente infondato è il terzo motivo.Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non avrebbe vagliato il motivodi appello con cui si deduceva l’omessa motivazione dell’elemento soggettivo delreato di cui all’art. 614 cod. pen. da parte del giudice di primo grado.Deve al riguardo rilevarsi che tale motivo di appello era manifestamenteinfondato, dal momento che il Tribunale aveva espressamente affrontato laquestione concernente l’elemento soggettivo del delitto di violazione di domicilioe aveva escluso la configurabilità di un errore scusabile in capo all’imputato,affermando la sussistenza del dolo, sul rilievo per cui ai rapporti esistenti tra leparti conseguiva la possibilità di un accesso solo limitato da parte del Giglinell’immobile occupato dalle persone offese che, dietro suo consenso, lo avevanoadibito a loro abitazione.In tal modo la sentenza di primo grado si era posta in linea con il principiosecondo cui la violazione di domicilio è reato a dolo generico, integrato dallacoscienza e volontà dell'agente di introdursi nell'altrui abitazione contro la volontàdi colui che è titolare del diritto di esclusione, sicché ne resta estraneo, e quindiirrilevante, il fine prepostosi dall'agente (Sez. 5, n. 6401 del 08/10/1987, dep.1988, Frezzolini, Rv. 178475 - 01).Pertanto, la mancanza di una risposta ineccepibile della Corte di appello inordine alla censura relativa alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato nonpuò condurre all'annullamento della sentenza impugnata, giacché il ricorrente èprivo di interesse a dolersi di una lacuna motivazionale che, in caso diannullamento, non sortirebbe alcun esito positivo nel giudizio di rinvio (Sez. 3, n.46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019,Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878;Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157).4. Il quarto motivo, con cui si deduce la sussistenza nella specie di un concorsoapparente di norme tra la fattispecie di cui all’art. 392 e quella di cui all’art. 614cod. pen., è infondato.4.1. Si deve innanzitutto osservare che il bene giuridico tutelato dall’art. 614è da individuarsi nella libertà individuale della persona, colta nella sua proiezionespaziale rappresentata dal domicilio, di cui viene garantita, attraverso lapredisposizione del meccanismo sanzionatorio, l’inviolabilità, conformemente alcontenuto normativo dell'art. 14, primo comma, Cost., nella prospettiva dipreservare da interferenze esterne comportamenti tenuti in un determinatoambiente (Corte cost., sentenza n. 135 del 2002).L’art. 614 cod. pen., al pari di altre disposizioni (come l'art. 615 c.p. o l'art.615 bis c.p.) «assolve allo scopo di tutelare l’interesse alla pace, alla tranquillità ealla sicurezza dei luoghi di privata dimora che è condizione necessaria per la liberaesplicazione della personalità umana: in altri termini, il diritto riconosciuto aciascuno dall'art. 14 Cost. di vivere libero da ogni intrusione di estranei nei luoghidi uso privato» (Sez. 5, n. 26757 del 18/04/2025, B., Rv. 288370 – 01, inmotivazione).Secondo la consolidata interpretazione della dottrina penalistica, la nozione didomicilio, cui fa riferimento il codice penale non si identifica con quella delineatadall’art. 43 cod. civ. come luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale deisuoi affari e interessi, bensì ha una portata più ampia, riferendosi all’abitazione eogni altro luogo di privata dimora, nonché alle sue pertinenze; inoltre, perabitazione deve intendersi il luogo in cui la persona conduce la vita domestica nonsolo in via definitiva, ma anche temporanea.Nell’ambito dei luoghi di privata dimora, assume un rilievo centralel’abitazione, da intendersi come il luogo adibito legittimamente e liberamente aduso domestico di una o più persone ovvero il luogo dove si compie tutto o parte diciò che caratterizza la vita domestica privata (cfr. Sez. 5, 12.11.1974,Schimmenti) e le relative “appartenenze”.Le Sezioni unite Prisco hanno affermato che il concetto di domicilio individua«un rapporto tra la persona e un luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge lavita privata, in modo anche da sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e dagarantirgli quindi la riservatezza. Ma il rapporto tra la persona e il luogo deveessere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assente.In altre parole, la vita personale che vi si svolge, anche se per un periodo di tempolimitato, fa sì che il domicilio diventi un luogo che esclude violazioni intrusive,indipendentemente dalla presenza della persona che ne ha la titolarità, perché illuogo rimane connotato dalla personalità del titolare, sia o meno questi presente»(Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234269 – 01). La richiamatapronuncia ha altresì chiarito che, per acquisire autonomia rispetto alla persona chene ha la titolarità e per assurgere a luogo meritevole della tutela che il codicepenale appresta al domicilio è necessario il requisito della “stabilità”, la quale,tuttavia, deve essere intesa in senso relativo ed essere esclusa quando il luogovenga utilizzato dalla persona in maniera del tutto transitoria ed in relazione aduno specifico e transitorio bisogno o attività.La giurisprudenza successiva, occupandosi della nozione di “privata dimora”,ha affermato che il concetto di “mera occasionalità” quale indicatore negativo perla definizione di un luogo come “privata dimora” di chi lo occupa deve essereriferito a situazioni nelle quali il rapporto tra l’offeso e il luogo si instauri unatantum ed in maniera del tutto transitoria e non quando, sia pure in assenza diuna stabilità della collocazione della persona offesa protratta per settimane, mesio anni, il luogo venga adibito ad alloggio di quest'ultima per il tempo necessario asoddisfare l'esigenza per cui il soggetto se ne è procurato la disponibilità. Invero,la delimitazione cronologica non necessariamente costituisce indice di un utilizzodel tutto momentaneo, ben potendo essere la naturale conseguenza dellecaratteristiche del rapporto che lega le vittime al bene e della funzionalità diquest’ultimo a costituire il loro alloggio per un determinato arco temporale. Insostanza, è ben possibile che, per il periodo in cui la persona offesa utilizzil’immobile, questo costituisca il luogo ove la stessa svolga atti della propria vitaprivata, e che pertanto deve essere posto al riparo da intrusioni altrui.Si è pertanto ritenuto integrare la nozione di privata dimora la stanza didegenza di una casa di riposo per anziani, in quanto si tratta di luogo utilizzato perlo svolgimento di manifestazioni di vita privata, destinato ad uno stabile utilizzoda parte dei degenti e al quale è interdetto l'accesso di terzi (Sez. 5, n. 1555 del15/10/2019, dep. 2020, Gaglioti, Rv. 278135 - 01), nonché la stanza di un B B(Sez. 5, n. 8043 del 04/02/2025, Burrone, Rv. 287561 – 01) o un bungalowall’interno di un campeggio (Sez. 5, n. 19938 del 15/04/2021, non mass.).4.2. Alla luce della univoca giurisprudenza di legittimità, ritiene il [OSCURATO:PERSONA] chenon ricorrano i presupposti di cui all’art. 618 cod. proc. pen. per rimettere laquestione alle Sezioni unite di questa Corte, come prospettato dal Procuratoregenerale nelle proprie conclusioni.4.3. Correttamente, dunque, la sentenza impugnata ha ritenuto irrilevante, aifini della qualificazione come domicilio dell’immobile concesso in uso gratuito comeabitazione alle persone offese, la circostanza che l’imputato avesse mantenuto unacopia delle chiavi o che egli continuasse a pagare le utenze. Invero, taleconclusione risulta conforme all’insegnamento della giurisprudenza di legittimità,secondo il quale il reato di violazione di domicilio è configurabile addirittura anchenel caso in cui l’occupazione del bene non sia coperta da valido titolo, atteso checiò non esclude in capo all'occupante l'esercizio dello ius excludendi, quando leparticolari modalità con cui si è svolto il rapporto con il titolare del dirittosull'immobile consentono di ritenere quel luogo come l'effettivo domiciliodell'occupante medesimo (Sez. 5, n. 30742 del 12/04/2019, Guglione, Rv. 276907– 01, la quale ha affermato il principio in fattispecie in cui l’occupante non avevaliberato l'immobile su richiesta del proprietario il quale, dopo avere acconsentitoper un certo periodo all'uso del medesimo quale abitazione dell'occupante, vi siera introdotto, gettando in strada i suoi oggetti e aveva chiuso con un lucchetto ilcancello d'ingresso).Nella specie, è invero innegabile la sussistenza in capo alle persone offese diuno ius excludendi in ragione del fatto che esse, sia pure temporaneamente etuttavia d’accordo con l’imputato, avevano stabilito la propria dimora pressol’immobile di costui.4.4. Tanto chiarito in ordine alla configurabilità nel caso in esame del delittodi cui all’art. 614 cod. pen., la sentenza impugnata va esente da censure laddoveha ritenuto sussistente il concorso di reati tra la fattispecie incriminata da taledisposizione e quella di cui all’art. 392 cod. pen.La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che l’assorbimento del reato diviolazione di domicilio in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si verificasolo quando l'esercizio del preteso diritto si concreta nel semplice ingresso e nellasola permanenza invito domino nell’altrui abitazione, ovvero negli altri luoghiindicati nell'art. 614 cod. pen., mentre se l’agente vi si introduce con violenza sullecose o sulle persone, e contro la volontà del titolare del diritto di esclusione, al finedi asportare cose su cui egli vanta un diritto, viola entrambe le ipotesi delittuosesu menzionate (Sez. 5, n. 8383 del 27/09/2013, dep. 2014, Coppari, Rv. 259044– 01; Sez. 6, n. 9530 del 20/01/2009, Truglio, Rv. 244285 - 01).Nella specie, correttamente i giudici di appello hanno escluso l’assorbimentodel reato di cui all’art. 614 cod. pen. in quello di cui all’art. 392 cod. pen.,giustamente evidenziando che l’ingresso invito domino del [OSCURATO:PERSONA] nell’abitazionedelle persone offese non era fine a se stessa, bensì volta a prelevare i beni diproprietà delle medesime per portarli all’esterno e dunque liberare l’appartamento,restando pertanto integrate entrambe le fattispecie di reato.5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato alpagamento delle spese del giudizio. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 09/12/2025Il Consigliere estensore                                        Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] MiccoliP.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 09/12/2025Il Consigliere estensore                                        Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]