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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 febbraio 2024

Cassazione n. 03766/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 02/05/2024, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 30/06/2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per il reato allo stesso ascritto (art. 707 cod. pen. commesso in data 16/04/2018).

Il giudice di secondo grado, per quanto qui di interesse, ha dato atto delle conclusioni delle parti in sede di udienza cartolare (per entrambe le parti richiesta di improcedibilità per intervenuta estinzione del reato per prescrizione) ed ha evidenziato come il termine di prescrizione non potesse ritenersi decorso, attesa l'applicabilità al caso in esame della sospensione di un anno e sei mesi di cui alla I.n. 103 del 2017.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello di Roma, per mezzo del proprio difensore, deducendo con un unico motivo di ricorso violazione di legge, seppure evocando il parametro di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

La difesa ha evidenziato come fosse errata in diritto la scelta della Corte di appello ed ha richiamato la diversa interpretazione della decisione di questa Corte pronunciata in data 27/02/2024 (Sez. 3, n. 188873 del 27/02/2024) con conseguente applicazione della disciplina della c.d.

Legge Cirielli da ritenere di maggior favore per il ricorrente, sicché doveva essere rilevata non solo l'ammissibilità, ma anche la fondatezza del ricorso.

3. La Procura generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare si deve osservare come effettivamente sul tema devoluto dalla difesa fosse insorto un contrasto interpretativo, che ha portato alla rimessione alle Sezioni Unite della questione in questa sede oggetto di doglianza.

Come evidenziato dalla informazione provvisoria del 12/12/2024 le Sezioni Unite (ric.

Polichetti) hanno risolto il contrasto dando soluzione affermativa al quesito proposto nel senso che: "per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017.

Per i reati commessi a partire dal primo gennaio 2020 trova applicazione la disciplina di cui alla legge n. 134 del 2021."

2. Ciò posto, va preliminarmente osservato che il ricorso non presenta profili di totale inammissibilità, proprio in considerazione della proposizione della questione sopra evidenziata, discussa ed oggetto di contrasto nella interpretazione di questa Corte tale, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione (in data 02/05/2024).

Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione per rilevare e dichiarare la predetta causa di non punibilità a norma dell'art.129 cod. proc. pen.

La sentenza impugnata deve essere, per tale causa, annullata senza rinvio, non emergendo dagli atti in modo assolutamente non contestabile elementi idonei ad escludere l'esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 02/05/2024, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 30/06/2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per il reato allo stesso ascritto (art. 707 cod. pen. commesso in data 16/04/2018). Il giudice di secondo grado, per quanto qui di interesse, ha dato atto delle conclusioni delle parti in sede di udienza cartolare (per entrambe le parti richiesta di improcedibilità per intervenuta estinzione del reato per prescrizione) ed ha evidenziato come il termine di prescrizione non potesse ritenersi decorso, attesa l'applicabilità al caso in esame della sospensione di un anno e sei mesi di cui alla I.n. 103 del 2017. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello di Roma, per mezzo del proprio difensore, deducendo con un unico motivo di ricorso violazione di legge, seppure evocando il parametro di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. La difesa ha evidenziato come fosse errata in diritto la scelta della Corte di appello ed ha richiamato la diversa interpretazione della decisione di questa Corte pronunciata in data 27/02/2024 (Sez. 3, n. 188873 del 27/02/2024) con conseguente applicazione della disciplina della c.d. Legge Cirielli da ritenere di maggior favore per il ricorrente, sicché doveva essere rilevata non solo l'ammissibilità, ma anche la fondatezza del ricorso. 3. La Procura generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare si deve osservare come effettivamente sul tema devoluto dalla difesa fosse insorto un contrasto interpretativo, che ha portato alla rimessione alle Sezioni Unite della questione in questa sede oggetto di doglianza. Come evidenziato dalla informazione provvisoria del 12/12/2024 le Sezioni Unite (ric. Polichetti) hanno risolto il contrasto dando soluzione affermativa al quesito proposto nel senso che: "per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017. Per i reati commessi a partire dal primo gennaio 2020 trova applicazione la disciplina di cui alla legge n. 134 del 2021." 2. Ciò posto, va preliminarmente osservato che il ricorso non presenta profili di totale inammissibilità, proprio in considerazione della proposizione della questione sopra evidenziata, discussa ed oggetto di contrasto nella interpretazione di questa Corte tale, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione (in data 02/05/2024). Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione per rilevare e dichiarare la predetta causa di non punibilità a norma dell'art.129 cod. proc. pen. La sentenza impugnata deve essere, per tale causa, annullata senza rinvio, non emergendo dagli atti in modo assolutamente non contestabile elementi idonei ad escludere l'esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto pe