CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 00413/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
82-2022 proposto da [OSCURATO:PERSONA]12 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat i e difes i , in virtù di procura rilasciata a margine delricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo difensore, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 22 – ricorren t i – contro [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dalle avvocat e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso la sede centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 144 –controricorrente – R.G.N.27582/2022 Cron. Rep. C.C. 10/10/2025 giurisdizione Trasferte, rimborsi e obblighi contributivi. Lavoro supplementare. -2 - per la cassazione dell a sentenza n. 262 del 20 22 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata l’11 maggio 20 22 (R.G.N. 1356/2021). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio de l 10 ottobre2025 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]12 società cooperativa, da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e ha confermato, pur con diversa motivazione, la pronuncia del Tribunale della medesima sede. La Corte territoriale premette che il giudizio concerne l’accertamento negativo degli addebiti mossi a Log12, con il verbale unico di accertamento e notificazione 2018000334/DDL del 14 gennaio 2019, e alla responsabile in solido [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276), con il verbale recante pari data e il numero 2018000334/501. I verbali in questione indicano in modo chiaro e dettagliato le contestazioni sollevate in ordine alle somme sottratte all’imponibile contributivo per quel che concernei rimborsi chilometrici e le “ trasferte Italia”, le ore di lavoro supplementare e di lavoro straordinario, la violazione del “minimale contributivo”, la fruizione indebita di sgravi. La pretesa dell’Istituto, in tutte le sue componenti, è suffragata dai dati probatori acquisiti e trova riscontro nell’attività di verifica e di calcolo compiuta in sede ispettiva. Per contro, si rivelano generiche le contestazioni degli appellanti, anche riguardo al contratto collettivo applicatoper il calcolo delle somme dovute, e non è stata offerta una dimostrazione convincente delle fattispecie di esonero dall’obbligo contributivo. -3 - 2.–[OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugnano per cassazione, sulla base di settemotivi, la sentenza d’appello. 3.–L’INAIL replica con controricorso. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241: avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere conformi all’obbligo di motivazione i verbal i di accertamento impugnati, che computanoin modo indistinto le differenze imponibili, senza specificare le singole violazioni contestate e senza indicare le fonti di prova. 1.1.–La censura non coglie nel segno. 1.2.–La contestazione di un verbale di accertamento non dà adito a un giudizio impugnatorio, circoscritto alla verifica dei vizi dell’atto, ma investe, in una prospettiva più ampia, il rapporto che s’instaura tra le parti, implicando il sorgere di pretese e di obblighi, tra loro indissolubilmente connessi. Pertanto, i vizi formali, addotti a supporto della censura, non presentano la valenza dirimente che il ricorso prospetta, se non in quanto si riverberino sulla fondatezza della pretesa dedotta. È sul rapporto, dunque, che correttamente orienta l’indagine la Corte di merito. 1.3.– Peraltro i giudici d’appello escludono il ricorrere dei vizi denunciati, con motivazione adeguata e coerente, suffragata dalla disamina delle risultanze documentali. -4 - La sentenza impugnata evidenzia che i verbali offrono gl’indispensabili ragguagli sulle violazioni contestate e prendono le mosse dalle indagini svolte dalla polizia giudiziaria (pagine5 e 6 della sentenza d’appello). Vengono in rilievo, in particolare, «omessa contribuzione su somme fittiziamente erogate sotto le voci “rimborsi chilometrici” e “trasferta Italia” (dissimulanti bonus aziendali o compensi per lavoro straordinario); omessa corresponsione delle maggiorazioni previste dal CCNL sulle ore di lavoro supplementare prestate dai lavoratori in regime di part-time; applicazione alle ore di lavoro straordinario di maggiorazioni inferiori a quelle previste dal CCNL; violazione del minimale contributivo; indebita fruizione di agevolazioni contributive» (pagina 6 della pronuncia impugnata). Su tutti i profili rilevanti delle violazioni in esame i ricorrenti hanno dispiegato compiutamente le loro difese, così dimostrando per tabulas quell’adeguatezza delle indicazioni che il motivo si prefigge di contestare, in termini assertivi e di mera antitesi alle ponderate valutazioni espresse dalla Corte di merito. 2.–Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), i ricorrenti si dolgono della violazione o della falsa applicazione dell’art. 39 Cost. e addebitano ai giudici d’appello di avere applicato, per la determinazione della maggiorazione per lavoro straordinario, il [OSCURATO:PERSONA] anche ai lavoratori cui si applicava un diverso contratto collettivo. 3.–Con la terza critica (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), i ricorrenti prospettano l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, e attinente all’esistenza di «altri contratti collettivi nazionali e di secondo livello applicabili ai rapporti in oggetto» (pagina 24 del ricorso per cassazione). -5 - 3.1.–La seconda e la terza censura, tra loro connesse, possono essere scrutinate congiuntamente e si palesano, nel loro complesso, inammissibili. 3.2.–Entrambi i motivi , anzitutto, muovono dalla premessa, già confutata nell’analisi del primo mezzo, che i verbali siano sprovvisti dell’indicazione esauriente degli addebiti e degli elementi di prova. In secondo luogo, le critiches’infrangono contro l’analitico percorso argomentativo della sentenza d’appello. La Corte di merito vaglia le deduzioni degli odierni ricorrenti sui diversi contratti collettivi applicati e sugli accordi di secondo livello e osserva, nel disattenderle, che «La cooperativa non ha in alcun modo indicato a quanti e quali lavoratori la stessa applichi un CCNL diverso dal CCNL Multiservizi e segnatamente a chi – tra i lavoratori oggetto del verbale di accertamento –applichi il CCNL [OSCURATO:PERSONA] e Logistica e a chi il CCNL Metalmeccanici. Neppure ha indicato i lavoratori a cui deduce di applicare accordi di secondo livello asseritamente derogatori del CCNL, accordi peraltro richiamati in modo del tutto generico, senza precisare quando e con quali organizzazioni sindacali essi siano stati stipulati, quali ne siano àmbito di applicazione e contenuto, sotto quali profili ed in che termini deroghino al CCNL. Tantomeno ha indicato quali previsioni del CCNL e dei contratti di secondo livello invocati siano più favorevoli alla cooperativa –e sotto quali aspetti –rispetto alle previsioni del CCNL Multiservizi» (pagine 6 e 7 della sentenza impugnata). 3.3.–Lungi dall’arrestarsi a un’apodittica valutazione di genericità delle allegazioni, la Corte d’appello ne addita in concreto, con dovizia di riferimenti, le carenze, carenze che il secondo e il terzo mezzo contestano irritualmentein relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo presupponeun preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, -6 - che non può essere assimilata in alcun modo a “ questioni ” o “argomentazioni” (Cass., sez.VI-I, 26 gennaio 2022, n. 2268, e sez. V, 8 ottobre 2014, n. 21152, in linea con Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053). Dal novero dei fatti così intesi esula la questione dell’applicabilità di diversi contratti collettivi. Questione che, ad ogni modo, la Corte di merito ha esaminato, per escluderne la rilevanza, con esaustiva argomentazione. Le censure, dietro la parvenza della denuncia di un omesso esame di fatto decisivo, ambiscono a conseguire una più favorevole valutazione delle prove raccolte e, anche da quest’angolazione , si dimostrano inammissibili. 4.–Con la quarta doglianza, i ricorrenti allegano l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti(art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), e la violazione dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 24 e 111 Cost., degli artt. 101, 115 e 116 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.): la Corte di merito avrebbe recepito acriticamente le risultanze dei verbali, peraltro sprovvisti a tale riguardo di fede privilegiata, senza considerare che l’Istituto non ha ottemperato all’onere di provare la fondatezza delle pretese e non ha contrastato i circostanziati rilievi critici formulati nel ricorso. 4.1.–La censura non supera il vaglio di ammissibilità. 4.2.–La Corte d’appello non ha alterato le regole che presiedono al riparto dell’onere probatorio e non è incorsa nella violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nei termini in cui tale violazione può essere validamente dedotta in sede di legittimità (Cass., S.U., 30 settembre 2020, n. 20867). Neppure si ravvisa l’omesso esame di un fatto decisivo. Tale deduzione , irritualmente riferita a un coacervo di deduzioni difensive (Cass., sez. I, 18 ottobre 2018, n. 26305),non consente di -7 - censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenutanella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito(Cass., sez. II, 19 luglio 2021, n. 20553). Il motivo, evocando la violazione di previsioni disparate, tende, in ultimaanalisi, a sovvertire l’apprezzamento delle risultanze probatorie che la Corte di merito ha compiuto e si risolve nell’ auspica re un più appagante inquadramento degli elementi acquisiti al processo. I giudici d’appello, peraltro, non prestano un fideistico e indiscriminato ossequio ai verbali prodotti in causa, ma soppesano il complesso delle allegazioni e delle prove, senza pretermettere gli elementi di segno contrario enunciati dagli odierni ricorrenti. Elementi che la sentenza impugnata considera inidonei ad avversare i dati oggettivi desumibili dal libro unico del lavoro e dalla piana applicazione delle previsioni negoziali (pagine 7 e 8 della sentenza d’appello). 5.–Con la quinta censura (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), i ricorrenti imputano alla Corte territorialedi aver omesso l’esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le partie riguardante la contestazione dei criteri di calcolo e dei minimali giornalieri indicati nei verbali, sulla base del contratto collettivo applicato. 5.1.–Anche tale doglianza si rivela inammissibile. 5.2.– Lungi dall’enucleare un “fatto” nell’accezione recepita dal codice di rito, il motivo si appunta sull’omessa ponderazione delle allegazioni difensive degli odierni ricorrenti, profilo che travalica i confini dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass., sez. II, 14 giugno 2017, n. 14802). La critica, così strutturata, neppure infirma la complessiva tenuta logica della decisione impugnata, che non si fonda sull’assenza di contestazioni, ma, in via dirimente, sulla condivisione del metodo di -8 - determinazione del minimale di retribuzione oraria applicabile a fini contributivi ai rapporti di lavoro a tempo parziale. Metodo che la sentenza d’appello diffusamente ripercorre e, con motivazione intelligibile e adeguata, reputa attendibile e supportato dai riscontri oggettivi acquisiti in sede ispettiva(pagina 8 della sentenza d’appello). 6.–Con la sesta censura, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., denunciano l’apparenza della motivazione: la sentenza d’appello meriterebbe censura per aver negato la genuinità dei rimborsi con «motivazione del tutto apparente» (pagina 38 del ricorso per cassazione), a dispetto delle evidenze documentali offerte in giudizio, mai contestate dall’Istituto, e per avere «inspiegabilmente ed erroneamente recepito le conclusioni dei verbalizzanti senza svolgere alcuna verifica circa la bontà delle stesse» (pagina 40 del ricorso). 6.1.– Anche tale critica presenta profili assorbenti d’inammissibilità. 6.2.– I giudici d’appello muovono dall’ineccepibile premessa che l’onere di provare i presupposti dell’esenzione dall’obbligo contributivo grava su chi lainvoca (pagine 8 e 9 della pronuncia impugnata), come questa Corte ha affermato in molteplici occasioni nella disamina della disciplina delle “trasferte” (di recente, Cass., sez. lav., 19 agosto 2024, n. 22923; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 10 luglio 2018, n. 18160, e 22 luglio 2014, n. 16639). 6.3.– Poste tali premesse, la Corte di merito va glia il materiale probatorio e, nel prudente apprezzamento rimessoal giudice (art. 116 cod. proc. civ.), reputa inattendibili le risultanze documentali, sulla base di manchevolezze e d’incongruenze puntualmente indicate (pagina 9 della sentenza). Né le lacune della documentazione prodotta possono essere colmate da una richiesta di prova testimoniale che la sentenza -9 - impugnata ritiene irrimediabilmente generica (pagina 10 della sentenza), in quanto sguarnita della specificazione degl’imprescindibili elementi di fatto che la fattispecie, pur sempre eccezionale, di esenzione richiede di accertare con rigore. 6.4.–A tale valutazione, corroborata da argomentazioni perspicue e ancorataalle emergenze processuali, nel pieno rispetto dell’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 111, sesto comma, Cost.,il motivo tende a contrapporre una diversa lettura della vicenda controversa e così dissimulaun’istanza di rivalutazione del merito, preclusa in questa sede. 7.–Con la settima doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), i ricorrenti censurano, infine, la sentenza d’appello per violazione dell’art. 33 del contratto collettivo nazionale del 31 maggio 2011 Multiservizi e dell’art. 56 del contratto collettivo nazionale del primo agosto 2013 in tema di lavoro supplementare. La sentenza impugnata avrebbe equipara to arbitrariamente le maggiorazioni per lavoro straordinario e i l trattamento dovuto a titolo di lavoro supplementare, «istituti del tutto distinti e soggetti a diversa disciplina» (pagina 40 del ricorso per cassazione): in ossequio alle previsioni del contratto collettivo, le ore di lavoro supplementare, destinate a incidere sugl’istitutivi retributivi indiretti, sarebbero state correttamente pagate come ore ordinarie. 7.1.–Il motivo dev’essere dichiarato inammissibile. 7.2.– La censura è formulata in termini congetturali e dubitativi (“parrebbe ritenere la Corte”, pagina 46 del ricorso per cassazione) e si limita a ipotizzare che la Corte d’appello assimili istituti eterogenei, assimilazione che la lettura di tutti i passaggi della motivazione non accredita. La Corte di merito riserva autonoma considerazione al lavoro supplementare e al lavoro straordinario, senza incorrere nella -10 - commistione e nella fallace interpretazione delle fonti negoziali che il motivo denuncia (pagina 6 della sentenza impugnata). Dalla complessiva lettura del brano della sentenza trascritto nel ricorsosi desume che, riguardo al lavoro supplementare, i l fulcro dei motivi di gravame risiede va ne ll’erroneità del parametro del CCNL Multiservizi, erroneità che la Corte di merito esclude, con valutazione esente dalle censure oggi formulate con il secondo e con il terzo mezzo. Acclarata la correttezza del parametro negoziale individuato in sede ispettiva, la decisione impugnata chiarisce che, alla stregua di tale parametro, dev’essere determinato l’imponibile relativo al lavoro supplementare e devono esseredunque condivise, a tale riguardo, le stime operate nei verbali. In questo più ampio contesto argomentativo occorre inquadrare la portata delle statuizioni della Corte e i richiami al lavoro supplementare, che non presentano il senso supposto nel ricorso. 7.3.–Anche a voler prescindere dalla sua formulazione ipotetica, peraltro avulsa dall’esame di tutti gli snodi dell’argomentazione, il motivo si ripromette , a ben vedere, di contrapporre alla stima effettuata in sede ispettiva e recepita dai giudici d’appello la determinazione dell’imponibile unilateralmente operata dall’obbligato, postulando in modo assertivo, con evidente petizione di principio, l’inattendibilità della prima e la conformità a legge della seconda, legata a un trattamento in tesi più favorevole. Tale questione non solo trascende la corretta interpretazione delle fonti negoziali, devoluta con il motivo, ma sconfina nel piano del riesame dei fatti, ri esame che, oltretutto in maniera manifestamente generica, si sollecita a questa Corte. 8.–Dai rilievi espost i deriva il complessivo rigetto del ricorso. 9.– I ricorrent i dev ono essere condannat i in solido, in ragione dell’interesse comune(art. 97 cod. proc. civ.), alla rifusione delle spese -11 - del presente giudizio, liquidate in dispositivo alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta. 10.–In conseguenza dell ’integrale rigetto del ricorso , occorre dare atto dei presupposti dell’obbligo dei ricorrent i di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquidain Euro 15.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorr