CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21188/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n Francod'Onofrio unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocatoSalvatore Carbone unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1724/2024depositata il 13/9/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/5/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 27387/2024Numero sezionale 1864/2026Numero di raccolta generale 21188/2026Data pubblicazione 22/06/20261. [OSCURATO:SOCIETA]. agiva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Molfettanei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., chiedendone la condanna alpagamento della somma di euro 4.719, oltre accessori, quale corrispettivoper servizi di trasporto, adducendo che l’obbligo di pagamento gravava suldestinatario delle merci a seguito della consegna, ai sensi del combinatodisposto degli artt. 1689, comma 2, e 1692 c.c.A seguito della dichiarazione di incompetenza per territorio del Giudice dipace di Molfetta, il giudizio veniva riassunto dinanzi al Giudice di pace diParma e, successivamente, a seguito della declaratoria di incompetenzaper valore di quest’ultimo, dinanzi al Tribunale di Parma. Nel corso delgiudizio venivano chiamate in causa [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,quale committente dei trasporti, e [OSCURATO:SOCIETA]Con sentenza n. 674/2021 il Tribunale di Parma rigettava la domandaaffermando che, in forza del contratto di trasporto del 1° gennaio 2011stipulato tra l’attrice a [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA], l’unico soggettoobbligato al pagamento dei corrispettivi era il committente, e che talecontratto conteneva una deroga pattizia al regime di cui all’art. 1510,comma 2, c.c., con conseguente carenza di legittimazione passiva diIngross Levante. Il Tribunale escludeva altresì l’applicabilità dell’art. 7‑terd.lgs. n. 286/2005, ritenendo insussistente una responsabilità solidale incapo al destinatario delle merci.2. Proponeva appello [OSCURATO:SOCIETA], insistendo per l’applicazione degli artt.1689 e 1692 c.c. e sostenendo che, a seguito della consegna delle merci,[OSCURATO:PERSONA] era subentrata nel contratto di trasporto, assumendoanche l’obbligo di pagamento del corrispettivo in conformitàall’interpretazione fornita dalla Corte di cassazione con la sentenza n.22149/2021, attinente ad analogo contratto.Con sentenza n. 1724/2024, pubblicata il 13 settembre 2024, la Corte diappello di Bologna rigettava l’impugnazione, ritenendo non pertinente ilNumero registro generale 27387/2024Numero sezionale 1864/2026Numero di raccolta generale 21188/2026Data pubblicazione 22/06/2026richiamo alla citata pronuncia di legittimità e confermando che l’obbligo dipagamento dei corrispettivi di trasporto gravava esclusivamente suNumber 1 [OSCURATO:PERSONA] in base alle pattuizioni contrattuali con F.P.[OSCURATO:PERSONA], non opponibili al destinatario delle merci; confermava altresì laderogabilità dell’art. 1510, comma 2, c.c. e respingeva l’applicazionedell’art. 7‑ter d.lgs. n. 286/2005, escludendo la riconducibilità di IngrossLevante ai soggetti della filiera del trasporto.3. Ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA] in base a quattro motivi, illustrati anchecon memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoresistito, ciascuna con autonomo controricorso e la prima pure conmemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE4. Occorre esaminare subito, applicando il principio della ragione liquida, ilterzo motivo con cui si denuncia violazione e/o falsa applicazione degliartt. 1689, comma 2, e 1692 c.c., censurando la sentenza impugnatanella parte in cui, pur avendo ricostruito il rapporto alla luce del contrattodi trasporto dell’1 gennaio 2011 stipulato da [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] 1Logistics Group, ha escluso qualsiasi obbligo di pagamento in capo aldestinatario [OSCURATO:PERSONA], affermando che il corrispettivo graverebbe“esclusivamente” sul committente.La ricorrente sostiene che, poiché [OSCURATO:PERSONA] non ha sottoscritto ilsuddetto contratto né vi è indicata come unica beneficiaria, l’opponibilitàal destinatario delle clausole contrattuali presuppone il collegamentonormativo assicurato dall’art. 1689 c.c., in forza del quale, con laconsegna, il destinatario subentra ipso iure nella posizione delcommittente, assumendone i diritti e obblighi del rapporto (si richiamano,tra le altre, Cass. n. 19225/2013 e Cass. n. 22149/2021).Assume, inoltre, che il giudice di merito ha omesso di applicare la partedell’art. 1689, comma 2, c.c. che pone a carico del destinatario unacondicio iuris: il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dalNumero registro generale 27387/2024Numero sezionale 1864/2026Numero di raccolta generale 21188/2026Data pubblicazione 22/06/2026contratto se non previo pagamento al vettore dei crediti derivanti daltrasporto (ovvero, in caso di contestazione, mediante deposito delladifferenza), senza che la sentenza abbia verificato l’adempimento di taleonere né motivato le ragioni di una sua “disapplicazione” nel casoconcreto; si richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità chequalifica tale pagamento come condizione per l’esercizio dei diritticontrattuali (tra cui Cass. n. 18300/2003, oltre a Cass. n. 19225/2013,ord. n. 11744/2018, Cass. n. 19185/2020).Infine, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 1692 c.c., sostenendoche, una volta avvenuto il subentro del destinatario, il committente èliberato ex lege e il vettore, dopo la consegna, non può rivolgersi alcommittente, ma conserva l’azione verso il destinatario, salvo che vi siauna deroga espressa alla disciplina dell’art. 1692 c.c.; deroga che non puòdesumersi da clausole di fatturazione o meccanismi contabili, ma deverisultare in modo non equivoco (si richiamano, p. es., Cass. n.18300/2003 e Cass. n. 11744/2018).5. Il motivo, in sostanza, invoca l’art. 1689, comma 2, c.c., ed è fondato.Il contratto di trasporto di cose concluso tra mittente e vettore con ruolodi destinatario non assegnato al mittente stesso bensì a un terzo vaqualificato contratto a favore di terzo ai sensi dell’art. 1411 c.c. (Cass. 21settembre 2023 n. 27040; Cass. ord. 15 maggio 2018 n. 11744; Cass. 20agosto 2013 n. 19225; Cass., 2 ottobre 2008 n. 24522).Peraltro, la posizione del destinatario si consolida solo con la consegna(Cass. 20 agosto 2013, n. 19225; Cass. 21 settembre 2023, n. 27040). Larichiesta o accettazione della consegna integra “la dichiarazione di volerneprofittare” ex art. 1411 e identifica, ai sensi dell’art. 1689, comma 2, c.c.,il subentro del destinatario nella posizione del mittente, con assunzioneunitaria dei diritti e degli obblighi verso il vettore, incluso quello dipagamento del corrispettivo, evitabile mediante rifiuto della consegnaNumero registro generale 27387/2024Numero sezionale 1864/2026Numero di raccolta generale 21188/2026Data pubblicazione 22/06/2026(Cass. ord. 16 settembre 2025 n. 25270; Cass. 2 settembre 2022 n.25969; Cass. ord. 15 maggio 2018 n. 11744).Tale subentro comporta, ex art. 1692 c.c., la liberazione del mittente,configurando una successione ex lege nel debito, senza necessità dimanifestazione di volontà del vettore, che, una volta perfezionato ilsubentro, può agire per il soddisfacimento di rimborso e corrispettivo solonei confronti del destinatario, il quale fa propri gli effetti del contratto e, inparticolare, assume la posizione di debitore principale (Cass. ord. 16settembre 2025 n. 25270; Cass. 31 marzo 2017 n. 8347; Cass. ord. 15maggio 2018 n. 11744; Cass. 16 maggio 2003 n. 7634; Cass. 31 marzo2017 n. 8347).Il paradigma legale in questa fattispecie non ha natura imperativa ed èderogabile per effetto dell’autonomia contrattuale mediante pattuizioniespresse, che comunque devono essere stipulate da tutti i coinvolti, nonvincolando altrimenti l’accordo solo tra committente e vettore. Nel caso dispecie, la sentenza impugnata non si conforma ai principi di cui agli artt.1689 e 1692 c.c., avendo escluso l’obbligo di pagamento in capo aldestinatario sulla base di pattuizioni intercorse esclusivamente tra vettoree mittente. Tale argomentazione non considera che il subentro deldestinatario nei diritti e negli obblighi del contratto di trasporto opera ipsoiure con la richiesta o l’accettazione della consegna, e che la deroga almeccanismo legale richiede una pattuizione espressa e univoca, nonderivabile da una regolazione interna del rapporto tra vettore e mittente.E a quanto rilevato, evidentemente, non costituisce ostacolo l’art. 1510,comma 2, c.c.Il motivo, in conclusione, è fondato.6. In conclusione, il terzo motivo va accolto, e ciò ictu oculi assorbe glialtri; va pertanto cassata la sentenza in relazione, con rinvio alla Corted’Appello di Bologna, che in diversa composizione personale procederà anuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione. IlNumero registro generale 27387/2024Numero sezionale 1864/2026Numero di raccolta generale 21188/2026Data pubblicazione 22/06/2026giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MAccoglie il terzo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata erinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bologna.Così deciso in Roma, in data 22 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi