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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 settembre 2019

Cassazione n. 10162/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13901/2020 R.G. proposto da Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a socio unico –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardian. 3689/ 04/ 2019 , depositata in data 30.09.2019 .

Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienza pubblica del10.11.2022, tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020; Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], con le quali è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milanorigettava il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a socio unicoavverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno 2010, era stata recuperata l’IVA non applicata in relazione all’acquisto di beni e servizi ex art. 8, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 633 del 1972. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della L ombardia accoglieva l’appelloproposto dal l a società contribuente, evidenziando , per quanto ancora qui interessa, che dal contratto di locazione finanziaria , stipulato tra la ABF Leasing s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a cui si riferivano l e operazion i fatturat e senza l’applicazione dell’IVA , non si poteva evincere la sussistenza di una clausola negoziale che vincolasse le parti al trasferimento dell’immobile da costruire, per cui era applicabile il regime del plafond di cui all’art. 8, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 633 del 1972.

L’Agenzia delle Entrateproponeva ricorso per cassazione , affidato ad un unico motivo.

La società contribuente è rimasta intimata.

Il ricorso, già assegnato alla Sesta sezione civile, era stato rinviato a nuovo ruolo, per essere trattato in pubblica udienza, stante la novità della questione prospettata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo d i ricorso, l’Agenzia deduc e la violazione dell’art. 2909 cod. civ.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., con riferimento al giudicato esterno formatosi in relazione ad altra sentenza dellaCTR della Lombardia (n. 730/7/2019), divenuta irrevocabile in data 18.09.2019 (e, dunque, successivamente alla pronuncia della sentenza oggetto del presente ricorso), che aveva accertato, in relazione all’anno d’imposta 2009, che il contratto di leasing (lo stessoche rileva nel presente ricorso) si traduceva in una cessione del fabbricato, con conseguente assoggettamento ad IVA delle operazioni di fatturazione dei canoni di locazione finanziaria. 1.2 Con successiva memoria ex art. 380 - bis cod. proc. civ., la ricorrente ha chiesto di essere rimessa in terminiai sensi dell’art. 153, comma 2,cod. proc. civ., in relazione alla non tempestiva produzione della sentenza n. 730/7/2019, con l’attestazione del suo passaggio in giudicato, precisando di averla prodotta solo in data 21.07.2020, in quanto, a causa della nota emergenza pandemica, il Direttore Generale delle Finanze, con nota prot. n. 6121 del 25.03.2020, aveva vietato, fino a nuova determina, l’accesso del pubblico a gli uffici di tutte le Commissioni tributarie.

2. Il motivo è inammissibile. 2.1 La ricorrente ha sollevato, con l’unico motivo, eccezione d i giudicato esterno formatosi con la sentenza n. 730/7/2019 della CTR della Lombardia, depositata in data 18.02.2019, passata in giudicato perché non impugnata con i mezzi ordinari, la quale, nel giudizio tra le stesse parti e concernente una diversa annualità della medesima imposta (IVA per l’anno 2009), aveva accertato l'assoggettabilità ad IVA delle fatture emesse per il pagamento dei canoni periodici del medesimo contratto di leasing immobiliare. 2.2 Secondo l'indirizzo ormai consolidato di questa Corte , il giudicato esterno è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità e, ove tale giudicato si sia formato dopo la notifica del ricorso per cassazione, la relativa produzione documentale è ammissibile fino all'udienza di discussione (Cass.

S.U. n. 13916/06).

Il principio della rilevabilità di ufficio del giudicato esterno, anche in sede di legittimità, va, tuttavia, coordinato con la disciplina della produzione dei documenti davanti alla Corte di cassazione, per cui, quanto il giudicato si sia formato dopo l’esaurimento dei gradi di merito, ma prima della notificazione del ricorso per cassazione, la sentenza con la relativa attestazione di definitività deve essere prodotta con la notifica del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. (ex plurimis, Cass. 26041/2016). 2.3Ciò premesso, il deposito d i detto document o d oveva essere effettuato, unitamente al deposito del ricorso, entro venti giorni dalla notificazione alla controparte.

Poiché la notificazione del ricorso è avvenuta a mezzo PEC in data 22.05.2020, la sentenza con l’attestazione del passaggio in giudicato doveva essere depositat a entro l’11.06.2020, mentre ciò è avvenuto solo in data 21.07.2020 e, dunque, tardivamente. 2.4La richiesta presentata ex art. 153, comma 2, cod. proc. civ. è infondata, atteso che il presupposto della rimessione in termini è che la parte richiedente dimostri di non aver potuto esercitare tempestivamente il potere processuale per una causa a lei non imputabile o per caso fortuito o forza maggiore.

Occorre, in sostanza, che vi sia un impedimento non evitabile con un comportamento diligente (Cass. n. 21794/2015). 2.5Nella specie, la ricorrente ha dedotto che, a causa della nota emergenza epidemiologica, in tutti gli uffici delle Commissioni tributarie era stato disposto il divieto di accesso al pubblico fino a nuovo ordine, per cui non era riuscita ad ottenere copia della sentenza passata in giudicato.

In realtà, la ricorrente non ha dimostrato che un divieto assolutodi accesso sia perdurato fino alla scadenza del termine per il deposito della notificazione del ricorso (11.06.2020), essendo notorio che tutti gli uffici giudiziari avevano predisposto in detto periodo parziali aperture al pubblico econsentito, comunque, modalità telematiche di trasmissione degliatti.2.6 La ricorrente non ha documentato , pertanto, di avere trasmesso alla Commissione una richiesta di rilascio di copia della suindicata sentenza. 3.Il ricorso va, dunque, rigettato e nulla va disposto sulle spese, stante la mancata costituzione della società intimata.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13901/2020 R.G. proposto da Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a socio unico –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardian. 3689/ 04/ 2019 , depositata in data 30.09.2019 . Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienza pubblica del10.11.2022, tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020; Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], con le quali è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milanorigettava il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a socio unicoavverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno 2010, era stata recuperata l’IVA non applicata in relazione all’acquisto di beni e servizi ex art. 8, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 633 del 1972. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della L ombardia accoglieva l’appelloproposto dal l a società contribuente, evidenziando , per quanto ancora qui interessa, che dal contratto di locazione finanziaria , stipulato tra la ABF Leasing s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a cui si riferivano l e operazion i fatturat e senza l’applicazione dell’IVA , non si poteva evincere la sussistenza di una clausola negoziale che vincolasse le parti al trasferimento dell’immobile da costruire, per cui era applicabile il regime del plafond di cui all’art. 8, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 633 del 1972. L’Agenzia delle Entrateproponeva ricorso per cassazione , affidato ad un unico motivo. La società contribuente è rimasta intimata. Il ricorso, già assegnato alla Sesta sezione civile, era stato rinviato a nuovo ruolo, per essere trattato in pubblica udienza, stante la novità della questione prospettata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo d i ricorso, l’Agenzia deduc e la violazione dell’art. 2909 cod. civ.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., con riferimento al giudicato esterno formatosi in relazione ad altra sentenza dellaCTR della Lombardia (n. 730/7/2019), divenuta irrevocabile in data 18.09.2019 (e, dunque, successivamente alla pronuncia della sentenza oggetto del presente ricorso), che aveva accertato, in relazione all’anno d’imposta 2009, che il contratto di leasing (lo stessoche rileva nel presente ricorso) si traduceva in una cessione del fabbricato, con conseguente assoggettamento ad IVA delle operazioni di fatturazione dei canoni di locazione finanziaria. 1.2 Con successiva memoria ex art. 380 - bis cod. proc. civ., la ricorrente ha chiesto di essere rimessa in terminiai sensi dell’art. 153, comma 2,cod. proc. civ., in relazione alla non tempestiva produzione della sentenza n. 730/7/2019, con l’attestazione del suo passaggio in giudicato, precisando di averla prodotta solo in data 21.07.2020, in quanto, a causa della nota emergenza pandemica, il Direttore Generale delle Finanze, con nota prot. n. 6121 del 25.03.2020, aveva vietato, fino a nuova determina, l’accesso del pubblico a gli uffici di tutte le Commissioni tributarie. 2. Il motivo è inammissibile. 2.1 La ricorrente ha sollevato, con l’unico motivo, eccezione d i giudicato esterno formatosi con la sentenza n. 730/7/2019 della CTR della Lombardia, depositata in data 18.02.2019, passata in giudicato perché non impugnata con i mezzi ordinari, la quale, nel giudizio tra le stesse parti e concernente una diversa annualità della medesima imposta (IVA per l’anno 2009), aveva accertato l'assoggettabilità ad IVA delle fatture emesse per il pagamento dei canoni periodici del medesimo contratto di leasing immobiliare. 2.2 Secondo l'indirizzo ormai consolidato di questa Corte , il giudicato esterno è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità e, ove tale giudicato si sia formato dopo la notifica del ricorso per cassazione, la relativa produzione documentale è ammissibile fino all'udienza di discussione (Cass. S.U. n. 13916/06). Il principio della rilevabilità di ufficio del giudicato esterno, anche in sede di legittimità, va, tuttavia, coordinato con la disciplina della produzione dei documenti davanti alla Corte di cassazione, per cui, quanto il giudicato si sia formato dopo l’esaurimento dei gradi di merito, ma prima della notificazione del ricorso per cassazione, la sentenza con la relativa attestazione di definitività deve essere prodotta con la notifica del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. (ex plurimis, Cass. 26041/2016). 2.3Ciò premesso, il deposito d i detto document o d oveva essere effettuato, unitamente al deposito del ricorso, entro venti giorni dalla notificazione alla controparte. Poiché la notificazione del ricorso è avvenuta a mezzo PEC in data 22.05.2020, la sentenza con l’attestazione del passaggio in giudicato doveva essere depositat a entro l’11.06.2020, mentre ciò è avvenuto solo in data 21.07.2020 e, dunque, tardivamente. 2.4La richiesta presentata ex art. 153, comma 2, cod. proc. civ. è infondata, atteso che il presupposto della rimessione in termini è che la parte richiedente dimostri di non aver potuto esercitare tempestivamente il potere processuale per una causa a lei non imputabile o per caso fortuito o forza maggiore. Occorre, in sostanza, che vi sia un impedimento non evitabile con un comportamento diligente (Cass. n. 21794/2015). 2.5Nella specie, la ricorrente ha dedotto che, a causa della nota emergenza epidemiologica, in tutti gli uffici delle Commissioni tributarie era stato disposto il divieto di accesso al pubblico fino a nuovo ordine, per cui non era riuscita ad ottenere copia della sentenza passata in giudicato. In realtà, la ricorrente non ha dimostrato che un divieto assolutodi accesso sia perdurato fino alla scadenza del termine per il deposito della notificazione del ricorso (11.06.2020), essendo notorio che tutti gli uffici giudiziari avevano predisposto in detto periodo parziali aperture al pubblico econsentito, comunque, modalità telematiche di trasmissione degliatti.2.6 La ricorrente non ha documentato , pertanto, di avere trasmesso alla Commissione una richiesta di rilascio di copia della suindicata sentenza. 3.Il ricorso va, dunque, rigettato e nulla va disposto sulle spese, stante la mancata costituzione della società intimata. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]
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