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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2011

ECLI:EU:C:2011:479
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 13 luglio 2011 – Micşa / Administrația Finanțelor [OSCURATO:PERSONA] e altri (causa C‑573/10) «Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura – Imposizioni interne – Art. 110 TFUE – Tassa sull’inquinamento riscossa in occasione della prima immatricolazione di autoveicoli» Disposizioni tributarie – Imposizioni interne – Tassa sull’inquinamento applicabile agli autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione nel territorio nazionale – Tassa applicabile ai veicoli d’occasione importati e che non ha equivalenti per i veicoli presenti sul mercato nazionale aventi la stessa vetustà ed usura – Inammissibilità (Art. 110 TFUE) (v. punti 22‑23, 25 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale – Curtea de Apel Timișoara – Immatricolazione di veicoli d’occasione precedentemente immatricolati in altri Stati membri – Tassa ambientale sugli autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione in uno Stato membro – Compatibilità della normativa nazionale con l’art. 110 TFUE – Validità dell’esenzione dal pagamento della tassa istituita per determinate categorie di veicoli. [OSCURATO:PERSONA]. 110 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro stabilisca una tassa sull’inquinamento applicabile agli autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione in detto Stato membro, qualora detta misura fiscale sia strutturata in modo da disincentivare l’immissione in circolazione, in detto Stato membro, di veicoli d’occasione acquistati in altri Stati membri, senza per questo disincentivare l’acquisto di veicoli d’occasione aventi la stessa vetustà ed usura sul mercato nazionale.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 13 luglio 2011 – Micşa / Administrația Finanțelor [OSCURATO:PERSONA] e altri (causa C‑573/10) «Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura – Imposizioni interne – Art. 110 TFUE – Tassa sull’inquinamento riscossa in occasione della prima immatricolazione di autoveicoli» Disposizioni tributarie – Imposizioni interne – Tassa sull’inquinamento applicabile agli autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione nel territorio nazionale – Tassa applicabile ai veicoli d’occasione importati e che non ha equivalenti per i veicoli presenti sul mercato nazionale aventi la stessa vetustà ed usura – Inammissibilità (Art. 110 TFUE) (v. punti 22‑23, 25 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale – Curtea de Apel Timișoara – Immatricolazione di veicoli d’occasione precedentemente immatricolati in altri Stati membri – Tassa ambientale sugli autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione in uno Stato membro – Compatibilità della normativa nazionale con l’art. 110 TFUE – Validità dell’esenzione dal pagamento della tassa istituita per determinate categorie di veicoli. [OSCURATO:PERSONA]. 110 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro stabilisca una tassa sull’inquinamento applicabile agli autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione in detto Stato membro, qualora detta misura fiscale sia strutturata in modo da disincentivare l’immissione in circolazione, in detto Stato membro, di veicoli d’occasione acquistati in altri Stati membri, senza per questo disincentivare l’acquisto di veicoli d’occasione aventi la stessa vetustà ed usura sul mercato nazionale.
Sentenza Corte di giustizia UE/2011 — Fons Iuris — Fons Iuris